Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19835 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19835
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19265-2015 proposto da:
OCP SRL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente
domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentata e difesa dall’Avvocato VINCENZO DE PINTO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA ANDRIA TRANI, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1178/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI del 18/04/2014, depositata il 23/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO Guido.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La contribuente Ocp srl ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1178/13/14, depositata il 23 maggio 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale per il pagamento di IRES relativa all’anno (OMISSIS). Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del presente ricorso, per tardività.
Risulta infatti che la sentenza impugnata è stata depositata il 23 maggio 2014, mentre il ricorso per cassazione della contribuente risulta consegnato per la notifica il 6 luglio 2015, e quindi oltre il termine di 6 mesi di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, disposizione applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato il 17.11.2010 e quindi, in data successiva al 4 luglio 2009.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la contribuente alla refusione all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.1170,00 Euro per compensi oltre a rimborso spese prenotate a debito. E’ dovuto il versamento di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016