Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19829 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO

R., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

ANCORA, PORTALURI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.G., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE

VERTUNNI 117, presso lo studio dell’avvocato COLUCCIA LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2268/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/12/2008 R.G.N. 1143/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato SCHIANO ANGELO in proprio e per delega dell’Avvocato

ANCORA LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 dicembre 2008 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 27 aprile 2006 con la quale, in accoglimento della domanda di L.G., la s.r.l. Ferrovie del Sud Est è stata condannata al pagamento in suo favore della somma richiesta a titolo di differenza di trattamento di fine rapporto. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. la giurisdizione va determinata con riferimento alla legge vigente all’epoca della proposizione della domanda e non a quello della maturazione dei diritti azionati, per cui, poichè il ricorso introduttivo è stato proposto in data 30 maggio 2003, va applicato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17 che attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, e, nel caso in esame, il fatto che ha determinato la controversia è stato la determinazione del TFR il cui diritto è maturato il 1 settembre 1998 data di cessazione del rapporto.

La Corte territoriale ha inoltre riconosciuto il diritto del lavoratore all’inclusione nella base di calcolo del TFR di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte ai sensi del principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 2121 cod. civ. nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982, con conseguente nullità delle clausole contrattuali che escludono la computabilità di indennità corrisposte in via continuativa dal calcolo del TFR. Inoltre la Corte d’Appello ha riconosciuto il carattere continuativo del compenso per il lavoro straordinario e delle indennità contrattuali di trasferta, diaria e diaria parziale, sulla base delle buste paga in atti.

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolandolo su due motivi.

Resiste con controricorso il L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 11 disp. gen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i criteri di determinazione del TFR anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, mentre la nuova disciplina applicata sarebbe applicabile solo per la parte del medesimo TFR maturata in epoca successiva a tale data e non in epoca in cui vigeva una disciplina pubblicistica. Con secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norma di cui al R.D. n. 148 del 1931, artt. 26 e 27 del CCNL 23 luglio 1976, e dell’art. 2129 cod. civ., ed erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. In particolare si deduce che il citato R.D. 148 del 1931, art. 1 prevede che il trattamento retribuivo del personale delle aziende ferrotranviarie è disciplinato da accordi sindacali, e l’art. 24 del CCNL 23 luglio 1976 espressamente esclude che debbano essere considerati ai fini dell’indennità di buonuscita il compenso per il lavoro straordinario, e le varie indennità di trasferta, di diaria e di diaria parziale, e l’art. 4 dell’Accordo Nazionale 21 maggio 1981 esclude l’indennità di presenza dal calcolo della buonuscita.

Inoltre il lavoro straordinario feriale non avrebbe avuto carattere continuativo e le altre indennità in questione avrebbero natura di rimborso spese e non potrebbero conseguentemente essere conglobate nella retribuzione ai fini della buonuscita, mentre l’indennità di presenza sarebbe esclusa dal computo in questione per espressa disposizione dell’art. 4 dell’Accordo Nazionale 21 maggio 1981.

Il primo motivo è infondato giacchè il fatto che l’indennità di anzianità vada calcolata alla data del 31 maggio 1982, quando il rapporto era di natura pubblica, non elimina il fatto che il relativo credito matura, al pari del TFR, solo alla data di cessazione del rapporto.

Il secondo motivo è parimente infondato.

Questa Corte (a partire da Cass. sez. lav., 27 giugno 1996, n. 5935 nonchè SSUU 13 dicembre 2007, n. 26096) ha più volte affermato che:

il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c., (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione con conseguente nullità, ai sensi del cit. art. 2121 c.c., e dell’art. 1419 c.c., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo; quest’ultimo compenso è computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo peraltro escludersi che le clausole collettive nulle per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all’art. 2121 (vecchio testo) c.c., possa rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa L. n. 297 del 1982.

Anche la pronunzia di cui a Cass. 5 maggio 2000, n. 5624, ha precisato che l’onnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo ai fini dell’indennità di buonuscita in favore degli autoferrotranvieri (con la conseguente inclusione di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte) può essere derogata soltanto da contratti o accordi collettivi successivi all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga (conf. Cass. 1 marzo 1995, n. 2391). Non vale quindi la disposizione indicata in ricorso, di cui al CCNL del 1976, che escluderebbe la onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR, in quanto anteriore alla citata legge del 1982.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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