Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19830 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 23/07/2019), n.19830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21085/2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

78 PIANO 3 INT. 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI

PRETORO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DODARO;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VALLE

2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA TRIMBOLI;

– controricorrente –

e contro

C.M., CA.IR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 731/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

– C.R. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza C.M. e Ca.Ir., al fine di far dichiarare l’intervenuto acquisto in proprio favore della proprietà per usucapione di un fabbricato al piano terra sito nel Comune di (OMISSIS), nonchè di un piccolo fondo antistante separato dall’appartamento da una via pubblica;

– i convenuti rimanevano contumaci, mentre spiegava intervento volontario Intesa Gestione Crediti (ora Italfondiario S.p.A.), quale creditore procedente nei confronti dei convenuti in relazione ai beni oggetto della domanda;

– il tribunale rigettava la domanda;

– la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza;

– essa condivideva la valutazione del primo giudice in ordine all’insufficienze delle prove offerte dall’attrice ai fini della dimostrazione del possesso utile per l’usucapione;

– per la cassazione della sentenza C.R. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo;

– Italfondiario S.p.A. ha resistito con controricorso;

– C.M. e Ca.Ir. sono rimasti intimati;

– la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– si sostiene che “l’ampia portata della dedotta ed espletata prova testimoniale può ragionevolmente considerarsi sufficiente a dimostrare i presupposti per l’accoglimento della domanda giudiziale, ossia la sussistenza di un possesso utile ai fini dell’usucapione”, conseguendone da ciò, appunto, che “la motivazione della sentenza impugnata è pertanto da ritenere sul punto contraddittoria e insufficiente”;

– il ricorso è infondato;

-la corte d’appello ha innanzitutto identificato i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della ricorrenza del possesso utile per l’usucapione;

– quindi è passata a esaminare le deposizioni dei testimoni;

– ha riconosciuto che uno dei testimoni aveva riferito alcuni fatti per conoscenza diretta, altri fatti per conoscenza de relato;

– i fatti riferita per conoscenza diretta coprivano un arco temporale non retrodatabile oltre i sette anni precedenti;

– in quanto al residuo periodo temporale, secondo la valutazione della corte di merito, il testimone aveva riferito, appunto, circostanze apprese de relato, provenienti da fonti non individuate e rimaste prive di riscontro, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni rese dall’altro testimone;

– secondo la corte di merito gli elementi risultanti da tali acquisizioni probatorie non erano sufficienti a connotare l’esercizio del potere di fatto in termini di possesso esclusivo, in quanto non incompatibili con il possesso altrui;

– ha poi preso in considerazione le ulteriori circostanze dedotte dall’attrice per la prova dei fatti, in particolare il pagamento della fornitura di energia elettrica da parte dell’attuale ricorrente e la scrittura privata del 16 giugno 1987, con la quale l’attuale ricorrente aveva acquistato il bene in contesa da C.M.;

– ha ritenuto che ambedue le circostanze fossero insufficienti ai fini della prova del possesso;

– con riguardo alla scrittura privata ha aggiunto che essa risaliva a un tempo inferiore al ventennio dalla proposizione della domanda;

– al ricorrente non giova richiamare i principi di giurisprudenza sulla possibilità che la testimonianza de relato “possa assurgere a valido elemento di prova, quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche e da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrono confortarne la credibilità” (Cass. n. 11844/2006);

– la corte di merito, infatti, non ha negato in via principio la valenza probatoria della deposizione solo perchè de relato, ma in base a una valutazione della medesima nel complesso degli elementi acquisiti alla causa;

– tale valutazione, costituente un tipico apprezzamento riservato al giudice di merito, è insindacabile in questa sede;

– nemmeno al ricorrente giova richiamare la presunzione di possesso anteriore in presenza di un titolo posto a fondamento del possesso ex art. 1143 c.c.;

– infatti l’art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirato alla considerazione che normalmente l’acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l’acquisto del possesso, di talchè esso non trova applicazione per l’usucapione ventennale, atteso che, in relazione a questo istituto, la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d’invocare l’usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale (Cass. n. 19501/2015; n. 1899/2019;

– in quanto alla riconosciuta inidoneità del titolo ai fini della prova del possesso, la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la produzione di un titolo di acquisto del bene non può ritenersi prova sufficiente di un possesso utile ai fini dell’usucapione, la cui dimostrazione implica la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (Cass. n. 11000/2001; n. 18392/2006: n. 8662/2010);

– si deve ancora aggiungere, come si riconosce nella memoria della stessa ricorrente, che il titolo a cui questa si riferisce è un preliminare di compravendita e non un titolo traslativo;

– tale natura del titolo esclude già in via di principio che esso potesse essere utilmente invocato ai fini della prova del possesso;

– nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un’anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicchè la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem ove non sia dimostrata una interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c. (Cass. n. 5211/2016);

– il ricorso, pertanto, è rigettato, con addebito di spese in favore della controricorrente Italfondiario S.p.A.;

– nulla sulle spese rispetto agli intimati non costituiti;

– ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Italfondiario S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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