Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19830 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 12/07/2021), n.19830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16256/2015 R.G. proposto da:

Capoterra Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Lai, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Manca-Bitti,

sito in Roma, via Luigi Luciani, 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna, n. 434/01/14, depositata l’11 dicembre 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2021

dal Consigliere Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Capoterra Immobiliare s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata l’11 dicembre 2014, che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha annullato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato la deducibilità dell’importo di Euro 30.000,00 operata con la dichiarazione resa per l’anno 2006 avente ad oggetto costi per consulenze immobiliari;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la società aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la predetta dichiarazione ed erano state recuperate le imposte non versate;

– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, riducendo l’importo dei maggiori ricavi accertati del 25%;

– ha, quindi, accolto l’appello della società limitatamente alla menzionata ripresa;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente la pretesa erariale pur in assenza della notifica e produzione del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’atto impositivo e, dunque, in difetto del principale elemento di prova;

– il motivo è inammissibile;

– quanto al primo profilo, la doglianza muove da un presupposto fattuale, consistente nella mancata notifica del processo verbale di constatazione, che non trova conferma nella sentenza di appello, la quale, anzi, rileva che “l’Ufficio eccepisce che questo (l’avviso di accertamento, n.d.r.) venne notificato al contribuente” e “la società appellante, inoltre, non ha contestato di avere mai ricevuto il PVC”;

– orbene, la deduzione del vizio di violazione di legge non può che essere formulata se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– quanto al secondo profilo, come di recente ribadito da questa Corte con ordinanza n. 29878 del 30 dicembre 2020, la mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione attiene alla prova dei fatti posti a fondamento dell’atto impositivo, di modo che la sua mancata produzione in giudizio può assumere rilevanza ai soli fini della individuazione del materiale probatorio utilizzabile dal giudice;

– nel caso in esame, parte ricorrente non ha allegato che la decisione della Commissione regionale si sia basata su elementi tratti dal processo verbale – o da altri documenti – non ritualmente introdotti nel giudizio;

– con il secondo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto corretta la ricostruzione dei ricavi operata con l’atto impositivo, atteso che si sarebbe limitata a rinviare alle motivazioni della sentenza di primo grado;

– il motivo è infondato;

– la sentenza impugnata motiva sul punto, da un lato, mediante il rinvio alla motivazione della decisione di primo grado che ha ritenuto corretta la ricostruzione dei ricavi per l’attività di intermediazione immobiliare mediante l’applicazione del criterio rappresentato dalle percentuali previste dagli usi del settore;

– dall’altro lato, integra tale motivazione con la considerazione che i compensi esposti dalla società nelle relative fatture risultano poco attendibili, in quanto diversi a seconda che la relativa i.v.a fosse detraibile dal destinatario o meno;

– orbene, una siffatta argomentazione dà conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, sicché deve escludersi che si sia in presenza in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, emergendo una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza di tali motivi (cfr. Cass., ord., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass. 5 novembre 2018, n. 28139);

– con l’ultimo motivo la ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, rappresentato dalle dichiarazioni, rese dai destinatari dei servizi di intermediazione immobiliare in oggetto, da cui si evincerebbe la effettività dei compensi dichiarati, nonché dall’inesistenza di tre operazioni prese in considerazione ai fini della ricostruzione dei ricavi e dall’applicazione in altri due casi di percentuali maggiori rispetto a quelle ricavabili dagli usi;

– sulla base di tali circostanze critica la sentenza di appello anche per violazione dell’art. 115 c.p.c.;

– il motivo è infondato;

– quanto al vizio motivazionale, si rammenta che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415);

– tale situazione non ricorre nel caso del dedotto mancato esame delle dichiarazioni dei terzi, in quanto il giudice ha preso in considerazione il fatto storico che tali documenti dimostrerebbero, rappresentato dall’effettività dei compensi dichiarati, ma ne ha escluso la veridicità;

– inammissibile e’, poi, la doglianza nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che tre operazioni prese in considerazione non sono state poste in essere e in altri due casi gli usi non sono stati correttamente applicati, risolvendosi, la prima, in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice, che ha ritenuto, sia pure implicitamente, effettive le operazioni rilevate dall’Ufficio, e, la seconda, nella censura non sull’omesso accertamento di un fatto storico, bensì su un’errata valutazione;

– inammissibile e’, infine, la censura anche nella parte in cui allega la violazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che, nel caso in esame, il giudice di merito, lungi dal porre a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, si è limitato, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, nell’esercizio del potere riconosciutogli dall’art. 116 c.p.c.;

– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

 

 

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