Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19832 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19832 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 10760 – 2017 R.G. proposto da:
PARGALIA CATERINA – c.f. PRGCRN70B65L219C – elettivamente domiciliata, con
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in Torino, alla via
Sant’Antonino, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Daniele Micheletta Tità che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE di TORINO – c.f. 00514490010 – in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, al viale B. Buozzi, n. 87, presso lo studio
dell’avvocato Massimo Colarizi che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato
Giambattista Rizza (dell’avvocatura comunale) lo rappresenta e difende in virtù
di procura speciale in calce al ricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1810 del 10.4.2017 del tribunale di Torino,

Data pubblicazione: 26/07/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al giudice di Pace di Torino depositato il 23.6.2015 Caterina
Pargalia proponeva opposizione avverso taluni verbali di accertamento di

Ne chiedeva l’annullamento.
Si costituiva il Comune di Torino.
Con sentenza n. 4887/2015 il giudice adito annullava i verbali n.
15/80106348 e n. 15/80104080, rigettava viceversa l’opposizione con
riferimento ai verbali n. 15/80104093 e n. 15/80106344.
Proponeva appello Caterina Pargalia.
Resisteva il Comune di Torino; esperiva appello incidentale.
Il tribunale faceva luogo al mutamento di rito; la principale appellante
eccepiva l’inammissibilità del gravame incidentale in dipendenza dell’omessa
notificazione ex art. 436, 3° co., cod. proc. civ..
Con sentenza n. 1810 del 10.4.2017 il tribunale di Torino dichiarava
inammissibile l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto,
dichiarava, tra l’altro, la legittimità dei verbali annullati dal primo giudice.
Reputava il tribunale che era da applicare al gravame incidentale il principio
dell’apparenza o dell’affidamento, ossia il principio per cui il rito ordinario
prescelto dall’appellante principale ai fini dell’introduzione del giudizio di seconde
cure operava pur per l’appellato – appellante incidentale quanto meno sino al
momento in cui ne era stato disposto dal giudice il mutamento; che

infrazioni al c.d.s. elevati il 5 e 6 aprile 2015 dalla polizia municipale di Torino.

„‘
propriamente vi era margine per estendere al caso di specie il principio enunciato
da questa Corte di legittimità in ipotesi di rito erroneamente adottato dal giudice.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Caterina Pargalia; ne ha chiesto
sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in
ordine alle spese.

l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 436 cod. proc. civ..
Deduce che né prima né dopo il mutamento di rito il comune di Torino le ha
notificato, ai sensi dell’art. 436 cod. proc. civ., la comparsa di costituzione
contenente l’appello incidentale; che il precedente di legittimità n. 9694/2010 richiamato dal tribunale torinese – non è riferibile al caso de quo.
Deduce altresì che è da escludere che il tribunale abbia ancorato la propria
decisione alla previsione dell’art. 4, 5 0 co., del dec. Igs. n. 150/2001, previsione
in ogni caso contemplante una norma non applicabile ai gradi successivi al primo.

Il ricorso va respinto.
E’ fuor di dubbio che il giudizio di appello ha avuto inizio nelle forme
ordinarie, “con atto di citazione” (cfr. ricorso, pag. 2), non già con ricorso ex art.
433 cod. proc. civ., siccome dovevasi viepiù giacché in primo grado era stato
osservato il rito del lavoro (cfr. memoria, pag. 1).
Su tale scorta sono da condividere le argomentazioni del tribunale.
Sia alla luce del disposto del 5° co. dell’art. 4 del dec. Igs. n. 150/2011, a
tenor del quale “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le

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Il Comune di Torino ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi

decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del
mutamento”.
Sia alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte

(cfr. Cass.

sez. lav. 23.4.2010, n. 9694; Cass. sez. lav. 3.10.2017, n. 23052), che induce a
ritenere comunque che il rito in concreto adottato, ancorché erroneamente

ricorrente in questa sede – costituisce per le parti in virtù del principio
dell’apparenza o dell’affidamento il criterio di riferimento almeno sino a quando
ne sia disposto il mutamento.
Al contempo non può non evidenziarsi – e tale rilievo del controricorrente
rinviene riscontro a pagina 3 del ricorso – che “l’eccezione relativa al preteso
difetto di notificazione dell’appello incidentale è stata proposta solo all’udienza di
precisazione delle conclusioni e discussione del 19 gennaio 2017 (…) e non alla
prima udienza in data 1 aprile 2016” (così controricorso, pag. 6).
D’altra parte, in ordine alla prospettazione finale di cui alla memoria della
ricorrente, qualora in prime cure sia stato correttamente seguito il rito del lavoro,
la tempestività dell’appello non può che riscontrarsi tenendo conto della rituale
sua modalità di proposizione, cioè della modalità – ricorso – di cui all’art. 433
cod. proc. civ..
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente Caterina Pargalia va
condannata, come da dispositivo, alle spese del presente giudizio di legittimità.
Si dà atto che il ricorso è datato 16.4.2017.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..

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prescelto – così come nella fattispecie, ad opera dell’appellante principale,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Caterina Pargalia, a
rimborsare al controricorrente, Comune di Torino, le spese del presente giudizio
di legittimità, che si liquidano in complessivi euro #1.200,00#, di cui euro
#200,00# per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura

1 quater,

d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, Caterina Pargalia, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.
Il presidente
dott. Pasquale D’Ascola

del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma

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