Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19834 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19834
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18826-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
nonchè contro
F.M.L.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 165/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 01/12/2014, depositata il 21/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO Guido.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente, che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 165/6/15, depositata il 21 gennaio 2015, con la quale è stata pronunziata l’inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza (n. 109/24/2013) della CIP di Roma.
La CTR, in particolare, ha affermato che l’appello della contribuente non risultava depositato nella cancelleria della Commissione Tributaria Regionale e non risultavano dunque effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22.
Conviene senz’altro esaminare, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia, denunziando la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui motivi del proprio appello incidentale.
Il motivo è fondato atteso che la CTR ha del tutto omesso di prendere in esame l’appello incidentale dell’Agenzia, sia avuto riguardo all’ammissibilità dello stesso – che risulta ritualmente depositato (come da ricevuta n. 5-20140/13) presso la segreteria della Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata, nonchè di quella della CTR – che al “merito” dei motivi di impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016