Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19834 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 08/03/2016, dep.09/08/2017),  n. 19834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10826/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

DAGAR s.r.l., in persona del custode giudiziario, Dott. Z.M.,

elett.te domic. in Roma, alla via Paisiello n. 26, presso l’avv.

Stefano Loconte, che la rappres. e difende, con procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/28/11 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 18/4/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/3/2017 dal consigliere Dott. Caiazzo Rosario;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. E. De Bonis;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. S. Loconte;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per il l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Dagar s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Napoli, un provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate aveva comunicato il diniego di definizione di condono, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, rigettando pertanto l’istanza presentata per la definizione automatica per gli anni pregressi.

In particolare, la ricorrente eccepì l’illegittimità del diniego in quanto: la revoca della definizione da condono, perfezionatasi a favore della società a seguito della presentazione delle dichiarazioni integrative per i periodi d’imposta 2001 e 2002, aveva determinato la lesione del principio di collaborazione e buona fede, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10.

Inoltre, la ricorrente eccepì la decadenza dei termini per l’esercizio dell’attività impositiva e l’inesistenza di un autonomo periodo d’imposta per l’anno 2000. Si costituì l’Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.

La Ctp accolse il ricorso, affermando che la Dagar s.r.l., in quanto iscritta nel registro delle imprese il 15.1.2001, non era configurabile quale autonomo soggetto d’imposta prima di tale data.

L’Agenzia propose appello; la società si costituì, presentando controdeduzioni. La Ctr rigettò l’appello, confermando la motivazione del giudice di primo grado, compensando le spese.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo attraverso cui ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, in relazione all’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Dagar s.r.l. resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza nella forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Con l’unico motivo formulato, la parte ricorrente ha esposto che: all’atto dell’iscrizione al registro delle imprese, la Dagar s.r.l. aveva indicato, quale data di scadenza del primo esercizio, il 31.12.2000, data successivamente, l’1.12.08, modificata al 31.12.2001 a conclusione della verifica fiscale e dopo la notifica del diniego del condono; la suddetta data di scadenza del primo esercizio, come indicato nel certificato della CCIAA, rendeva applicabile il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 90; la rettifica della data di scadenza del primo esercizio era dunque inopponibile all’Amministrazione, perchè in violazione del suddetto art. 90, in quanto finalizzata ad evitare che l’ufficio dichiarasse la nullità del condono, con il conseguente ripristino del potere d’accertamento per il 2002. Inoltre, con il medesimo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la definizione automatica doveva interessare tutti i periodi d’imposta, ivi compresi quelli per cui fu omessa la presentazione della dichiarazione, non sussistendo tale obbligo in ordine ai periodi d’imposta per i quali il contribuente non avesse la soggettività tributaria.

Dagli atti si desume che la DAGAR s.r.l. fu costituita il 18.12.2000 e iscritta nel registro delle imprese il 15.1.2001.

Con tale iscrizione, la società acquistò personalità giuridica e venne ad esistenza; ne consegue che nel periodo anteriore all’iscrizione, la società stessa non disponeva di soggettività nell’ambito fiscale.

Pertanto, non è da ritenere illegittimo, da parte della DAGAR s.r.l, l’omesso inserimento nella dichiarazione integrativa, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, del periodo d’imposta dal 18.12 al 31.12.2000, poichè la società non avrebbe potuto operare; di conseguenza, la Ctr ha correttamente ritenuto invalido il provvedimento impugnato che revocò la definizione da condono, perfezionatosi a favore del contribuente, a causa del predetto mancato inserimento.

Al riguardo, non ha pregio l’argomentazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui sarebbe rilevante, al fine dell’insorgenza della soggettività giuridica in capo alla società, l’indicazione della data di scadenza del primo esercizio al 31.12.2000 nella certificazione della camera di commercio (poi modificata), in quanto tale indicazione non può derogare all’efficacia propria dell’iscrizione nel registro delle imprese, da cui discende l’acquisizione della personalità giuridica, in tal caso comprensiva della stessa soggettività tributaria.

Peraltro, nel suddetto periodo dal 18.12 al 31.12.2000 la DAGAR s.r.l. non era ancora munita della partita iva, che costituisce l’indice che identifica univocamente un soggetto che svolge attività fiscalmente rilevante, fatto che conferma la mancanza di soggettività tributaria in capo alla stessa società. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 17.000,00 oltre la maggiorazione del 15%, per il rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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