Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1983 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.M.A., residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 950.39.05 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39 in data

19/10/2005, depositata il 27 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso con cui il competente ufficio finanziario, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 1991, recuperando a tassazione il reddito per la partecipazione detenuta in una SNC. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Latina, accoglieva il ricorso, giusta decisione che veniva confermata in appello dalla CTR. Con ricorso notificato il 12 – 19 febbraio 2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 15.01.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia censura l’impugnata decisione per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, del D.L. n. 564 del 1995, art. 3, del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis, 42 e 43;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che con sentenza n. 14815/2008 le SS.UU. hanno affermato il principio, a mente del quale “La unitarieta’ dell’accertamento che e’ (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della societa’ a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la societa’ ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perche’ non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullita’ che puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815);

Ritenuto che, non avendo al giudizio di che trattasi partecipato anche la societa’ e gli altri soci, in base alle esposte considerazioni ed al richiamato principio, va, in via preliminare, dichiarata la nullita’ della decisione impugnata e di quella di prime cure e la causa va rimessa alla CTP di Latina, perche’, previa adozione dei provvedimenti sottesi a garantire l’integrita’ del contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, pronunci nel merito, offrendo congrua motivazione;

Considerato che le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimita’, avuto riguardo all’epoca di affermazione del principio applicato, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullita’ della sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvia alla CTP di Latina, per i provvedimenti di competenza.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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