Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1983 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 4 6 PAL. IV SC. B, presso

lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHIERRONI VITTORIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PISTOLESI FRANCESCO, MICCINESI

MARCO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 4 6 PAL. IV SC. B, presso

lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentate e difeso

dall’avvocato CHIERRONI VITTORIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– controricorso –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 40/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE, depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2010 dal Presidente Relatore Dote. VERNANDO LUPI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Toscana ha rigettato l’appello del Comune di Pistoia nei confronti di B.A. confermando l’annullamento di avvisi di accertamento per dichiarazione infedele per ICI 1998-2001. Ha motivato la decisione rilevando che la dichiarazione infedele, era stata dichiarata la categoria A3 in luogo di A10 per due immobili censiti in catasto sin dal 1986, era del 1993 e che al 31 dicembre del 1996, terzo anno dalla dichiarazione, il Comune era decaduto dal potere di accertamento a sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 mentre gli atti di accertamento erano stati notificati tra l’ottobre ed il dicembre 2003.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune, si e’ costituito con memoria il contribuente che ha proposto ricorso incidentale con un motivo.

Con l’unico motivo, indicando in idoneo quesito le leggi di proroga della scadenza del potere di accertamento, il Comune contesta la decadenza dal potere di accertamento.

Il motivo e’ fondato. La sentenza impugnata ha fatto decorrere dalla dichiarazione del 1993 la decorrenza della decadenza per tutti gli anni successivi pervenendo alla implicita conclusione che dopo il 31.12.1996 la infedele dichiarazione di categoria si consolidava.

Tale abnorme interpretazione e’ smentita dalla lettera dell’art. 1, comma 2 che fissa la decadenza al 31.12 del terzo anno successivo solo per quello in cui e’ stata effettuata la dichiarazione, mentre per quelli successivi a quello in cui doveva essere effettuata la dichiarazione il terzo anno il termine si calcola da quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Consegue che per il primo degli anni in questione il 1998 il termine ex art. 11 scadeva il 31.12.2000, ma la L. n. 448 del 2001, art. 27 lo ha prorogato, per il 1998 ed i successivi, al 31.12.2002 e la L. n. 289 del 2002, art. 31 lo ha ulteriormente prorogato al 31.12.2003, data entro la quale sono stati notificati tutti gli accertamenti.

Il secondo motivo e’ assorbito.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente assume che la tardiva notificazione della rendita per un immobile e l’omessa per l’altro rende inefficace l’attribuzione di rendita a sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74. Il motivo e’ infondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 22571 del 2004 che: In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data dell’1 gennaio 2000 (a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74), sono dotati di immediata operativita’, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, ferma restando la loro impugnabilita’ unitamente all’avviso di liquidazione dell’imposta”.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che il Comune ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, premesso che i ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c., condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso principale e della manifesta infondatezza di quello incidentale e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa puo’ essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei giudizi di merito, atteso il diverso esito di essi, vanno compensate, quelle di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale cassa e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna alle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 1.000,00, oltre Euro 100,00 di spese vive ed accessori di legge, compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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