Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19829 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18095-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

61, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE STACCATA di SALERNO del 12/11/2014,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente R.G., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 267/9/2015, depositata il 15/1/2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per IRPEF relativa all’anno (OMISSIS).

La CTR, in particolare, ha affermato la nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente in quanto lo stesso era stato emesso prima della scadenza del termine di 60 gg. concesso al contribuente per proporre osservazioni e richieste agli uffici di controllo e senza alcuna indicazione di motivi di urgenza.

Conviene preliminarmente esaminare per ragioni di priorità logica il terzo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per aver ritenuto applicabile il termine perentorio previsto da detta disposizione alla fattispecie in esame, trattandosi di accertamento c.d. sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, emesso previo invito al contribuente di fornire, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, dati, elementi e delucidazioni rilevanti, ma senza effettuazione di accesso, ispezione o verifica.

Il motivo è fondato con assorbimento degli altri motivi.

Ed invero, come le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito, in materia di Imposte dirette ed IRAP va escluso che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. SS.UU. 24823/2015).

Di conseguenza, le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, consistenti nell’instaurazione di un contraddittorio anticipato con il contribuente e nel rispetto del termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali non venendo in rilievo nel caso di attività di verifica e controllo effettuate, come nel caso di specie, senza accesso nel luogo di residenza ovvero nella sede o nei locali dell’impresa e sulla base della documentazione prodotta dallo stesso contribuente all’esito di questionario inviato dall’ufficio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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