Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19836 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 20/09/2010), n.19836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GATTO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati FAVATA EMILIA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 02/05/2006, rep. n. 70654;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6 6/2 005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 01/07/2005 R.G.N. 1742/99;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

provvedendo in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso per

manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 13.5.1998, D.P.R. conveniva dinanzi al Pretore di Messina l’INAIL, onde conseguire una rendita da invalidita’ permanente, a seguito di infortunio sul lavoro accaduto l’(OMISSIS). Previa costituzione ed opposizione del convenuto, il Pretore accoglieva la domanda e liquidava una rendita nella misura dell’11%. Proponeva appello l’INAIL ed il Tribunale di Messina, in accoglimento dello stesso, sulla scorta di rinnovata consulenza tecnica di ufficio, riteneva i postumi non superiori al 5% respingendo la domanda attrice.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione D.P.R., deducendo un motivo. Resiste con controricorso l’INAIL. La causa e’ stata trattata in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del Procuratore Generale, il quale conclude per la manifesta infondatezza del medesimo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5:

poiche’ la seconda consulenza tecnica di ufficio e’ stata espletata a distanza di anni dall’infortunio, il presunto miglioramento non poteva che riferirsi all’attualita’, mentre la domanda e’ stata erroneamente respinta fin dall’origine.

4. Il ricorso e’ manifestamente infondato e va rigettato. Esso integra gli estremi del dissenso diagnostico rispetto alla consulenza tecnica di ufficio, la quale e’ stata recepita dalla sentenza di appello. Parte ricorrente non indica in quale sede abbia preventivamente chiesto, ed in quale modo, la liquidazione di un’indennita’ medio tempore; laddove il consulente tecnico officiato in appello ha riscontrato una sindrome vertiginosa ma l’ha ascritta ad altre cause rispetto all’infortunio. Il ricorso per Cassazione prospetta una diversa rilettura degli atti processuali – segnatamente della consulenza tecnica di ufficio- senza evidenziare lacune o vizi logici della motivazione della sentenza di merito. Giova al riguardo ricordare che La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione -.

Cosi’ Cass. n. 2399.2004 ex multis.

5. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese del giudizio di legittimita’ non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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