Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19833 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12081-2019 R.G. proposto da:

STUDIO ARKE’ ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA

GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI

COLACURCIO, ANTONIO VENEZIA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) LOCALITA’ (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANNUNZIATA TESCHIO, ANTONIO VERDONE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

AVELLINO, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, che chiede di

accogliere l’istanza di regolamento di competenza con conseguente

rimessione delle parti avanti al Tribunale di Avellino per la

prosecuzione del giudizio.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con atto di citazione del 30 dicembre 2013 il Condominio (OMISSIS) Località (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto n. 1404/2013, con cui il Tribunale di Avellino aveva ad esso ingiunto il pagamento della somma di Euro 169.164,55 in favore dello Studio Arkè Engineering, a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta in favore del Condominio. Il Condominio opponente anzitutto sosteneva l’incompetenza dell’adito Tribunale a fronte dell’esistenza di una clausola arbitrale prevista nel contratto di appalto e comunque l’incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino in favore di quello di Cagliari; nel merito il Condominio deduceva il grave inadempimento della società opposta nell’espletamento della propria attività professionale, spiegando altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

Rigettate entrambe le eccezioni di incompetenza, con ordinanza del 12 marzo 2019 il Tribunale di Avellino disponeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. fino all’esito del giudizio penale r.g.n.r. 3845/2016 in cui erano imputati per il reato di truffa, tra gli altri, N.E., quale legale rappresentante e amministratore unico dello Studio Arkè, e M.S., quale direttore dei lavori.

2. Contro l’ordinanza propone ricorso per regolamento necessario di competenza lo Studio Arkè Engineering s.r.l. in liquidazione.

Il Condominio (OMISSIS) Località (OMISSIS) ha depositato memoria di costituzione e, successivamente, memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il regolamento di competenza è fondato.

Il Tribunale di Avellino ha osservato che nel caso in esame sussiste “la necessità di evitare un eventuale conflitto tra giudicati, cui si potrebbe pervenire conducendo due istruttorie parallele che potrebbero portare a risultati opposti” ed è pendente il giudizio penale, essendo N.E. e M.S. stati rinviati a giudizio; è pertanto ravvisabile il rapporto di pregiudizialità tra processi che ne impone la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., così che il giudizio andava sospeso.

La conclusione del Tribunale è fondata su premesse erronee. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dell’art. 654c.p.p. e dell’art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile (Cass., sez. un., n. 13682/2001, v. pure Cass. 15641/2009 e, da ultimo, Cass. 18918/2019).

Perchè si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio civile non basta pertanto che – come nel caso in esame – nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale.

II. Il ricorso va dunque accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va conseguentemente disposta la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Avellino.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino e rimette le parti dinanzi al medesimo nei termini di legge; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA