Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19834 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4339-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sesto

Fiorentino 41, presso lo studio dell’avvocato Paola Orlando,

rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Orlando;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Germanico 109, presso lo studio dell’avvocato Giovanna Sebastio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco De Palma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1027/2018 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 18/10/2018 e notificata il 10/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/06/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda ex art. 2932 c.c. proposta nel 1994 da S.A. nei confronti dell’Impresa F.G. ed avente ad oggetto il trasferimento dell’immobile per civile abitazione identificato come alloggio B, costituente porzione del complesso immobiliare sito in Taranto e denominato “(OMISSIS)”;

– si costituiva in giudizio l’impresa che deduceva come la domanda proposta dall’attore manifestasse la volontà del S. di non dare corso alla volontà in precedenza manifestata dallo stesso di unificare l’immobile oggetto del preliminare di vendita con quello attiguo (ed identificato come alloggio A) promesso in donazione dal F. alla figlia P., coniugata con il S.; conseguentemente l’impresa convenuta non si opponeva al richiesto trasferimento dell’alloggio B previa separazione delle unità immobiliari accorpate e formulava domanda riconvenzionale per la condanna alla rifusione delle spese sostenute per l’unificazione dei due appartamenti, per l’addebito dei ratei di mutuo non pagati e per il risarcimento dei danni;

– nel corso del giudizio interveniva il Fallimento di F.G. ed il Curatore fallimentare comunicava l’opzione per lo scioglimento del contratto preliminare ex art. 72 L. Fall., comma 4;

– il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza favorevole al S. e rigetto della domanda riconvenzionale;

– proposto gravame da parte della curatela che lamentava l’erronea dichiarazione di inefficacia dello scioglimento dal contratto da parte del curatore, la Corte d’appello riformava la pronuncia di primo grado riconoscendo validità all’opzione manifestata dalla curatela e, per converso, l’inefficacia nei confronti del fallimento della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall’attore;

– proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza d’appello da parte del S., la sentenza impugnata veniva cassata sulla scorta del principio di diritto secondo il quale l’opzione della curatela ex art. 72 L. Fall., comma 4, non è opponibile al promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c., in ragione dell’effetto retroattivo della sentenza risalente al momento della trascrizione della domanda giudiziale;

– disposto rinvio alla Corte d’appello di Lecce e riassunto il giudizio da parte del S., la curatela eccepiva la sopravvenuta inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale perchè non rinnovata ai sensi dell’art. 2668-bis c.c. e la conseguente inammissibilità della domanda attorea; la curatela insisteva inoltre per l’accoglimento della domanda riconvenzionale;

– con la sentenza qui impugnata la corte d’appello leccese, in accoglimento del gravame della curatela, rigettava la domanda attorea, dichiarava l’inammissibilità della riconvenzionale e condannava il S. al pagamento della metà delle spese di lite con riguardo sia ai gradi di merito che al giudizio di legittimità;

– la cassazione di detta sentenza è chiesta da quest’ultimo sulla scorta di due motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento di F.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo – con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e dell’art. 394 c.p.c. sul giudizio di rinvio là dove la corte d’appello aveva accolto l’eccezione di inefficacia della trascrizione per intervenuta decadenza della parte ai sensi dell’art. 2668 bis c.c. – è manifestamente infondato;

– mentre secondo la prospettazione del ricorrente il giudice del rinvio non avrebbe potuto esaminare l’improponibile eccezione di inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 14/4/1994 per essere decorso in data 14/4/2014 il ventennio di validità senza che essa sia stata tempestivamente rinnovata, va ritenuta la correttezza dell’operato del giudice del rinvio, conforme al consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di rinvio resta precluso l’esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla S.C., o perchè non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perchè la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d’ufficio, non lo è stata, sicchè la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo in base a fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o a mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione (cfr. Cass. 11614/1998; 25153/2017);

– il decorso del ventennio costituisce un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso per cassazione notificato nel 2011 ed inammissibile in tale sede caratterizzata dall’essere un giudizio di impugnazione a critica vincolata (cfr. art. 360 c.p.c.), ma legittimamente deducibile avanti al giudice del rinvio;

– il secondo motivo – con cui si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, in forza del quale avrebbe dovuto condannare la curatela alla refusione almeno delle spese del giudizio di legittimità che aveva cassato la sentenza d’appello, è manifestamente infondato;

– costituisce principio consolidato che in tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e tuttavia soccombente in rapporto all’esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di cassazione (cfr. Cass. 2634/2007; id. 19345/2014);

– poichè il S. è risultato complessivamente soccombente, la condanna disposta anche per il giudizio di cassazione è legittima;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, giustifica il rigetto del ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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