Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19829 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 06/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19829

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7216/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Global Outdoor s.r.l.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 101/46/13, depositata il 10 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2017 dal

Consigliere Tedesco Giuseppe;

udito l’avv. dello Stato Paolo Gentili;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In esito a verifica condotta nei confronti della Aegis Media S.p.A., i verbalizzanti hanno riscontrato che questa società emetteva nei confronti delle società concessionarie di spazi pubblicitari, tra le quali la Global Outdoor s.r.l., fatture aventi come oggetto “premi impegnativa”, che assoggettava ad iva con l’aliquota del 20% ed a ritenuta fiscale a titolo di Ires, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25. Di rimando, le società concessionarie, e quindi anche la Global Outdoor s.r.l., ricevute le fatture, le contabilizzavano, detraendo gli importi dell’Iva. L’Ufficio ha qualificato i “premi impegnativa” come cessioni di danaro a titolo gratuito, in quanto tali non assoggettabili ad Iva ed ha per conseguenza rettificato la relativa dichiarazione per l’anno 2006 presentata dall’odierna controricorrente, con recupero a tassazione dell’importo assunto indebitamente detratto.

La Global Outdoor s.r.l. ha impugnato il relativo avviso di accertamento, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale, con sentenza poi confermata da quella regionale, che condivise la ricostruzione operata dai primi giudici sulla assoggettabilità delle operazioni a Iva, in quanto corrispettivi di prestazioni di servizi e non erogazioni liberali, il tutto dopo avere superato una questione riguardante la regolarità della notificazione dell’atto di appello.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, che affida a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia, là dove la sentenza aveva ritenuto che il pagamento dei premi fosse da ascrivere a un contratto verbale a titolo oneroso concluso sotto forma di “accordi con lettere scritte”.

Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., là dove aveva disconosciuto la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del direttore finanziario di Aegis Media raccolte nel corso dell’attività di verifica presso tale società.

Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, art. 3, comma 1, e art. 2697 c.c., per non aver fatto la Ctr corretta applicazione del principio che l’onere della prova della sussistenza del diritto alla detrazione grava sul contribuente.

Il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, art. 3, comma 1, nonchè degli artt. 1362 e 2697 c.c..

E’ oggetto di censura la qualificazione del rapporto quale negozio oneroso a prestazioni corrispettive, non esistendo una obbligazione di fare non fare o permettere cui il Centro Media fosse obbligato nei confronti della concessionaria, in quanto a) il Centro Media agiva solo su mandato del cliente inserzionista utilizzatore della pubblicità e non su richiesta dell’impresa concessionaria; b) non esisteva la prestazione di un servizio nei confronti della del concessionario, in quanto il Centro Media facilitava solo l’incontro tra la domanda de cliente inserzionista ed offerta del concessionario; c) non vi era la corresponsione di un corrispettivo, non essendovi prestazione, ma solo un premio, erogato discrezionalmente senza obbligo contrattuale per il vantaggio conseguito dall’impresa concessionaria della pubblicità.

2. Il primo motivo è inammissibile. Nel caso di specie è applicabile, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, la norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54,comma 1, convertito in L. n. 134 del 212, che ha modificato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prevedendo, quale motivo di ricorso per cassazione, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Senza che sia necessario indagare sui limiti della cognizione demandabile al giudice di legittimità in forza della nuova previsione (Cass. S.U. n. 8053/2014), è agevole rilevare che la ricorrente non deduce alcun fatto il cui esame fu omesso dalla Ctr, ma denuncia in blocco la valutazione positiva dei fatti operata dalla sentenza, pretendendone una diversa.

3. Degli altri motivi di censura è prioritario l’esame del quarto motivo, il quale denuncia la sentenza per avere riconosciuto la detrazione dell’Iva pagata sui “premi impegnativa” in esito a una ricostruzione inadeguata della fattispecie negoziale, nella quale erano assenti gli elementi essenziali per potersene riconoscere la rilevanza ai fini del tributo.

Il motivo è fondato. L’applicabilità dell’Iva presuppone la sussistenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive intercorrente tra il soggetto erogante e il soggetto beneficiario, nell’ambito del quale la somma versata assume carattere di corrispettivo per una cessione di beni o di una prestazione di servizi. In ambito Iva l’onerosità si identifica con la reciprocità delle prestazioni, sicchè rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta quei i casi in cui, a fronte del versamento, non è richiesta al destinatario una specifica prestazione nei confronti dell’erogante: in questo caso l’erogazione delle stesse somme si traduce nella messa a disposizione di fondi priva di rilevanza ai fini del tributo.

Il discrimen è stato oggetto di una pluralità di interventi da parte della Corte di Giustizia, la quale ha chiarito che ai fini del riconoscimento della rilevanza Iva della messa a disposizione di una somma versata occorre individuare “un nesso diretto tra il servizi reso e il controvalore ricevuto, ove le somme costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio individua bile fornito nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzate da prestazioni sinallagmatiche” (Corte di Giustizia C-277/05). In mancanza di tale interrelazione, in cui si risolve lo scambio, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette all’Iva. Così, sul tema della tassazione delle sovvenzioni di funzionamento che coprono una quota dei costi si esercizio, la Corte di Giustizia (sentenza C-184/00) ha ritenuto che tali sovvenzioni hanno praticamente sempre influenza sul costo dei beni ceduti o dei servizi forniti dall’organismo sovvenzionato, in quanto potrà normalmente farlo a prezzi che non potrebbe praticare se dovesse nel contempo ripercuotere i suoi costi e realizzare gli utili. Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, “il solo fatto che una sovvenzione possa avere influenza sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dall’organismo sovvenzionato non è sufficiente a rendere tale sovvenzione imponibile. Perchè la sovvenzione sia direttamente connessa con il prezzo di tali operazioni, ai sensi dell’art. 11, parte A della sesta direttiva è importante inoltre (…) che essa sia specificamente versata all’organismo sovvenzionato affinchè fornisca un bene o presti un servizio determinato. Solo in questo caso la sovvenzione può essere considerata un corrispettivo della fornitura di un bene o della prestazione di un servizio ed è pertanto imponibile”.

Secondo la Corte di Giustizia, al fine della imponibilità, occorre il riscontro di un legame diretto e immediato fra la dazione della somma e una prestazione o un complesso di prestazioni suscettibili di generare il diritto a quel compenso già nel momento della loro materiale esecuzione, se è vero che proprio la materiale esecuzione identifica il fatto generatore dell’Iva e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità di modo che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, a norma del quale “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, va inteso nel senso che il conseguimento del compenso coincide non con l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, soltanto con la sua condizione di esigibilità, estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione (Cass., S.U., n. 8059/2016).

Questa Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella presente ha chiarito che la configurabilità del “legame diretto e immediato” a cui allude la Corte di Giustizia implica che la prestazione a cui riferire il compenso sia “individualizzabile”, non essendo sufficiente l’astratta possibilità di istituire una relazione tra il compenso ed un coacervo di prestazioni “individualizzabili” soltanto per la loro idoneità a raggiungere il fatturato minimo che fa scattare la maturazione del compenso (Cass. n. 14406/2017).

Al contrario l’esistenza di tale legame diretto fra il pagamento del premio e una prestazione “autonoma e individuabile” non emerge dalla sentenza, che ha ritenuto la rilevanza Iva dell’operazione senza identificare uno “scopo” del pagamento nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia, quale corrispettivo specificamente correlato a una determinata prestazione reso dal Centro Media a favore della concessionaria.

La causa deve essere pertanto restituita al giudice di merito, in funzione di giudice di rinvio, per un nuovo esame delle censure proposte con l’atto di appello.

Gli altri motivi sono assorbiti.

4. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra.

PQM

 

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il quarto motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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