Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19831 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18206-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

TRAPUNTEX SRL, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN BASILIO 61, presso

l’avvocato ANNALISA DI GIOVANNI studio PICOZZA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUISA MARRONE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE STACCATA di SALERNO del 10/12/2014,

depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO Guido.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della contribuente Trapuntex srl che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – sez. stacc. di Salerno – n. 832/9/15, depositata il 29/1/2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 7, comma 10.

La CTR, in particolare, ha ritenuto che a seguito dell’annullamento del provvedimento di revoca del credito d’imposta della contribuente da parte della CTR dell’Abruzzo, non avendo l’Agenzia delle Entrate provato che avverso detta sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, la contribuente aveva legittimamente utilizzato il credito d’imposta suddetto con conseguente illegittimità dell’ atto di recupero oggetto del presente giudizio.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della CTR che aveva dato rilievo alla sentenza emessa nel giudizio presupposto, avente ad oggetto la revoca del credito d’imposta utilizzato dalla contribuente, che non era ancora passata in giudicato. La censura appare fondata.

La CTR ha infatti affermato la legittima utilizzazione di un credito da parte della contribuente del credito a fronte di sentenza non ancora passata in giudicato, avente ad oggetto la revoca del medesimo credito da parte dell’Amministrazione.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, in tema di contenzioso tributario, va cassata la sentenza che decida la causa pregiudicata (atto di recupero di credito utilizzato dalla contribuente in compensazione) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie, consistente nella revoca del medesimo credito, dovendosi, in tale ipotesi, disporre la sospensione del processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c. (Cass. 16615/2015; 22673/2015; 16329/2014) o, secondo altro orientamento, ex art. 337 c.p.c. (Cass. 16329/2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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