Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19833 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18303-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.W.P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 25/09/2014, depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente A.W.P.C. che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 10/2015, depositata il 9 gennaio 2015, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, preso atto del difetto di congruità rispetto ai parametri degli studi di settore, veniva rideterminato il reddito della contribuente.

La CTR, in particolare, ha affermato che non poteva essere ritenuta legittima la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria, in quanto essa, dopo aver accertato nei confronti della contribuente maggiori redditi sulla base dei c.d. studi di settore, le aveva inviato un semplice questionario senza poi incardinare, a fronte del copioso materiale da questa prodotto, alcun contraddittorio.

Da ciò la nullità dell’avviso di accertamento.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 32 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che l’accertamento in oggetto non era riconducibile all’accertamento induttivo, ma al c.d. accertamento parziale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, che non comportava un contraddittorio endo-procedimentale, previsto invece per l’accertamento emesso sulla base degli studi di settore.

Il motivo appare inammissibile per novità della questione, posto che la diversa qualificazione dell’accertamento e la sua riconducibilità all’accertamento parziale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, con conseguente mancanza dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio, non risulta ritualmente prospettata dall’Agenzia nelle fasi di merito. Orbene, come questa Corte ha già affermato, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

Si osserva in ogni caso che la CTR ha accertato, con valutazione di merito che non è sindacabile nel presente giudizio e che non risulta efficacemente contraddetta dalle deduzioni contenute nel ricorso dell’Agenzia, che l’atto impositivo emesso a carico della contribuente costituiva un accertamento induttivo basato su studi di settore e non anche un accertamento parziale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis.

Del pari infondato appare il secondo motivo, atteso che la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, essendo ben indicata la ratio decidendi della statuizione, costituita, come già evidenziato, dalla qualificazione dell’atto impositivo come accertamento induttivo fondato sugli studi di settore e dalla conseguente nullità per omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente.

Considerato che la contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

PQM

La Cotte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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