Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19830 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14496/2019 proposto da:

B.D., rappresentato e difeso dall’avvocato CONSUELO FEROCI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BARI;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI depositato il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari rigettava il ricorso. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.D. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato nel presente giudizio di legittimità, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, ratificata dalla L. n. 722 del 1954, della Direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14, con cui detta Direttiva è stata attuata in Italia, perchè la Corte di Appello non avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme dello status e della tutela sussidiaria, senza apprezzare correttamente la società albanese, con particolare riferimento alla presenza di vendette private. Il ricorrente aveva infatti dedotto di aver causato la morte di un pastore a seguito di un sinistro stradale; di esser stato condannato e incarcerato per tale fatto; di aver fruito della liberazione anticipata a seguito di una amnistia; di essersi recato presso i parenti della vittima per scusarsi e di aver ricevuto in risposta minacce di vendetta; di essersi risolto, nel timore di ritorsioni, ad allontanarsi dal proprio Paese. Inoltre, il ricorrente lamenta di non esser mai stato sentito dal giudice di merito, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta.

In relazione a detta censura il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

Il ricorrente infatti, pur senza attingere in modo adeguato la motivazione con cui il Tribunale di Bari aveva ritenuto, nell’ordine: i fatti narrati non idonei ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, perchè essi “… non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale…” (cfr. pag. 3 del decreto); il racconto – con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non credibile per la sua genericità e per le omissioni e per le contraddizioni emerse (cfr. ancora pag. 3); nonchè l’assenza dei presupposti di cui dell’art. 14 predetto, lett. c), alla luce delle notizie tratte dalle C.O.I. sulla situazione interna dell’Albania (cfr. pagg. 4 e 5 del decreto); censura il fatto che il Tribunale, ancorchè richiesto, non abbia consentito al suo ascolto diretto in sede giudiziaria, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa.

In presenza di precedenti di questa Corte non del tutto conformi tra loro, la questione della necessità di rinnovare l’audizione del richiedente in sede giudiziaria, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, è stata rimessa all’udienza pubblica del 17 settembre 2020, il cui esito occorre dunque attendere prima di decidere il presente ricorso

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA