Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19829 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19829 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 16715 – 2015 R.G. proposto da:
BERTI RODOLFO – c.f. BRTRLF44H27F978C – GARBAGNATI LUCIANA – c.f.
GRBLCN17D50D472B – BERTI SUSANNA – c.f. BRTSNN47A60A2710 – CAGNONI
SANDRO – c.f. CGNSDR43D21A271C – CAGNONI GIANCARLO – c.f.
CGNGCR30S24A271X – rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente,
il primo, da se medesimo e dall’avvocato Maria Antonietta Perilli, gli altri, in virtù
di procura speciale in calce al ricorso, dallo avvocato Rodolfo Berti e dall’avvocato
Maria Antonietta Perilli; tutti presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla via
della Conciliazione, n. 44, elettivamente domiciliati.
RICORRENTI
contro
ROSCIONI AMLETO – c.f. RSCMLT43NO2A271I – rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Riccardo Leonardi ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Costantino Morin, n. 1, presso lo
studio dell’avvocato Walter Feliciani.

Data pubblicazione: 26/07/2018

CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1184/2014 della corte d’appello di Bologna,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

all’esito della riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. la corte d’appello di
Bologna, quale giudice di rinvio, nella causa che Amleto Roscioni con atto di
citazione notificato in data 15.12.1990 aveva intrapreso nei confronti di Luciana
Garbagnati, Rodolfo Berti, Susanna Berti, Sandro Cagnoni e Giancarlo Cagnoni,
condannava l’originario attore a rimborsare agli iniziali convenuti a titolo di spese
di lite la somma di euro 11.501,50 per il giudizio innanzi al tribunale di Ancona
nonché la somma di euro 4.200,00 per il giudizio innanzi alla corte d’appello di
Ancona; condannava inoltre Amleto Roscioni a rimborsare a Luciana Garbagnati,
Rodolfo Berti e Susanna Berti a titolo di spese di lite la somma di euro 3.300,00
per il giudizio innanzi a questa Corte di legittimità nonché la somma di euro
3.168,00 per il giudizio di rinvio; condannava infine Amleto Rdscioni a rimborsare
a Sandro Cagnoni e Giancarlo Cagnoni a titolo di spese di lite la somma di euro
3.300,00 per il giudizio innanzi a questa Corte di legittimità nonché la somma di
euro 3.168,00 per il giudizio di rinvio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Luciana Garbagnati, Rodolfo
Berti, Susanna Berti, Sandro Cagnoni e Giancarlo Cagnoni; ne hanno chiesto
sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in
ordine alle spese.
Amleto Roscioni ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

A seguito della sentenza n. 19757/2005 di questa Corte di legittimità ed

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,
dell’art. 60 del r.d. n. 1578/1933, convertito con modificazioni nella legge n.
36/1934, nonché delle tariffe professionali di cui al d.m. n. 585/1994, di cui al
d.m. 127/2004 e di cui al d.m. n. 140/2012.

cod. proc. civ., delle notule con distinta indicazione dei diritti, degli onorari e
delle spese; che al contempo ai fini della determinazione del valore della causa
hanno tenuto conto del disputatum, correlato al quantum – euro 361.519,83 della domanda dell’originario attore.
Indi deducono che la corte di Bologna ha operato la liquidazione per ciascun
grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari di cui ai d.m. applicabili
ratione temporis,

con indicazione di un importo omnicomprensivo e senza

specificazione degli importi delle spese, dei diritti e degli onorari e con riduzione
immotivata delle somme domandate con le note depositate in esito ai vari gradi.
Deducono infine che nel corso del giudizio innanzi a questa Corte sono state
prospettate questioni di rilevante interesse.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
E’ sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte di legittimità.
Ovvero in primo luogo all’insegnamento per cui la liquidazione delle spese
processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di
procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere
la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti
delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche
violazioni della legge o delle tariffe

(cfr. Cass. 8.3.2007, n. 5318; Cass.

1.2.2000, n. 1073; Cass. 14.7.2009, n. 16390).

Premettono che hanno provveduto al deposito, ai sensi dell’art. 75 disp. att.

Nel caso di specie viceversa ciò non e evidentemente avvenuto.
Ovvero in secondo luogo all’insegnamento per cui la liquidazione globale sempre che siano indicati separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti
di procuratore – può essere ammessa solo se sia stata presentata, ai sensi
dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., la nota delle spese a cura della parte cui

liquidare le spese in conformità di tale nota (cfr. Cass. 18.6.2003, n. 9700; Cass.
30.7.2002, n. 11276).
Nel caso di specie viceversa i ricorrenti hanno depositato la nota – spese e per
il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio e ciò
nonostante deve escludersi che la corte distrettuale abbia atteso alle liquidazioni
in conformità alle depositate note.
Ovvero in terzo luogo all’insegnamento per cui, in tema di liquidazione delle
spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla
parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di
procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha
l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da
lui operate, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed
alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24
della legge n. 794 del 1942 (cfr. Cass. 14.10.2015, n. 20604; Cass. sez. lav.
8.4.2017, n. 8824).
Nel caso di specie viceversa ciò non è evidentemente avvenuto.
In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1184/2014 della corte d’appello di
Bologna va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale.

vanno rimborsate, dovendosi in tal caso presumere che il giudice abbia voluto

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
Il ricorso è da accogliere; non sussistono pertanto i presupposti perché, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 i ricorrenti siano tenuti a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

d. p. r..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 1184/2014 della corte
d’appello di Bologna; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche
per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
Il della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.
Il presidente
dott. Pasquale D’Ascola

per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo

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