Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19830 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18126-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente-

contro

GALILEO SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELO CABRAS, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3609/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 13/05/2014, depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato FILIPPO CABRAS, delega scritta dell’avvocato

GIOVANNI CABRAS, difensore del controricorrente, il quale chiedo il

rigetto del ricorso e l’accoglimento del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti della contribuente Galileo spa che ha resistito con controricorso,depositando altresì memorie illustrative, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3609/14/14, depositata il 29/5/2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione costi non inerenti per 115.425,00 Euro e costi non documentati per 495.666,00 Euro, con conseguente rideterminazione del reddito ai fini Ires, Iva ed Irap.

La CTR, in particolare, affermava che l’appello dell’ Ufficio non poteva essere accolto in quanto si limitava a ribadire quanto sostenuto nel giudizio di primo grado, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e del principio di specificità dei motivi di impugnazione.

Il giudice di secondo grado affermava inoltre che la sentenza del primo giudice, pur presentando alcune contraddizioni, doveva ritenersi scevra da ogni aberrazione che potesse condizionarne la serena valutazione delle circostanze addotte.

Riteneva invece parzialmente fondato l’appello incidentale della contribuente avuto riguardo alla deducibilità di costi per servizi CED.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza della CTR che ha affermato la genericità dei motivi di impugnazione proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992. La censura appare fondata, con assorbimento degli ulteriori motivi. Si osserva infatti che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte: “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012;1200/2016).

Nel caso di specie, come risulta dal contenuto dell’atto di impugnazione riportato nel corpo del ricorso, esso contiene una censura precisa e determinata della pronuncia di primo grado, censurandone in modo specifico e dettagliato la ratio decidendi e, nel ribadire la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla indeducibilità dei costi, espone le ragioni di fondatezza di ogni singola ripresa a tassazione, costituendo pertanto idonea contrapposizione alle argomentazioni con le quali sentenza della CTP aveva ritenuto di accogliere il ricorso introduttivo della contribuente e di ritenere in larga parte infondata la pretesa tributaria.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la decisione in camera di consiglio, proponendosi l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame innanzi ad altra sezione della CTR del Lazio.

PQM

La Corte coglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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