Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19835 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17200/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio

n. 91, presso lo Studio dell’Avv. Claudio Lucisano, lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 38/02/09, depositata il 4 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2017

dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per la ricorrente;

udito l’Avv. Claudio Lucisano, per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e l’inammissibilità o il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata sentenza n. 38/02/09, depositata il 4 maggio 2009, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in riforma della decisione n. 74/09/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, accoglieva nel merito il ricorso promosso dall’imprenditore edile B.R. contro l’avviso n. (OMISSIS) IVA IRPEF IRAP 2003 con il quale venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati sia rettificando il valore di vendita di cinque “villette a schiera” e sia per non aver dichiarato i ricavi nell’anno di conclusione delle vendite in violazione del principio di competenza di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, applicabile ratione temporis.

La CTR affermava di dover accogliere il ricorso del contribuente perchè, in assenza di danno erariale, doveva ritenersi illegittimo il recupero fondato sulla violazione del principio di competenza, con ciò reputando altresì “assorbite le restanti censure” formulate dal ridetto contribuente “sul merito dell’accertamento”. La CTR respingeva poi talune preliminari eccezioni formulate dal contribuente, in particolare statuendo che l’avviso era stato correttamente sottoscritto dal dirigente dell’ufficio “locale”, nonchè statuendo che fosse infonda la contestazione della qualifica di “messo comunale” del notificatore dell’avviso.

L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso in limine eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione ex adverso e proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato per numero sette motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio delibera di adottare la forma della motivazione semplificata.

2. L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è infondata, giacchè per il ricorso per cassazione, come in effetti è anche quello proposto avverso la decisione del giudice tributario, il termine scadente di sabato deve intendersi prorogato ai sensi dell’art. 155 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 27048 del 2014; Cass. sez. trib. n. 6728 del 2012).

3. Con i primi due fondati motivi del ricorso principale, l’Ufficio deduceva:

a) che in violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, la CTR aveva erroneamente dichiarato assorbita la questione della rettifica dei valori di compravendita delle cinque “villette a schiera”, in quanto quest’ultima non era all’evidenza in alcun modo dipendente dalla soluzione della del tutto distinta questione della corretta imputazione per competenza dei ricavi, sulla quale la CTR aveva pronunciato;

b) che era evidente la violazione del D.P.R. n. 917 cit., art. 75, che in effetti prevede con estrema chiarezza che i ricavi debbano essere imputati per competenza nell’anno di conclusione del contratto di vendita.

4. Rimane con ciò assorbito il terzo subordinato motivo del ricorso principale.

5. Con i motivi secondo, terzo del ricorso incidentale la CTR veniva criticata per aver erroneamente ritenuto legittimo l’impugnato avviso nonostante lo stesso fosse stato sottoscritto dal capo dell’ufficio locale, nonchè perchè l’amministrazione non aveva dimostrato che al momento della sottoscrizione dell’avviso il dirigente dell’ufficio locale fosse ancora in carica; i motivi sono dapprima infondati perchè l’avviso D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42, come anche confermato dalla legge istitutiva delle Agenzie, nonchè dal regolamento organizzativo delle stesse, deve essere firmato dal direttore dell’ufficio territorialmente competente (Cass. sez. trib. n. 12781 del 2016; Cassazione civile, sez. 6^, n. 9736 del 2016); i motivi sono invece nella restante parte inammissibili, questo perchè la CTR ha accertato che l’atto fiscale era stato firmato dal dirigente locale, mentre in questa sede la contribuente fa riferimento a documenti come “l’allegato alla DRE del 24 ottobre 2005”, da cui dovrebbe ricavarsi il contrario, senza però trascriverli, con il conseguente difetto di autosufficienza, ciò che impedisce di ancorare l’attività nomofilattica a fatti verificabili come certi, anche con riferimento al tempo e luogo della loro produzione processuale (Cass. sez. 6^ n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3^, n. 8569 del 2013).

6. Anche il quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale si contesta alla CTR di non aver dichiarato la nullità della notifica dell’avviso perchè l’ufficio non aveva dimostrato la qualità di “messo” del notificatore, è preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo stata trascritta la relata di notifica (Cass. sez. 6^ n. 4220 del 2012; Cass. sez. 3^ n. 12970 del 2011).

7. Nei motivi quinto, sesto, settimo, ottavo del ricorso incidentale, si sostiene, sotto vari profili, la correttezza della decisione della CTR, sia nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto infondata la ripresa a tassazione a seguito della violazione delle regole circa imputazione per competenza dei ricavi, sia nella parte in cui la CTR ha ritenuto che il condono non fosse d’ostacolo all’accoglimento del ricorso del contribuente; motivi in cui inoltre si individuano ragioni ulteriori da quelle esposte dalla CTR per accogliere nel merito l’originario ricorso; motivi tutti all’evidenza inammissibili per difetto di interesse processuale costituito dal presupposto della soccombenza, ben potendo gli stessi essere riproposti davanti al giudice del rinvio, salvo il divieto dei nova (Cass. sez. trib. n. 938 del 2016; Cass. sez. trib. n. 574 del 2016).

8. Alla Cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo, dichiara inammissibili i motivi del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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