Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19833 del 22/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12081-2019 R.G. proposto da:
STUDIO ARKE’ ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA
GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI
COLACURCIO, ANTONIO VENEZIA;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) LOCALITA’ (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANNUNZIATA TESCHIO, ANTONIO VERDONE;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
AVELLINO, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, che chiede di
accogliere l’istanza di regolamento di competenza con conseguente
rimessione delle parti avanti al Tribunale di Avellino per la
prosecuzione del giudizio.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con atto di citazione del 30 dicembre 2013 il Condominio (OMISSIS) Località (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto n. 1404/2013, con cui il Tribunale di Avellino aveva ad esso ingiunto il pagamento della somma di Euro 169.164,55 in favore dello Studio Arkè Engineering, a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta in favore del Condominio. Il Condominio opponente anzitutto sosteneva l’incompetenza dell’adito Tribunale a fronte dell’esistenza di una clausola arbitrale prevista nel contratto di appalto e comunque l’incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino in favore di quello di Cagliari; nel merito il Condominio deduceva il grave inadempimento della società opposta nell’espletamento della propria attività professionale, spiegando altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
Rigettate entrambe le eccezioni di incompetenza, con ordinanza del 12 marzo 2019 il Tribunale di Avellino disponeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. fino all’esito del giudizio penale r.g.n.r. 3845/2016 in cui erano imputati per il reato di truffa, tra gli altri, N.E., quale legale rappresentante e amministratore unico dello Studio Arkè, e M.S., quale direttore dei lavori.
2. Contro l’ordinanza propone ricorso per regolamento necessario di competenza lo Studio Arkè Engineering s.r.l. in liquidazione.
Il Condominio (OMISSIS) Località (OMISSIS) ha depositato memoria di costituzione e, successivamente, memoria illustrativa.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
I. Il regolamento di competenza è fondato.
Il Tribunale di Avellino ha osservato che nel caso in esame sussiste “la necessità di evitare un eventuale conflitto tra giudicati, cui si potrebbe pervenire conducendo due istruttorie parallele che potrebbero portare a risultati opposti” ed è pendente il giudizio penale, essendo N.E. e M.S. stati rinviati a giudizio; è pertanto ravvisabile il rapporto di pregiudizialità tra processi che ne impone la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., così che il giudizio andava sospeso.
La conclusione del Tribunale è fondata su premesse erronee. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dell’art. 654c.p.p. e dell’art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile (Cass., sez. un., n. 13682/2001, v. pure Cass. 15641/2009 e, da ultimo, Cass. 18918/2019).
Perchè si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio civile non basta pertanto che – come nel caso in esame – nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale.
II. Il ricorso va dunque accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va conseguentemente disposta la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Avellino.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino e rimette le parti dinanzi al medesimo nei termini di legge; spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020