Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19832 del 22/09/2020
Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14770-2019 proposto da:
M.K., rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIANO
FIORATO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 17/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 17.5.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.
Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.K. affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente, senza considerare il fenomeno del land grabbing che sarebbe diffusamente praticato in (OMISSIS) e senza disporre la sua audizione personale, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria. Nel censurare la valutazione condotta dal giudice di merito sull’insussistenza del requisito della vulnerabilità, il ricorrente insiste sul presunto obbligo, per il giudice di merito, di disporre l’audizione in sede giudiziaria, in difetto della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale. In caso contrario, ad avviso del ricorrente, la disposizione di cui all’art. 35 bis, comma 11 sarebbe incostituzionale.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta infine l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice milanese non avrebbe acquisito informazioni attuali circa la condizione del (OMISSIS), Paese di origine del K., nè apprezzato la sua integrazione in Italia.
In relazione alla prima censura il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. In presenza di precedenti non del tutto conformi tra loro, infatti, la questione della necessità di rinnovare l’audizione del richiedente in sede giudiziaria, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, è stata rimessa all’udienza pubblica del 17 settembre 2020, il cui esito occorre dunque attendere prima di decidere il presente ricorso.
P.Q.M.
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020