Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19830 del 26/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19830 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 3706 – 2017 R.G. proposto da:
STRANO GIUSEPPE – c.f. STRGPP50B11C351N – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via del Tritone, n. 53, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe
Mingiardi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al
ricorso.
RICORRENTE
contro
STRANO ROSARIO – c.f. STRRSR46T14C351I – STRANO MARIA PIA – c.f.
STRMPM61A42C351C INTIMATI
avverso la sentenza n. 983 dei 26.5/17.6.2016 della corte d’appello di Catania,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1

Data pubblicazione: 26/07/2018

Con atto notificato il 23.10.2007 Rosario Strano e Maria Pia Strano citavano a
comparire innanzi al tribunale di Catania Giuseppe Strano.
Chiedevano, tra l’altro, accertarsi la linea di confine tra il fondo di loro
proprietà ed il fondo di proprietà del convenuto.
Si costituiva Giuseppe Strano.

convenzionalmente stabilita nella piantina allegata all’atto di transazione del
16.5.2003 ed all’atto di costituzione di servitù del 14.1.2004.
Instava per il rigetto dell’avverse domande e, previo accertamento della linea
di confine così come convenzionalmente stabilita, formulava istanze
riconvenzionali.
Con sentenza n. 255/2014 l’adito tribunale, tra l’altro, dichiarava
l’impossibilità di accertare giudizialmente la linea di confine tra i terreni di
proprietà delle parti; compensava integralmente le spese di lite e di c.t.u..
Interponeva appello Giuseppe Strano.
Resistevano Rosario Strano e Maria Pia Strano.
Con sentenza n. 983 dei 26.5/17.6.2016 la corte d’appello di Catania
rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte che in nessuna delle pattuizioni contenute nell’atto di
transazione del 16.5.2003 era prevista o contemplata l’esigenza di definire i
confini tra le contigue proprietà, confini in relazione ai quali non era esplicitata
alcuna incertezza né oggettiva né soggettiva.
Evidenziava al contempo che la definizione convenzionale del confine, quale
negozio di accertamento tipicamente rivolto a rimuovere una situazione di
incertezza, non poteva desumersi neanche quale pattuizione implicita né dalle

Deduceva che la linea di confine tra le contigue proprietà era stata

singole clausole né dalla complessiva portata degli atti in data 16.5.2003 ed in
data 14.1.2004; che invero tali atti in nessun modo muovevano dall’ipotesi che
sussistesse una qualche ragione di dubbio o di incertezza in ordine all’estensione,
all’ubicazione ed in definitiva ai confini delle proprietà immobiliari.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Strano; ne ha chiesto

ordine alle spese.
Rosario Strano e Maria Pia Strano non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; ai
sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame e l’apparente
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le
parti.
Deduce che la planimetria allegata all’atto di transazione del 16.5.2003 ed
all’atto di costituzione di servitù del 14.1.2004 indica esattamente la linea di
confine tra le limitrofe proprietà; che dunque dalla planimetria emerge chiara
l’intenzione dei contraenti di individuare il confine.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ..
Deduce che la sentenza della corte distrettuale è erronea pur nella parte in
cui lo ha condannato alle spese di secondo grado.
Il primo motivo è destituito di fondamento.
Evidentemente esplicano valenza gli insegnamenti di questa Corte.
In primo luogo l’insegnamento alla cui stregua l’interpretazione del contratto
e degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito

sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in

ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n.
4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131).
In secondo luogo l’insegnamento alla cui stregua né la censura ex n. 3 né la
censura ex n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una

contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando di una clausola
contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito
– alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di
merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr.
Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131).
In terzo luogo l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del
7.4.2014, alla cui stregua in particolare si rappresenta quanto segue.
Ovvero, da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure
di “anomalia motivazionale” destinate (giusta, appunto, la testé menzionata
statuizione delle sezioni unite) ad acquisire significato in rapporto al novello
dettato – rilevante ratione temporis nel caso di specie – del n. 5 del 10 co.
dell’art. 360 cod. proc. civ. possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la
corte territoriale ha ancorato il suo dictum. Specificamente, con riferimento al
paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di
merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da
lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n.
16672) – la corte di Catania – siccome si è anticipato – ha compiutamente ed
intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Ovvero, dall’altro, che la corte siciliana ha sicuramente disaminato il fatto
storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa.

g

critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si traduca nella mera

L’iter motivazionale che sorregge il
pertanto

in toto

dictum della corte d’appello risulta

ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed

assolutamente congruo ed esaustivo.
D’altronde è innegabile che le censure dal ricorrente addotte si risolvono nella
mera prefigurazione dell’antitetica interpretazione (“la planimetria in scala 1:200

14/01/2004 indica esattamente la linea del lungo la quale corre il tratto finale della
(…)”: così ricorso, pag. 7).
In pari tempo del tutto ingiustificato è l’assunto secondo cui la corte di merito
ha invertito l’ordine delle operazioni di interpretazione e qualificazione del
contratto (cfr. ricorso, pag. 14).
Destituito di fondamento è pur il secondo motivo di ricorso.
Il rigetto del gravame ha giustificato appieno alla stregua della regola della
soccombenza la condanna di Giuseppe Strano al pagamento delle spese del
secondo grado (cfr. Cass. 18.10.2001, n. 12758, secondo cui la condanna al
pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza,
che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella
sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall’attore e dal
convenuto, nonché alle conclusioni precisate a verbale).
Rosario Strano e Maria Pia Strano non hanno svolto difese.
Nessuna statuizione va perciò assunta in ordine alle spese del presente
giudizio.
Il ricorso è datato 16.1.2017.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
5

allegata alla transazione del 14/05/2003 e all’atto di costituzione della servitù del

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. n.

115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.
Il presidente
dott. Pasquale D’Ascola

del ricorrente, Giuseppe Strano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA