Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19829 del 17/09/2010
Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21685/2009 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENZO
DA CERI 195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CAPUTO Francesco, giusta procura
ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO
Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO
GUERRA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 515/2008 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata
il 12/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata in grado di appello, dal tribunale di Cosenza n. 515 depositata il 12.3.2008, con cui, in riforma della sentenza del giudice di pace di S. Giovanni in Fiore, pronunziata nell’anno 2005, era dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno da black-out elettrico del (OMISSIS), poichè proposta nella prima udienza davanti al giudice di pace in luogo di quella di indennizzo avanzata con la citazione.
Resiste l’Enel Distribuzione s.p.a..
Il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività.
La sentenza impugnata in questa sede risulta depositata in cancelleria il 12.3.2008 e notificata il 29.6.2009, quando era già passata in giudicato per essere decorso il termine annuale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., termine che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, scadeva il 27 aprile 2009”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010