Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19835 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19835 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 20309 – 2014 proposto da:
ROSSINI ANTONIO, COLOMBO ANTONIO, COLOMBO GASPARE,
MAESTRI GIOVANNA,

LANDINI ADRIANA,

BERTONI MARIA

CRISTINA, BERTONI FULVIA, BERTONI LAURA, BERTONI
LORENZO, MORO TERESA, domiciliati ex lege in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO
ZARO;
– ricorrenti –

2017
contro

2444

LEONIDA’S MOUSE S.p.A. in liquidazione, in persona del
Liquidatore pro Lempore, LEONIDA’S HOUSE S.p.A. in
concordato

preventivo

in

persona

dei

Commissari

Giudiziali Enrico Tamborini e Giovanni Massoli, nonché

Data pubblicazione: 26/07/2018

nella persona del Liquidatore Giudiziario Antonella
Marino, altresì nei confronti d A

CATALDI VITO, NOTANO

ANTONIA, VILLA PAOLA, VILLA ROBERTO, HERTONI FRANCO,
NERVIANT PAOLA, LOCARNO PIETRO, LOCARNO IVANA, GRIGNOLI
GIUSEPPE, GRIGNOLI DANIELA, MONTRASCHI FRANCA, GRIGNOLI
GIOVANNI, ZANCONATO TIZIANA, FARE’ PIERANTONIA, FARE’

IRMA, nonché in qualità di eredi della defunta COLOMBO
GIUSEPPINA i signori BERTONI MARIA CRISTINA, BERTONI
FULVIA, BERTONI LAURA, BERTONI LORENZO;

intimati

avverso la sentenza n. 1068/2014 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 12/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHEIS.

ZENINO, D’ANI MARIA GIOVANNA, DIANI PIERA, BERTONI

R.G. 20309/2014

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione contro la sentenza
della Corte d’appello di Milano n. 1068/2014 che, rigettato l’appello,
ha condannato l’appellante Leonida’s House al pagamento delle spese
di giudizio solo a favore dei quattro appellati in riassunzione – Maria
Cristina, Fulvia, Laura e Lorenzo Bertoni – “regolarmente costituiti” e
non anche a loro favore.
Leonida’s House e le altre parti intimate non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE

Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 303 c.p.c.”: la Corte d’appello ha considerato i
ricorrenti contumaci (cfr. p. 6 del provvedimento impugnato, ove si
afferma “a seguito della riassunzione, gli appellati, inizialmente tutti
costituiti tranne Angiolini Alessio, sono rimasti contumaci con la sola
eccezione di Maria Cristina, Fulvia, Laura e Lorenzo Bertoni”) e di
conseguenza non ha liquidato spese in loro favore nonostante i
medesimi fossero comparsi all’udienza fissata per la prosecuzione del
processo.
Il motivo è fondato. L’ultimo comma dell’art. 303 c.p.c. stabilisce
che si procede in contumacia “se la parte che ha ricevuto la
notificazione non comparisce all’udienza fissata” e la giurisprudenza
di questa Corte afferma che “in tema di riassunzione del processo

3

PREMESSO CHE

interrotto,

i

soggetti

già

costituiti

nella

fase

precedente

all’interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra
parte, si presentino all’udienza a mezzo del loro procuratore, non
possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano
depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione

autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere
quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa” (così Cass.
14100/2003). Essendo quindi comparso all’udienza del 12 marzo
2013 l’avv. Fiscal quale sostituto dell’avv. Zaro, che già difendeva i
ricorrenti nel giudizio interrotto, e avendo questi depositato nota
spese per gli appellati, la Corte d’appello ha erroneamente dichiarato
la contumacia dei ricorrenti escludendoli così dalla condanna al
pagamento delle spese del giudizio.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del
secondo – con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 171 e 291 c.p.c. (la Corte d’appello non poteva dichiarare
contumaci i ricorrenti senza prima verificare la regolarità della
notificazione dell’atto di riassunzione a tutti gli appellati) – e del
terzo, con il quale si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.
91 c.p.c. (la Corte doveva in ogni caso pronunciare la condanna alle
spese in favore dei ricorrenti almeno per l’attività processuale svolta
sino all’udienza di dichiarazione dell’interruzione del processo).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata
nella parte in cui qualifica come parti contumaci i ricorrenti e non
riconosce loro le spese per l’attività processuale svolta; essendo
necessario procedere ad accertamenti, si rinvia la causa al giudice di
merito che deciderà, attenendosi al principio di diritto sopra
richiamato, circa le spese processuali dei ricorrenti relative al grado
d’appello e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di
legittimità.

4

del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo e
il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione

Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 11 ottobre 2017.

Il Presidente
(Lina Matera)

nano Giudiziarìo
riti NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

26 LUG, 2018

al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della

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