Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19835 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6247-2019 proposto da:

ASSOCIAZIONE FARMACOGENOMICA, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Claudio Defilippi con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.

54;

– ricorrente –

contro

B.L., in proprio e quale amministratore del CONDOMINIO di

VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 4

e rappresentato e difeso dall’Avvocato Aldo Pinto;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano, depositato il

21/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/06/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso ex art. 1129 c.c. proposto da C.P. per la nomina di amministratore condominiale per il Condominio di Milano via (OMISSIS);

– non si sono costituiti i resistenti ed il giudice ha respinto il ricorso per difetto della prova che in occasione delle assemblee condominiali non fosse stato raggiunto il quorum necessario per legge ai fini della nomina dell’amministratore;

– ha proposto reclamo il ricorrente soccombente e nel giudizio di reclamo si sono costituiti il Condominio (OMISSIS) in persona dell’amministratore e i condomini che hanno documentato la circostanza che B.L. è l’amministratore del condominio dal 2016 sulla base di delibere condominiali non impugnate;

– la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo valorizzando la documentazione prodotta dai reclamati ed evidenziando che il reclamante rappresenta questioni di conflitto interno al condominio esulanti dal procedimento di nomina azionato;

– la corte distrettuale ha pure condannato il reclamante alle spese di lite;

– la cassazione della pronuncia della corte d’appello è chiesta dall’Associazione Farmacogenomica con sede in Svizzera nella persona del suo presidente C.P. affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il rag. B. in proprio e quale amministratore del Condominio di via (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia sia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che quella del medesimo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’insufficiente motivazione riguardo le gravi irregolarità commesse dall’amministratore;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla fondatezza del ricorso e conseguente suo accoglimento ed effetto espansivo della riforma del decreto impugnato;

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso perchè il decreto della corte di appello non è ricorribile per cassazione;

– è infatti costantemente affermata l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c. e dall’art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. Sez. Un. 20957/2004; Cass. 2986/2012; Cass. 9348/2017; Cass. 7623/2019);

– tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo l’impugnazione posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo;

– peraltro, questa Corte ha pure chiarito che tale principi non contrastano con l’art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'”ius litigatoris”, attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'”ius constitutionis”, cioè la nomofilachia e con essa l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale (cfr. 2986/2012;);

– l’applicazione degli enunciati principi al ricorso in esame comporta l’inammissibilità non solo del primo motivo ma anche del secondo, dal momento che esso, non contiene una autonoma censura nei confronti del decreto impugnato, ma invoca l’effetto espansivo della cassazione del capo di merito;

– alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, altresì, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile -2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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