Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19835 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 20/09/2010), n.19835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI SOMMA ANTONIO MARCO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

“C.T.P. – COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.” (gia’ “C.T.P. –

Consorzio Trasporti Pubblici Napoli”, gia’ Azienda Consortile

Trasporti Pubblici di Napoli”), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA N. 227,

presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PROCACCINI ERNESTO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2631/2 005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 21/06/2005 R.G.N. 43019/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

Udito l’Avvocato DI SOMMA ANTONIO;

udito l’Avvocato COSTANTINO F. per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.C. conveniva dinanzi al Pretore di Napoli l’ACPT per rivendicare la qualifica di dirigente con decorrenza dall’anno 1974. Previa costituzione ed opposizione della convenuta, il Pretore accoglieva parzialmente la domanda e riconosceva il diritto alla qualifica richiesta a partire dal 1.5.1989. Proponeva appello il B.; proponeva appello incidentale l’azienda convenuta. Il Tribunale di Napoli confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– non sussiste alcuna prescrizione, decennale o quinquennale, a causa delle istanze ripetutamente inoltrate dal B. per ottenere la superiore qualifica;

– l’acquisizione di ufficio della Delib. 10 ottobre 1990, n. 818 si e’ resa necessaria a seguito delle risultanze di prova testimoniale;

– non e’ accoglibile nel merito la domanda di retrodatazione della qualifica dirigenziale al 15.9.1974, o in subordine al 30.1.1985, perche’ il B. nei periodi considerati era funzionario capo servizio dell’area di (OMISSIS), laddove per i capi area la qualifica dirigenziale venne prevista sono alla fine degli anni 80; peraltro il B. operava con autonomia, ma nell’ambito di direttive e sotto il controllo di altri, nella specie il direttore generale ed il direttore di esercizio;

– solo con l’attribuzione all’attore dell’incarico di responsabile acquisti e magazzino vengono integrati i requisiti della qualifica dirigenziale;

– non e’ provato che al B. sia stato delegato tutto il servizio impianti fissi e gran parte del movimento;

– a questo proposito, la direzione del movimento non risulta generale, ma limitata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione B.C., deducendo sette motivi. Resiste con controricorso la Compagnia Trasporti Pubblici spa, gia’ Consorzio Trasporti pubblici di Napoli, la quale ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 416 c.p.c., per avere il Pretore ammesso la produzione tardiva del regolamento.

4. Il motivo e’ infondato. Nel rito del lavoro il giudice puo’ ammettere di ufficio i mezzi di prova che ritenga indispensabili ai fini della decisione. Nella specie, il giudice di merito ha giustificato siffatta ammissione sulla scorta delle risultanze della prova per testi espletata. La sentenza di questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8202.2005 citata dal ricorrente, nel ritenere che anche le prove precostituite sono soggette alle preclusioni processuali quanto al deposito, ritiene tuttavia che permanga l’ampia discrezionalita’ del giudice di acquisizione di ufficio, specie in relazione all’evolversi della vicenda processuale.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2948 e 2943 c.c., per avere il Tribunale dato ingresso all’eccezione di prescrizione, laddove in vista della qualifica dirigenziale rivendicata il rapporto di lavoro non e’ assistito da garanzia di stabilita’ e quindi alcune prescrizione puo’ decorrere.

6. Il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse, posto che il Tribunale ha respinto qualsiasi eccezione di prescrizione. Peraltro il ricorrente si limita a prospettare il problema della decorrenza della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dirigenziale, senza dedurre che in concreto il rapporto di lavoro di un dirigente di un consorzio di trasporti di proprieta’ pubblica non sia coperto da stabilita’.

7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al punto inerente alla mansione di capo area: il Tribunale si limita a respingere la domanda sulla base del regolamento, senza verificare il contenuto della funzione alla luce dei contratti collettivi.

8. Il motivo e’ infondato. Il Tribunale motiva sulla base del regolamento, ma soggiunge che in ogni caso le mansioni di capo area non rivestono l’autonomia decisionale propria della dirigenza.

9. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale basato la propria sentenza su di un regolamento del personale tardivamente prodotto.

10. Il motivo e’ infondato. Valgono le considerazioni svolte a proposito del motivo primo.

11. Il quinto motivo prospetta violazione della giurisdizione come extra petizione e ultrapetizione, perche’ l’attore ha chiesto il riconoscimento della qualifica dirigenziale alla luce dei contratti collettivi, laddove il Tribunale si e’ basato sul regolamento.

12. Il motivo e’ infondato, in quanto il Tribunale non si e’ basato solo sul regolamento – il quale peraltro costituisce un indice affidabile circa il livello di inquadramento, siccome atto di autoorganizzazione del datore di lavoro – ma anche sul contenuto delle mansioni, delle quali ha evidenziato la carenza di compiuta autonomia decisionale e la sottoposizione a direttive da parte di dirigenti.

13. Il sesto motivo del ricorso prospetta violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., per non essere stata riconosciuta la qualifica dirigenziale alla luce dell’elevato grado di professionalita’, dell’autonomia decisionale in vista dell’attuazione degli obiettivi aziendali, come previsto dai CCNL di settore.

14. Il settimo motivo denuncia ulteriore vizio di motivazione per non avere il Tribunale proceduto all’esame delle mansioni dell’attore alla luce delle declaratorie contrattuali.

15. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano infondati in quanto propongono una diversa lettura delle risultanze probatorie, rispetto a quella ritenuta dal giudice di appello, senza evidenziale contraddizioni o lacune logiche interne alla motivazione della sentenza. Trattasi percio’ di una diversa ricostruzione del fatto, operazione questa preclusa in sede di legittimita’. Vedi ex multis Cass. n. 2399.2004: La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Al fine della congruita’ della motivazione e’ sufficiente che da questa risulti che i vari elementi probatori acquisiti siano valutati nel loro complesso, anche senza una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

16. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione alla complessita’ in fatto della vicenda, al sottile discrimine esistente tra il funzionario di grado elevato e il dirigente, all’opinabilita’ delle questioni trattate ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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