Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19832 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA SOLE A.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOMEI SABINO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7042/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2006 R.G.N. 4807/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.11.97 presso il Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di giudice del lavoro, la cooperativa “Sole” a r.l.

chiedeva il riconoscimento alla fruizione degli sgravi ex L. n. 1089 del 1968, previo accertamento del diritto ad essere inclusa negli organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602 del 1970. Nel contraddittorio che seguiva, l’INPS si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 2808/01 depositata il 26.9.0, il Tribunale adito respingeva la domanda.

Con ricorso depositato il 22.11.01 la coop.”Sole” a r.l. impugnava la decisione sostenendo la erroneita’ della sentenza sia perche’ essa aveva dato una interpretazione non condivisibile del D.P.R. n. 602 del 1970 e sia perche’ la prova della applicazione del CCNL,contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, era stata correttamente fornita. Chiedeva, pertanto, che, in riforma della impugnata sentenza, l’INPS fosse condannato al riconoscimento degli sgravi di cui alla L. n. 1089 del 1968, previo inquadramento tra gli organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602 del 1970.

L’INPS si costituiva, sostenendo la esattezza della impugnata decisione e concludendo per il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 14 novembre 2005 – 27 gennaio 2006, l’adita la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che gli sgravi non potevano riconoscersi alla Coop. Sole sia perche’ essa, per l’attivita’ espletata, non poteva essere inclusa negli organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, in favore dei quali poteva riconoscersi il diritto agli sgravi contributivi, sia perche’ mancava la prova, a carico della Coop. “Sole”, del rispetto delle retribuzioni previste per il conseguimento del beneficio richiesto, sia perche’ mancava anche la prova della esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Cooperativa Sole a r.l. con due motivi.

L’INPS ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente chiarito, per meglio intendere le ragioni poste dalla ricorrente a fondamento del ricorso in esame, articolato in due motivi, che la fattispecie oggetto della presente causa, come rilevasi dalla narrativa della sentenza impugnata, riguarda il beneficio degli sgravi contributivi, oggetto della pretesa della Coop. Sole. Tali sgravi, detti anche sgravi di oneri sociali (come denominati dalla L. n. 1089 del 1968) furono introdotti per la prima volta dal D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, nell’intento di favorire lo sviluppo delle attivita’ produttive e l’incremento nel numero dei posti di lavoro nell’Italia meridionale; determinati (art. 18, comma 2) nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che lavorano nei territori indicati dal testo unico delle Legge per gli interventi nel Mezzogiorno (ora D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218); calcolati e dedotti dallo stesso datore di lavoro beneficiario dal complesso dei contributi dovuti all’Inps, con il sistema del conguaglio (art. 18, comma 8).

Venuto meno, a seguito della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della L. n. 1089 del 1968, art. 18, comma 2 (ad opera di Corte Cost. 3 – 12 giugno 1991 n. 261), il criterio di identificazione degli aventi diritto costituito dall’assoggettamento alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (Cass. sez. un. 14 ottobre 1988, n. 5570), e’ venuta meno conseguentemente la ragione di esclusione delle cooperative di produzione e lavoro costituita dalla circostanza di non essere assoggettate a tale forma di assicurazione obbligatoria (Cass. 15 dicembre 1990 n. 11926). In ogni caso, il beneficio della L. n. 1089 del 1968, art. 18 e’ stato legislativamente esteso, a decorrere dal 1 gennaio 1988, ai soci (come testualmente si esprime la norma appresso citata) delle cooperative di produzione e lavoro operanti nel Mezzogiorno dal D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 3, comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48, il quale dispone: “A decorrere dal 1 gennaio 1988 le disposizioni del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 3, comma 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni sono estese ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 operanti nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni”;

pertanto – come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4080/2009) – a decorrere da detta data, le retribuzioni su cui si calcolano gli sgravi sono le stesse, convenzionali o di fatto, se superiori, su cui la cooperativa effettua i versamenti dei contributi, a norma del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, artt. 4 e 6.

In considerazione di tale quadro normativo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1970, sostiene, in primo luogo, l’erroneita’ della interpretazione del Giudice di appello con riguardo alle tabelle allegate al D.P.R. n. 602 del 1970, che ha portato ad escludere dal loro ambito l’attivita’ della Cooperativa Sole, consistente nella “presa di consegna di liquidi fisiologici umani”. Denuncia, ancora, con il secondo motivo, insufficiente e contraddittoria motivazione, contestando, fra l’altro, l’affermazione del Giudice di appello, secondo cui, nella specie, andava applicato il criterio della retribuzione convenzionale in deroga a quello della contribuzione commisurata alla retribuzione effettiva, senza tener conto che il contenzioso in grado di appello riguardava l’applicazione, da parte della Cooperativa, dei minimi contrattuali, tenendo a parametro il ccnl settore cooperative imprese di pulizia, laddove l’INPS, in sede di contenzioso amministrativo, aveva eccepito l’applicabilita’ del ccnl del settore commercio.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, non puo’ trovare accoglimento.

Invero, come emerge dalla esposizione che precede, anche a volere ritenere l’inclusione dell’attivita’ lavorativa espletata dalla Cooperativa Sole tra quelle elencate nel D.P.R. n. 602 del 1970, cosi’ come integrato dai D.M. succedutisi nel tempo, occorre, in primo luogo, osservare che le questioni insorte in sede di contenzioso amministrativo non creano preclusioni o limitazioni in sede giudiziaria.

Inoltre – e cio’ piu’ direttamente interessa la controversia in oggetto-, sempre sulla base di quanto sopra affermato, appare corretto l’assunto della Corte partenopea secondo cui “per i soci lavoratori di cooperative di lavoro il minimo retributivo ha fonte legale e coincide con la retribuzione convenzionale imponibile fissata ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza”.

Orbene, proprio muovendo da tale presupposto, il Giudice a quo ha ritenuto, con argomentazione autonoma rispetto alle altre, che la domanda non poteva essere accolta, non avendo la Cooperativa indicato alcun elemento idoneo a dimostrare il rispetto di tale minimo retributivo.

Trattandosi di affermazione di puro merito, non inficiata dalla linea difensiva della ricorrente, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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