Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19828 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21606/2015 proposto da:

Tecnoimpianti S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma V. Piemonte 32, presso lo

studio dell’avvocato Giuseppe Spada e rappresentata e difesa

dall’avvocato Sebastiano Sallemi, in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASP Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e

difesa dall’avvocato Daniela Coria, per procura speciale rilasciata

con scrittura autenticata Notaio O. di Ragusa, depositata con

atto di costituzione di nuovo difensore del 28/2/2020;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 208/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 3/6/2003 Tecnoimpianti s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa l’Azienda USL n. (OMISSIS) di Ragusa sulla base del contratto di appalto del 25/2/1998 con la stessa intercorso, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 41.884,21, calcolata al 24/10/2002, oltre ulteriori interessi legali e moratori, a titolo di interessi per ritardato pagamento dei certificati di acconto e dei titoli di spesa, nonchè dell’ulteriore somma di Euro 2.231,09 quale anticipazione sul collaudo degli ascensori (riserva n. 2), oltre interessi legali e di mora sulle anticipazioni fatte per Euro 1.484,91, oltre agli ulteriori interessi legali e di mora.

Si è costituita in giudizio l’Azienda USL (OMISSIS) Ragusa, chiedendo declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande degli attori.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza non definitiva del 1/6/2009, in parziale accoglimento della domanda attrice ha condannato la USL (OMISSIS) Ragusa a pagare alla Tecnoimpianti la somma di Euro 30.310,37 oltre interessi legali.

2. Avverso la predetta sentenza non definitiva di primo grado ha proposto appello l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa (di seguito, semplicemente ASP Ragusa, o ASP) succeduta alla USL (OMISSIS), a cui ha resistito l’appellata.

La Corte di appello di Catania con sentenza del 27/2/2015 ha accolto il gravame e ha respinto la domanda di Tecnoimpianti tesa ad ottenere il pagamento degli interessi di mora, condannando l’appellata al pagamento delle spese del grado.

La Corte di appello ha ritenuto che il contratto di appalto fra le parti intercorso fosse stato stipulato all’esito di specifica contrattazione e non costituisse contratto per adesione e di conseguenza non fosse applicabile la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento all’art. 13 del contratto.

Secondo la Corte territoriale, l’art. 13 predetto non configurava una clausola vessatoria e riprendeva il contenuto del bando di gara; attraverso la clausola l’appaltatore aveva accettato che i termini di pagamento potessero dilatarsi per effetto dei tempi burocratici regionali necessari alla formazione della provvista; inoltre la predetta clausola, per non incorrere nella nullità comminata dalla L. n. 741 del 1981, art. 4, doveva essere interpretata nel senso che l’appaltatore aveva accettato il ritardato pagamento rispetto ai tempi previsti dal capitolato speciale di appalto conseguente all’eventuale ritardo nell’accredito delle somme da parte della Regione in favore della stazione appaltante; erano quindi irrilevanti gli ulteriori motivi di appello che vertevano su di un obiter dictum della sentenza di primo grado, dal momento che il Tribunale nei rapporti fra le parti aveva considerato irrilevanti le cause del ritardo nei pagamenti.

3. Avverso la predetta sentenza del 5/2/2015, non notificata, con atto notificato il 4/9/2015 ha proposto ricorso per cassazione la Tecnoimpianti, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 13/10/2015 ha proposto controricorso la ASP Ragusa, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, con cui l’ASP Ragusa si è costituita con nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente Tecnoimpianti denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., L. n. 741 del 1981, art. 4 e all’art. 1341 c.c..

1.1. Il carattere vessatorio della clausola di cui all’art. 13 del contratto di appalto, secondo la ricorrente, emergeva ictu oculi dalla sua semplice lettura, che ne evidenziava la natura limitativa della responsabilità della stazione appaltante; pertanto la clausola inserita in un contratto predisposto dall’Amministrazione e non specificamente approvata doveva ritenersi nulla e inefficace.

1.2. La censura, peraltro argomentata in modo molto generico, difetta di pertinenza e specificità poichè non coglie e non affronta la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Infatti, dopo una premessa dedicata ai principi che governano la materia delle condizioni generali di contratto e dei contratti c.d. per adesione ex artt. 1341 e 1342 c.c. (pagg. 6-7), la Corte territoriale ha escluso che la vicenda relativa alla stipulazione del contratto di appalto in questione fosse soggetta a tale regolamentazione perchè inerente all’esecuzione di una opera pubblica specifica e ben determinata, assegnata all’impresa all’esito di apposita gara e frutto di una scelta concordata tra le parti.

La Corte di appello ha inoltre valutato le risultanze istruttorie, reputando irrilevante il fatto che il testo del contratto fosse stato predisposto dall’amministrazione e sottoposto al privato appaltatore per l’approvazione perchè la predisposizione era avvenuta in funzione di uno specifico e ben determinato rapporto e non per la disciplina di una serie indeterminata di rapporti omogenei, con la piena libertà dell’impresa di discuterne il testo, formulare rilievi e chiedere modificazioni (pag.8 della sentenza impugnata).

1.4. La ricorrente sostiene poi che la Corte di appello aveva violato le regole ermeneutiche in tema di interpretazione dei contratti e in particolare aveva mancato al necessario coordinamento complessivo del regolamento contrattuale ex art. 1363 c.c..

La ricorrente prosegue osservando che non sussisteva infatti alcun collegamento tra l’art. 13 del contratto di appalto e il punto 3C) del bando gara, che conteneva una disposizione del tutto ambigua sulla compatibilità dei pagamenti con l’acquisizione al bilancio regionale delle somme derivanti dalla contrazione del mutuo e la successiva rimessa alla USL (OMISSIS) e non consentiva una interpretazione univoca della clausola.

1.5. Come ancora recentemente riaffermato da questa Corte (Sez. 2, n. 30686 del 25/11/2019), la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo attraverso il quale sia consentito sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito.

Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito.

L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21/05/2019, Rv. 653922 – 01; Sez. 3, n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01; Sez. 1, n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340 – 01; Sez. 3, n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1, n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063 – 02; Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).

1.6. Nella fattispecie la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, la violazione delle regole ermeneutiche del codice civile, e quando invoca più specificamente la pretesa violazione del canone di cui all’art. 1363 c.c., in tema di “interpretazione complessiva delle clausole”, secondo il quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, lo fa fuor di luogo.

La ricorrente contesta infatti proprio l’interpretazione complessiva invece ricercata dalla Corte territoriale, che ha letto il disposto dell’art. 13 del contratto di appalto sotto il lume apportato dalla clausola del bando di gara.

In realtà e nella sostanza la ricorrente esprime dissenso nel merito rispetto al risultato interpretativo dell’attività ermeneutica della Corte di appello, contrapponendovi inammissibilmente il diverso approdo da essa auspicato.

1.7. La ricorrente sostiene che ambedue le parti, poi, avevano interpretato la clausola nel senso della rinuncia dell’appaltatore a richiedere interessi di mora, indipendentemente dall’accertamento dei ritardi imputabili all’ente erogatore del finanziamento.

La censura è inammissibilmente generica in quanto non indica con quali specifici atti e comportamenti la USL (OMISSIS) avrebbe interpretato la clausola nel senso che escludeva sic et simpliciter l’attribuzione di interessi di mora per il ritardo nel pagamento da parte della pubblica amministrazione, a prescindere dai ritardi nell’erogazione della provvista da parte dell’ente finanziatore, e si limita a riportare un’affermazione, peraltro del tutto vaga e indeterminata, contenuta nella riformata sentenza di primo grado.

1.8. Non si regge poi l’affermazione della ricorrente secondo cui sarebbe stata evidente la violazione della L. n. 741 del 1981, art. 4 e del divieto inderogabile in essa contenuto, che presuppone una elaborazione ermeneutica del significato della clausola diverso da quello accolto dalla Corte catanese.

Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida della L. n. 741 del 1981, ex art. 4, comma 3 (ratione temporis applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poichè, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all’appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Sez. 1, n. 2509 del 01/02/2018, Rv. 646865 – 01; Sez. 1, n. 22996 del 29/10/2014, Rv. 632985 01).

1.9. Secondo la ricorrente la Corte di appello aveva violato inoltre l’art. 1341 c.c., che imponeva per i contratti per adesione o di massa l’approvazione specifica da parte del contraente debole della clausola inserita nel testo predisposto unilateralmente dal professionista. Vale al proposito quando in precedenza esposto nel p. 1.2.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia erroneità, contraddittorietà ed assenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

2.1. La ricorrente sostiene che la predisposizione unilaterale da parte della USL (OMISSIS) del contratto di appalto era emersa chiaramente dalle testimonianze del funzionario T. e dai signori G. e D. e dai documenti prodotti, dal raffronto visivo tra il contratto in questione gli altri stipulati dalla medesima stazione appaltante.

2.2. La ricorrente propone la sua doglianza con riferimento all’abrogata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anzichè l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: infatti al presente procedimento si applica il testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Tuttavia, anche a prescindere dall’inesatto riferimento normativo, la ricorrente non deduce tutti i presupposti dell’omesso esame richiesti dalla norma vigente e non soddisfa i propri oneri di allegazione, indicando con precisione il contenuto delle proprie deduzioni e il momento della loro proposizione.

2.3. Di più: la ricorrente chiede inammissibilmente a questa Corte di legittimità l’esame diretto delle risultanze istruttorie, peraltro invocate in modo del tutto generico, per ribaltare l’accertamento del fatto compiuto dalla Corte territoriale nell’ambito della sua sfera discrezionale, in questa sede insindacabile se non per vizio motivazionale nei ben definiti limiti attualmente consenti dal mezzo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza neppur addurre un preciso fatto storico che sarebbe stato ignorato e pretermesso.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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