Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19836 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25377-2014 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO
AMATO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3170/2013 del TRIBUNALE di PALERMO
dell’1/07/2013, depositata il 05/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA
LUCIANA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta notificato a mezzo PEC il 6 Ottobre 2014 ed è proposto avverso la sentenza pubblicata il 5 luglio 2013, non notificata.
Trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. n. 12 del 1941.
La regola della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, citato art. 1, non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell’art. 3.
Tra le eccezioni di cui all’art. 3 vi sono le “cause” o i “procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12″. Quest’ultima norma contempla espressamente le opposizioni all’esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi non solo per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all’inizio dell’esecuzione) ma anche per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1 (vale a dire per le opposizioni c.d. pre – esecutive cioè precedenti l’inizio dell’esecuzione dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02 n. 11271/04 n. 20594/04 n. 2708/05 ed altre successive) oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all’esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), nonchè per i giudizi dì accertamento dell’obbligo del terzo nell’espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n. 1030/12, ord. n. 24047/14). Detta inoperatività, riferendosi la norma alla natura della lite, vale per ogni fase del processo, incluse le impugnazioni, legittimando pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (per l’affermazione del principio, tra le innumerevoli, si veda, da ultimo, Cass., 9 aprile 2015, n. 7115; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2749; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22484; con specifico riferimento alla non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass., 20 maggio 2015, n. 10252; Cass., 25 febbraio 2015 0.3889; Cass., 25 febbraio 2015 n. 3858; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1892; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25827).
Ne segue dunque, la non operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale, in forza delle norme sopra enunciate.
Nel caso in esame, la sentenza oggetto della presente impugnazione, non notificata, è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 5 luglio 2013; ne deriva che il ricorso per cassazione, notificato in data 6 ottobre 2014, risulta proposto dopo la scadenza del termine di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile”.
La relazione è stata notificata come per legge.
Non sono state depositate memorie.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimato non si è difeso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016