Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19833 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19833 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 26174-2011 proposto da:
FANELLI VALENTINA FNLVNT83M60A662H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo
studio dell’avvocato VITO NANNA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANGELO FRABASILE, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2394

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

Data pubblicazione: 28/08/2013

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 5971/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/07/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato FRABASILE ANGELO;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega RICCI
MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che
per l’accoglimento del ricorso.

ha

concluso

di BARI, depositata il 07/12/2010r.g.n. 6883/2009;

1. Valentina Fanelli chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Bari, pubblicata il 7 dicembre 2010, che ha respinto l’appello contro la
decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda giudiziaria di
riconoscimento dell’assegno di invalidità, ma non con decorrenza dalla
domanda amministrativa, bensì solo dal 26 luglio 2007 e ciò in quanto, pur
sussistendo il requisito sanitario già all’epoca della domanda amministrativa, il
requisito della incollocazione al lavoro poteva dirsi sussistente, a parere dei
giudici di merito, solo dal 26 luglio 2007, perché solo in quella data la
ricorrente venne iscritta negli elenchi per il collocamento al lavoro dei disabili.
2. La ricorrente propone un unico motivo di ricorso. L’INPS si difende con
controricorso ed ha depositato una memoria per l’udienza.
3. La signora Fanelli denunzia violazione dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68, dell’art. 7 del d.lgs. 509 del 1988 e dell’art. 13 della legge 118 del 1971. La
sua tesi è che non può farsi decorrere la sussistenza del requisito della
incollocazione al lavoro dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1
della legge 68199 e neanche dalla data della relativa domanda, perché detta
domanda può essere formulata solo dopo il ricevimento del verbale sanitario
attestante una percentuale di invalidità superiore al 45%,
4. La controversia era stata trattenuta per la decisione dalla sesta sezione civile,
che però, all’esito della camera di consiglio, ha ritenuto insussistenti gli
estremi per la decisione in quella sede ed ha rinviato la trattazione alla udienza
pubblica.
5. Il ricorso deve essere accolto. Il caso è il seguente.
6. La signora Fanelli il 27 ottobre 2004 propose domanda amministrativa per il
riconoscimento delle prestazioni economiche di invalidità civile. La
Commissione medica la convocò per la visita soltanto il 16 marzo 2007 e le
riconobbe una invalidità del 60%. In forza di tale accertamento la Fanelli venne
iscritta nelle liste per il collocamento al lavoro dei disabili, in data 26 luglio
2007. La signora Fanelli agi in giudizio per ottenere il riconoscimento della
pensione o, in subordine dell’assegno d’invalidità civile.
7. Il Tribunale, mediante una consulenza tecnica d’ufficio, accertò la sussistenza
del requisito sanitario (74% di invalidità) per ottenere l’assegno sin dall’epoca
della domanda amministrativa (ottobre 2004), ma riconobbe il diritto
all’assegno solo dal 27 luglio 2007, perché solo in quella data la ricorrente era
stata iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio.
Ricorso n. 26174.11
Udienza 2 luglio 2013
Pietro Curzio, e,sle

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Ragioni della decisione

Ricorso n. 26174.11
Udienza 2 luglio 2013
Pietro Curzio, esteri,
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8. La Corte d’appello ha confermato la decisione, richiamando alcune sentenze di
Cassazione. Si tratta però di sentenze che consideravano un quadro normativo
diverso da quello applicabile al caso in esame.
9. Il quadro normativo da considerare è complesso ed è più volte variato nel
tempo.
10.La norma base è costituita dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Tale
articolo è stato modificato nel 2007, ma la modifica non si applica al caso in
esame che deve essere deciso in base al testo previgente, per il quale: “Ai
mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il
sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della
capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e
per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello stato ed a
cura del ministero dell’interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici
mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della
pensione di cui allo articolo precedente”.
11.01tre al requisito sanitario, si richiede(va) quindi che il soggetto fosse
“incollocato al lavoro”.
12.Con la modifica introdotta dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 il
requisito occupazionale è cambiato: non si richiede più la “incollocazione al
lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge
individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività
lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.
13.Tra i due concetti vi è una differenza, perché il disabile incollocato al lavoro
non è semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si
è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al
lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria.
14.Ma anche questa disciplina è cambiata negli ultimi anni, in quanto la normativa
dettata dalla legge 482 del 1968 è stata totalmente modificata dalla legge n. 68
del 1999. Il cambiamento è molto incisivo e riguarda anche il caso in esame,
essendo intervenuto sin dal 1999.
15.La legge del 1968 (con la quale si coordinava la legge sulla invalidità civile del
1971 nel suo testo originario) consentiva all’invalido di chiedere l’iscrizione
negli elenchi mediante la presentazione di una domanda munita della
necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti.
16.In questo contesto, l’incollocato al lavoro era l’invalido privo di occupazione
che, mediante la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi, si era
reso disponibile all’assunzione obbligatoria.
17.Ricostruendo il quadro normativo dell’epoca, le Sezioni unite affermarono: “Ai
fini del diritto all’assegno d’invalidità previsto dall’art. 13 della legge 30 marzo
1971 n. 118, l’invalido è da ritenersi `incollocato al lavoro’ non per effetto del

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Pietro Curzio,
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este

mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo
iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione ai sensi dell’art. 19 della
legge 482 del 1968) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento
obbligatorio, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili”.
(Sez. U, Sentenza n. 203 del 10/01/1992).
18.La normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 è più complessa,
perché si può richiedere l’iscrizione negli elenchi previsti dall’art. 8 della legge
68/99 solo se è stata esperita una fase preliminare volta all’accertamento dei
requisiti sanitari previsti dal primo comma dell’art. 1 (minorazioni che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, o
situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo).
19.Per espressa previsione del quarto comma dell’art. 1, il diritto ad accedere al
sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili (e quindi la possibilità di fare
la domanda di iscrizione nelle liste) sorge solo dopo l’accertamento dei
requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche previste
dall’art. 4 della legge 104 del 1992.
20.Questa fase è stata pertanto definita “rigorosamente propedeutica” (Cass. 9502
del 2012). Se non viene esaurita, se la riduzione della capacità lavorativa non è
stata “accertata” (art. 1, primo e quarto comma, 1. 68/99) il disabile non può
chiedere l’iscrizione nelle liste. E la legge non fissa termini alla commissione
medica per il suo espletamento.
21.Può accadere, così come è accaduto alla signora Fanelli, che la commissione
impieghi quasi tre anni per accertare che il disabile presenta i requisiti sanitari
per l’iscrizione negli elenchi. Sino a quel momento il disabile non ha diritto di
proporre la domanda per essere iscritto negli elenchi, perché quel diritto nasce
solo a seguito dell’accertamento positivo della commissione. Una domanda
quando l’accertamento ancora non è stato effettuato sarebbe inutile per il
disabile e dannosa per l’amministrazione, che dovrebbe esaminare e congelare
istanze in parte destinate a non avere seguito.
22.L’assetto normativo su ricostruito, se applicato continuando a collegare il
requisito della incollocazione al lavoro alla iscrizione negli elenchi o anche
semplicemente alla domanda di iscrizione, comporterebbe un serio problema di
compatibilità con i principi fissati dall’art. 38 Cost.
23.La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali, sotto il profilo della
ragionevolezza coordinato con i principi dell’art. 38 Cost., previsioni che
fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data del rilascio
di un certificato, il quale può ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per
l’accertamento, a causa di disfunzioni dell’apparato burocratico. Il giudice
delle leggi ha ritenuto che, quando all’atto della introduzione del procedimento
amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla prestazione

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previdenziale, la durata del procedimento non deve andare a detrimento delle
ragioni fatte valere con la domanda (Corte cost., sentenza n. 483 del 1995).
24.Nel caso in esame, il tenore delle disposizioni consente di operare una
interpretazione che eviti il contrasto con i principi su richiamati, affermando, in
conformità a Cass. 9502/2012, che, ai fini della sussistenza del requisito
dell’incollocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta (non di
iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agli accertamenti
medici da parte delle commissioni previste dall’art. 4 della legge 104 del 1992
(che, nel sistema della legge 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter
chiedere l’iscrizione negli elenchi).
25.11 disabile in tal caso dovrà comunque fornire anche la prova di non aver
lavorato in quel periodo. Tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi
mezzo, anche mediante presunzioni. L’unico limite è costituito dal fatto che
non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se
rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può
assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia
probatoria in sede giurisdizionale (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25800 del
20/12/2010).
26.Per completezza di trattazione, deve poi aggiungersi che, se l’interessato
propone la domanda amministrativa per ottenere l’assegno d’invalidità civile
dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo
alla iscrizione degli elenchi, allora rimane ferma la necessità della prova di
aver richiesto l’iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di
tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità del 74% o
superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva
all’accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo
caso l’interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si
è attivato per ottenere l’iscrizione negli elenchi.
27.In conclusione, dalla entrata in vigore della legge 68/99 sino a quando la legge
247 del 2007 trasformò il requisito occupazionale (da incollocazione al lavoro
in mera mancanza di occupazione), il disabile che richiede l’assegno
d’invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di
essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili.
Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti
all’accertamento delle condizioni sanitarie per l’iscrizione negli elenchi non si
sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto
accertamento; una volta intervenuto l’accertamento positivo, dimostrando di
essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l’iscrizione.
28.La controversia in esame, deve pertanto essere decisa in base al seguente
principio di diritto: “Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa
composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2013.

contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore
della legge 68/1999 e l’entrata in vigore della legge 247/2007, può dirsi
sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi: 1) di non aver svolto
attività lavorativa e 2) di aver richiesto l’accertamento di una riduzione
dell’attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi
dell’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle commissioni
mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente
rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidità
(riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la
prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui
all’art. 8 della legge 68/99”.
29.La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di
Bari, in diversa composizione, che esaminerà il merito della controversia in
base al principio di diritto su specificato. La Corte provvederà anche sulla
liquidazione delle spese del giudizio.

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