Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19833 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19833 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
nel procedimento n. 19167 – 2017 R.G., per il regolamento di competenza
richiesto d’ufficio dal tribunale di Roma con ordinanza del 18.7.2017 (nella causa
iscritta al n. 78632/2016 r.g. affari contenziosi civili del tribunale di Roma),
tra
SECCI ZELINDA, rappresentata e difesa come in atti,
e
EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE s.p.a.

(già “Equitalia Sud” s.p.a.),

rappresentata e difesa come in atti,
e
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa come in atti,
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 21 marzo 2018 del
consigliere dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Rita Sanlorenzo, che ha chiesto respingersi il regolamento di
ufficio e dichiararsi la competenza del tribunale di Roma,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

,41

Data pubblicazione: 26/07/2018

Zelinda Secci citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Roma “Equitalia
Sud” s.p.a. e Roma Capitale.
Proponeva

opposizione

avverso

la

cartella

esattoriale

n.

09720150166819741, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di
euro 24.278,45.

Il giudice di pace di Roma, con sentenza del 9.9.2016, dichiarava la propria
incompetenza per valore e la competenza del tribunale di Roma.
Riassunto il giudizio, con ordinanza del 18.7.2017 il tribunale di Roma
formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
Evidenziava che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per
violazioni al codice della strada appartengono senza alcun limite di valore alla
competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 del dec. Igs. n. 150/2011.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha
rassegnato conclusioni scritte.
Va dichiarata la competenza del tribunale di Roma.
Il riscontro della documentazione agli atti evidenzia, conformemente a quanto
il Pubblico Ministero ha posto in risalto, che la cartella di pagamento n.
09720150166819741 è stata preceduta da una pluralità di determinazioni
ingiuntive, segnatamente dall’ingiunzione correlantesi alla violazione di cui all’art.
6, 2° co., del dec. Igs. n. 193/2007, violazione, a sua volta, assoggettata a
sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro
30.000,00.
Viene in rilievo quindi l’art. 6, 5° co., lett. a), del dec. Igs. n. 150/2011 a
tenor del quale l’opposizione all’ingiunzione deve essere proposta dinanzi al

4

2

Ne chiedeva a vario titolo l’annullamento.

tribunale se “per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel
massimo a 15.493 euro”.
Ovviamente la cartella di pagamento di cui all’art. 25 del d.p.r. n. 602 del
29.9.1973 assolve, nell’ambito dell’esecuzione esattoriale, la medesima funzione
del precetto.

esattoriale n. 09720150166819741 integra senz’altro gli estremi di una
opposizione “preventiva” all’esecuzione ex art. 615, 1° co., cod. proc. civ., in
relazione alla quale operano gli ordinari criteri ai fini dell’individuazione del
giudice competente e dunque l’art. 6, 5° co., lett. a), del dec. Igs. n. 150/2011
summenzionato nella parte ed alle condizioni per le quali prefigura la competenza
del tribunale.
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Roma dinanzi al quale
rimette le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.

Ne consegue che l’impugnazione esperita da Zelinda Secci avverso la cartella

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