Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19832 del 04/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18594-2015 proposto da:

DISINFEST ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELVIA REGINA 19,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA FERRARI, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del rappresentante legale

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 761/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 20/10/2014, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO Guido;

udito l’Avvocato FERRARI ANGELA, difensore del ricorrente, la quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Disinfest Italia srl ricorre nei confronti di Equitalia sud spa che resiste con controricorso, ed Agenzia delle Entrate, che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 761/6/15, depositata il 9 febbraio 2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale per mancato pagamento IRES relativa all’anno (OMISSIS).

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 145 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente affermato la ritualità della notifica della cartella esattoriale, facendo da ciò discendere la definitività della stessa e l’ inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di molo proposto dalla contribuente.

Deve preliminarmente affermarsi l’inammissibilità della censura avente ad oggetto l’omessa insufficiente e contradittoria motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5), applicabile al giudizio di cassazione anche in materia tributaria (Cass. SS.UU. n. 8053/2014).

Appare viceversa fondata la censura proposta dalla contribuente avverso la statuizione di ritualità della notifica della cartella esattoriale e conseguente pronunzia di inammissibilità del ricorso in opposizione avverso l’estratto di ruolo attesa la mancata impugnazione nei termini della cartella esattoriale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012 ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nella parte in cui stabilisce che, anche nei casi di irreperibilità relativa, quale quello in esame, la notificazione si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), dovendo invece in tali casi applicarsi le disposizioni dell’art. 140 c.p.c., che prescrive le seguenti attività dell’ufficiale giudiziario:

a) il deposito dell’atto nel Comune;

b) l’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario;

c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito dell’atto:

d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa, o comunque il decorso del termine di dieci gg. dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010).

A tali principi non risulta essersi conformata l’impugnata sentenza.

Essa ha infatti affermato la ritualità della notifica nonostante la stessa, pur in presenza di irreperibilità c.d. relativa, non sia stata effettuata in conformità alle previsioni dell’art. 140 c.p.c..

Ed invero, a fronte della “temporanea assenza” (e non irreperibilità assoluta) del destinatario, l’agente notificatore ha provveduto, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 3 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), al deposito della cartella esattoriale presso il Comune ed all’ affissione dell’avviso di deposito nell’Albo del medesimo Comune, omettendo di effettuare le ulteriori attività di cui all’art. 140 c.p.c., come sopra specificate, quali l’affissione alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito dell’atto, fermo restando che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 la notifica si perfeziona con il ricevimento della lettera raccomandata informativa, o comunque il decorso del termine di dieci dalla data di spedizione della raccomandata medesima.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA