Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19831 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19831 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 8834 – 2017 R.G. proposto da:
VENICE LIMOUSINE RENTING s.n.c. di Scarpa Nicola & C. – c.f./p.i.v.a.
03803380272 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Tommaso Salvini, n. 55, presso lo studio
dell’avvocato Carlo D’Errico che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato
Francesco Diroma la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al
ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE di VENEZIA – p.i.v.a. 00339370272 – in persona del sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 34,
presso lo studio dell’avvocato Nicolò Paoletti che congiuntamente e
disgiuntamente all’avvocato Antonio Iannotta, all’avvocato Maurizio Ballarin e
all’avvocato Nicoletta Ongaro lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale
in calce al controricorso.

fkl

Data pubblicazione: 26/07/2018

CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 2649/2016 della corte d’appello di Venezia,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Alessandro Amadi, in qualità di conducente, alla “Venice Limousine Renting”
s.n.c., in qualità di proprietaria del natante targato RV06747, la violazione di cui
all’art. 5, 5 0 co., della legge regionale veneta n. 63/1993, perché veniva
effettuato trasporto pubblico di persone senza autorizzazione. Veniva altresì
disposto il sequestro dell’imbarcazione.
Il Comune di Venezia, direzione polizia municipale, emetteva ordinanza n.
282/2015, con la quale ingiungeva ad Alessandro Amadi ed alla “Venice
Limousine Renting” s.n.c. il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 344,00 e confiscava l’imbarcazione.
Con ricorso al tribunale di Venezia Alessandro Amadi e la “Venice Limousine
Renting” s.n.c. proponevano opposizione.
Ne chiedevano l’annullamento.
Si costituiva il Comune di Venezia.
Con sentenza n. 3310/2015 il tribunale di Venezia rigettava l’opposizione e
condannava gli opponenti alle spese.
Alessandro Amadi e la “Venice Limousine Renting” s.n.c. proponevano
appello.
Resisteva il Comune di Venezia.
Con sentenza n. 2649/2016 la corte d’appello di Venezia rigettava il gravame
e condannava gli appellanti in solido alle spese.
2

Con verbale n. 257/1 elevato in data 30.1.2015 i C.C. contestavano ad

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Venice Limousine Renting s.n.c.
di Scarpa Nicola & C.”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la
cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Il Comune di Venezia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi
l’avverso ricorso con il favore delle spese.

cod. proc. civ. la nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi
dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e
111 Cost..
Deduce che la impugnata sentenza è stata scritta a mano, in particolare
nell’intera parte motiva, e risulta assolutamente non decifrabile; che invero la
grafia risulta di oggettiva difficile comprensione.
Il ricorso va respinto.
E’ sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento per cui, in tema di provvedimenti giudiziari, in caso
di mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall’estensore con scrittura
manuale, non è configurabile la nullità della sentenza attesa l’assenza di una
espressa comminatoria e la facoltà della parte di richiedere alla cancelleria, ex
artt. 743 e 746 cod. proc. civ., copia conforme dattiloscritta, che deve essere
leggibile (cfr. Cass. 23.9.2016, n. 18663).
Ovvero all’insegnamento per cui, in mancanza di un’espressa comminatoria,
non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di
comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall’estensore, atteso
che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità
indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa
14.3.2016, n. 4947).
3

(cfr. Cass.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,

In ogni caso si rimarca che la parte motiva dell’impugnata statuizione,
ancorché redatta a mano, risulta sufficientemente comprensibile (la corte di
merito ha puntualizzato, tra l’altro, che “le doglianze sollevate non hanno pregio
anzitutto a fronte della circostanza emersa documentalmente (…) del noleggio
con conducente di cui al doc.to 12 del Comune, il quale costituisce evidente

facendone salva l’osservanza formale”: così sentenza d’appello, pag. 10).
E’ fuor di dubbio, per altro verso, che Alessandro Amadi, appellante
unitamente alla “Venice Limousine Renting” s.n.c., ha veste di litisconsorte
necessario quanto meno processuale.
Ed è parimenti indubitabile che il ricorso a questa Corte di legittimità non gli
risulta notificato.
Tuttavia a motivo del rigetto del ricorso a questo Giudice del diritto ben può
prescindersi dalla necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331
cod. proc. civ. ai fini dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un.
23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc.
civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi
anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione
del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del
procedimento).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, “Venice Limousine Renting
s.n.c. di Scarpa Nicola & C.”, va condannata a rimborsare al Comune di Venezia
le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 30.3.2017.

4

negozio in frode alla legge, essendo volto ad eludere il dettato normativo, pur

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.

s.n.c. di Scarpa Nicola & C.”, a rimborsare al controricorrente, Comune di
Venezia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per
legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, “Venice
Limousine Renting s.n.c. di Scarpa Nicola & C.”, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
Il della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Venice Limousine Renting

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