Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1983 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1983 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 16865-2014 proposto da:
COCCO ERALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.
DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato VALERIA
D’ILIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LAURA ROSA;
– ricorrente contro

COMUNE DI BUCCHIANICO, SOGET SPA;
– intimati

2017
3128

avverso la sentenza n. 437/2013 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
20/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO

Data pubblicazione: 26/01/2018

, MARIA STALLA.

Rilevato che:
§ 1.

Eraldo Cocco propone due motivi di ricorso per la cassazione della

sentenza n. 437 del 20 dicembre 2013 con la quale la commissione
tributaria regionale dell’Abruzzo, in parziale riforma della prima decisione,
ha ritenuto legittime, sebbene per la sola quota ereditaria di un terzo, le
ingiunzioni di pagamento notificategli da Soget spa, per conto del Comune
di Bucchianico (CH), a titolo di Tarsu 2006/20013; ciò in relazione a locali

(deceduto il 30 aprile 2006), ed asseritamente spettantegli

jure

successionis in veste di coerede con i fratelli Bruno ed Adamo Cocco.
La commissione tributaria regionale, in particolare„ ha ritenuto che: – le
ingiunzioni di pagamento in oggetto non dovessero essere precedute da
avvisi di accertamento o cli liquidazione; – eventuali variazioni nella
detenzione dei beni successivamente al decesso del de cujus potessero
rilevare ai fini Tarsu solo se debitamente segnalate dal contribuente nella
denuncia originaria o in quella di variazione, ex artt.62, 2^ co., e 70 d.lgs.
507/93; – non essendovi solidarietà passiva tra i coeredi, le ingiunzioni di
pagamento dovessero trovare conferma limitatamente alla quota di un
terzo, spettante al Cocco sulla successione paterna.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalle
parti intimate Soget spa e Comune di Bucchianico.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Cocco lamenta – ex art.360, 1^ co.
n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 70 e 71
d.lgs. 507/93, come sostituito dall’articolo 1, co.161, 1.296/06. Per non
avere la commissione tributaria regionale considerato che, in caso di
variazione soggettiva del rapporto impositivo Tarsu, le ingiunzioni di
pagamento dovevano essere precedute da avviso di accertamento da parte
dell’amministrazione comunale (la quale, nel caso di specie, aveva inviato
unicamente dei solleciti di pagamento al domicilic del defunto).
Con il secondo motivo di ricorso il Cocco deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 62, 63, 64 e 70 cligs. 507/93. Per non avere la
commissione tributaria regionale rilevato l’insussistenza, nella specie, del
presupposto impositivo Tarsu (detenzione o occupazione di immobili
produttivi di rifiuti), posto che: – i locali commerciali erano stati dal padre

Ric.n.16865/14 rg. — Adunanza in cam.cons. del 19 dicembre 2017

commerciali e ad immobili abitativi già in proprietà del padre Angelo Cocco

Angelo Cocco conferiti, fin dal 1993, in una società di famiglia (snc); – due
appartamenti erano detenuti ed occupati dai fratelli; – ulteriori locali erano
inutilizzati.
§ 2.2 E’ fondato, con effetto assorbente della seconda censura, il primo
motivo di ricorso.
E’ pacifico che, nel caso di specie, le ingiunzioni di pagamento opposte
non siano state precedute da avviso di acc:ertamento, avendo esse

relativi alle pregresse annualità di imposta.
Contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria
regionale, si deve ritenere che la prodromica notificazione dell’avviso di
accertamento – effettivamente non necessaria nell’ipotesi in cui
l’imposizione risponda agli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi delle
annualità pregresse – sia invece indispensabile allorquando tali presupposti,
come nel caso in esame, siano mutati.
In tal caso è fatto carico all’amministrazione comunale di accertare gli
elementi costitutivi del rapporta tributario, vuoi in assenza di
denuncia/dichiarazione di variazione da parte del contribuente, vuoi in sede
di rettifica degli elementi di variazione da quest’ultimo segnalati (art.1,
co.161, 1.296/06).
Ricorre, in proposito, quanto stabilito da Cass. 19120/16, secondo cui:
“in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i
Comuni hanno la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni
estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla
conseguente Iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente
purché in forza di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a
modificazione o variazione; sicché, qualora sia mutato il possessore
dell’immobile, è necessaria l’emissione di un nuovo avviso di accertamento
non essendo a questi imputabile la dichiarazione fatta dal precedente
possessore”.
Questa corte di legittimità ha osservato, nella motivazione della sentenza
in esame (anche con richiamo ad altre pronunce: Cass.22248/15;
9433/05), che “un previo accertamento sostanziale non è necessario nel
caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetto

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Ric.n.16865/14 rg. – Adunanza in cam.cons. del 19 dicembre 2017

sostanzialmente funto da atti di liquidazione direttamente basati sui dati

tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del
contribuente o, com’anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè una
dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale
stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto
giuridico tributario, non dev’essere riformulata quando, in assenza di
variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi,
inutile”. Precisando quindi che, in siffatte ipotesi, “l’esercizio del potere di

esso sia conforme al principio dell’imputazione diretta al contribuente degli
effetti della sua dichiarazione”,

mentre è necessario esercitare il potere di

accertamento sostanziale quando l’ufficio intenda far rilevare la
modificazione in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto.
Nella concretezza della fattispecie, l’imposizione non poteva limitarsi a
riprodurre gli stessi elementi soggettivi ed oggettivi operanti per le
annualità precedenti.
Ciò perchè era mutata – per effetto della successione ereditaria – la
legittimazione passiva al tributo: non più in capo al de cujus (al quale
erano riferibili le denunce originarie), ma ai suoi eredi; e dunque, sulla
base delle quote ereditarie a ciascuno attribuibili sulle superfici produttive
di rifiuti afferenti gli immobili caduti in successione. Per giunta, come
rilevato dalla stessa commissione tributaria regionale, senza vincolo di
solidarietà passiva ex art.1295 cod.civ. (Cass.780/11, cit. dalla CTR;
Cass.22426/14; 18451/16). Aspetto, quest’ultimo, che ulteriormente
denota come gli elementi strutturali del rapporto impositivo fossero
radicalmente mutati nella ‘nuova’ individuazione tanto del soggetto
contribuente, quanto dei beni immobili a questi attribuiti; e quanto, ancora,
dello stesso ammontare del debito d’imposta soggettivamente imputabile.
Ne segue – in definitiva – la cassazione della sentenza impugnata, con
decisione nel merito ex art.384 cocl.proc.civ. mediante accoglimento del
ricorso introduttivo del Cocco ed annullamento delle ingiunzioni fiscali
opposte.
In considerazione del consolidarsi in corso di causa del su riportato
indirizzo interpretativo, sussistono ragioni per la compensazione delle
spese processuali di legittimità e merito.

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liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che

Pq m
La Corte

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo del merito, accoglie
il ricorso introduttivo del contribuente ed annulla le ingiunzioni
fiscali opposte;

compensa le spese processuali di legttimità e merito.

19 dicembre 2017.
Il Presidente
Carnil1Di Iasi

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data

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