Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19828 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19828 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 6013 – 2015 R.G. proposto da:
ICAL 2 s.p.a. (già “Unione Generale Immobiliare” s.p.a., succeduta a seguito di
fusione per incorporazione, a “Roma Ovest Costruzioni Edilizie” s.p.a.,
quest’ultima già “So.F.Inter.”) – p.i.v.a. 04191521006 – in persona del legale
rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Barberini, n. 47, presso lo studio dell’avvocato Carlo Carlevaris che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
GIARDINO di ROMA società cooperativa edilizia a r.l. – c.f. 80407210584 – in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, alla via dei Tre Orologi, n. 14/a, presso lo studio dell’avvocato professor
Agostino Gambino che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato professor
Francesco Gambino ed all’avvocato Marco Sonnino la rappresenta e difende in
virtù di procura speciale in calce al controricorso.

Data pubblicazione: 26/07/2018

CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 370/2015 della corte d’appello di Roma,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Costruzioni Edilizie” s.p.a. di pagare alla ricorrente, “Giardino di Roma” società
cooperativa edilizia a r.I., la somma di euro 1.099.382,14, oltre accessori e
spese.
“Roma Ovest Costruzioni Edilizie” proponeva opposizione.
Si costituiva “Giardino di Roma”.
Con sentenza n. 25723/2006 il tribunale di Roma rigettava l’opposizione.
“Roma Ovest Costruzioni Edilizie” s.p.a. interponeva appello.
Resisteva “Giardino di Roma” società cooperativa edilizia a r.I..
Con sentenza dei 16.10.2014/19.1.2015 la corte d’appello di Roma rigettava
il gravame e condannava l’appellante alle spese.
Evidenziava la corte che la somma ingiunta corrispondeva ai maggiori oneri e
costi il cui riconoscimento la “Vianini Lavori” s.p.a. aveva ottenuto in danno della
“Giardino di Roma” in virtù di lodo arbitrale pronunciato in data 29.5.2003 tra le
medesime parti, maggiori oneri e costi che la cooperativa, a sua volta, aveva
diritto di porre a carico della inadempiente “So.F.Inter” in virtù di lodo arbitrale in
data 15.5.2001 tra queste stesse parti intervenuto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ICAL 2” s.p.a.

(già “Unione

Generale Immobiliare” s.p.a., succeduta a “Roma Ovest Costruzioni Edilizie”
s.p.a., quest’ultima già “So.F.Inter.”); ne ha chiesto sulla scorta di un unico
motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Con decreto n. 15689/2003 il tribunale di Roma ingiungeva alla “Roma Ovest

La “Giardino di Roma” società cooperativa edilizia a r.l. ha depositato
controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Ambedue le parti hanno depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ..

15.5.2001, quale giudicato esterno, non ha tenuto conto del suo letterale tenore
né del contesto logico e cronologico del giudizio arbitrale.
Deduce in particolare che la lettera del capo e) del dispositivo del lodo del
15.5.2001 non enuncia alcun “obbligo aggiunto”, ma solo “tutti i maggiori costi”
ed in tal guisa si riferisce a quelli che “all’attualità” la “Vianini Lavori” pretendeva.
Il ricorso va respinto.
Si prescinde dall’incongruenza puntualmente posta in risalto dalla
contro ricorrente (“controparte lamenta l’erronea interpretazione del giudicato
relativo al lodo arbitrale del 15 maggio 2001, ma contesta soltanto la violazione
dei principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.”: così
controricorso, pag. 11), incongruenza che evidentemente ha rilievo giacché il
giudicato esterno è assimilabile agli “elementi normativi”, sicché la sua
interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già
degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base
di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la
sorregge (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952).
Si prescinde altresì dall’insegnamento di questa Corte a tenor del quale
l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente
dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato
sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza
3

Deduce che la corte di merito nell’interpretare il lodo arbitrale in data

di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora
l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il
ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente
interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso
che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando

Ben vero il ricorso di “ICAL 2” s.p.a. a questa Corte di legittimità per nulla
riproduce l’integrale testo, quanto meno, del lodo in data 15.5.2001.
In ogni caso è innegabile che l’esperito mezzo di impugnazione si risolve sic
et simpliciter nella critica del risultato esegetico patrocinato – in termini congrui,

esaustivi e condivisibili – dalla corte distrettuale e quindi nella mera
contrapposizione dell’interpretazione di segno antitetico.
Più esattamente si rappresenta quanto segue.
Per un verso, la corte territoriale ha in maniera inappuntabile posto in risalto
che del tutto inconferente era l’allegazione dell’appellante s.p.a. di esser tenuta
nei confronti della cooperativa solo per l’accollo del corrispettivo, “perché a tale
obbligo contrattuale si è aggiunto quello ulteriore di sostenere i maggiori costi
pretesi verso la Cooperativa dalla società Vianini per il fermo cantiere e per il
completamento delle opere” (così sentenza d’appello, pag. 7).
Per altro verso, la controricorrente ha debitamente evidenziato che “nel lodo
del 15 maggio 2001 è stata espressamente accertata una responsabilità di
So.F.Inter (oggi ICAL 2) per il ritardo nel rilascio delle concessioni edilizie per il
completamento degli edifici della Cooperativa, la cui assenza ha determinato il
fermo lavori di Vianini Lavori quale impresa appaltatrice dei medesimi lavori”
(così controricorso, pagg. 13 – 14).

g._

/

4

giudiziale (cfr. Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 11.2.2015, n. 2617).

Per altro verso ancora, la ricorrente, con la memoria depositata, si è limitata
in fondo a ribadire che “il dispositivo del lodo (…) non parla affatto di danno
eventuale e futuro tra le parti dell’appalto in completamento” (così memoria della
ricorrente, pag. 2).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente “ICAL 2” s.p.a. va

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 25.2.2015.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “ICAL 2” s.p.a., a
rimborsare alla controricorrente, “Giardino di Roma” società cooperativa edilizia a
r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi
euro #8.200,00#, di cui euro #200,00# per esborsi, oltre rimborso forfetario
delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, “ICAL 2” s.p.a.,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.

condannata, come da dispositivo, alle spese del presente giudizio di legittimità.

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