Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19831 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14499-2019 proposto da:

Z.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 28.2.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Z.Y. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, avrebbe deciso il ricorso senza disporre l’audizione del richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare il contesto interno del Paese di origine del richiedente la protezione internazionale, caratterizzato da una situazione di persecuzione diffusa ai danni degli appartenenti alla religione (OMISSIS).

In relazione alla prima censura il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. In presenza di precedenti non del tutto conformi tra loro, infatti, la questione della necessità di rinnovare l’audizione del richiedente in sede giudiziaria, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, è stata rimessa all’udienza pubblica del 17 settembre 2020, il cui esito occorre dunque attendere prima di decidere il presente ricorso.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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