Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19828 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 06/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27453/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

APRICOT s.a.s. di C.R. & C., in persona del legale

rappres. p.t.;

– intimata non costituita –

avverso la sentenza n. 113/42/10 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/3/2017 dal consigliere Dott. Caiazzo Rosario;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. P. Gentili;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale, Dott.ssa

Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Apricot sas impugnò, innanzi alla Ctp di Milano, un avviso d’accertamento, relativo agli anni 2002 e 2003, con cui l’Agenzia delle entrate determinò, a carico della suddetta società – esercente l’attività di concessionaria di spazi pubblicitari- una maggiore imposta iva.

In particolare, l’Agenzia verificò che la suddetta società versò alla Aegis Media Italia s.p.a. una somma sulla base di diverse fatture relative a premi (cd. diritti di negoziazione), detraendo indebitamente l’iva indicata in tali fatture, in quanto era stato accertato che la prestazione resa dalla Aegis Media Italia non era contemplata dal contratto stipulato tra le due società e che, pertanto, il versamento della somma di denaro era da considerare quale cessione di denaro, come tale non imponibile per l’iva.

La Ctp accolse il ricorso.

L’Agenzia propose appello, contestando la natura onerosa del versamento delle somme alla predetta società.

La Ctr rigettò l’appello, confermando la motivazione del giudice di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Non si è costituita la Apricot sas.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, è stata denunciata l’insufficienza motivazione su un fatto controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con il secondo, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2,comma 3, e art. 3, comma 1.

Va accolto il secondo motivo, con relativo assorbimento del primo.

Nella fattispecie, non sussiste il presupposto impositivo individuato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1, in una prestazione di servizio “verso corrispettivo” dipendente da un contratto od altro titolo idoneo a vincolare obbligatoriamente le parti: all’obbligazione unilaterale di corrispondere un “premio”, assunta dalla Apricot s.a.s. a condizione del verificarsi di un evento futuro ed incerto (nella specie il raggiungimento di un fatturato superiore ad un ammontare determinato), infatti, non corrispondeva alcuna assunzione di un’obbligazione di facere (o comunque avente ad oggetto una prestazione di servizi) a carico del soggetto destinatario del premio, restando questo del tutto libero di attivarsi o meno per conseguirlo.

La mancata realizzazione del risultato o il mancato procacciamento di clienti o ancora il mancato svolgimento dell’attività di intermediazione non integrava a carico di Aegis Media Italia s.p.a. una responsabilità per inadempimento contrattuale (Cass., Sez. 5^, n. 24510-2015; Cass., Sez. 5^, n. 24789/2015; Cass., sez. 6^ – T, n. 17021/2014).

Il negozio tra le parti, più specificamente, deve essere qualificato come proposta contrattuale con obbligazioni a carico di una sola parte, sottoposta alla condizione sospensiva dell’avveramento dell’evento indicato (realizzazione di un determinato fatturato), non ostandovi la nullità prevista dall’art. 1355 c.c., concernente l’apposizione della condizione sospensiva meramente potestativa, perchè il verificarsi dell’evento non è rimesso alla volontà “mera” di una delle parti contraenti, ma è rimesso ad un soggetto (il destinatario della proposta) che non riveste attualmente, al momento della ricezione della proposta irrevocabile ex art. 1333 c.c., la qualità di parte contraente – obbligata all’adempimento di una prestazione (ma soltanto quella di oblato, cui è rimessa la scelta di impedire la conclusione del contratto unilaterale mediante comunicazione del proprio rifiuto ex art. 1333 c.c.).

Si tratta di un contratto atipico non sinallagmatico che neppure in conseguenza dell’avveramento dell’evento si trasforma in un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso, in quanto il risultato del raggiungimento di un determinato fatturato mediante l’attività svolta dalla Aegis Media Italia è stato dedotto in contratto come condizione e non come obbligazione.

Il premio, pertanto, non può essere qualificato come “corrispettivo” ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1, e va piuttosto configurato come mera cessione di denaro, non assoggettabile ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a).

Tali norme tributarie sono pienamente conformi alle disposizioni comunitarie dettate dalla 6^ direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17.5.1977, (e succ. mod.) che utilizza il criterio distintivo degli atti negoziali “a titolo gratuito” ed “a titolo oneroso” per individuare il presupposto impositivo dell’IVA; invero, a norma dell’art. 2, 6^ direttiva, “sono soggette all’imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; 2. le importazioni di beni (Cass., Sez. 5^, n. 24510-2015).

Al riguardo è giurisprudenza costante che una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva iva, soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al secondo (Corte giust. in causa C-653/11, punto 40; 27 marzo 2014, causa C-151/13, Le Rayon d’Or, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata).

Questa nozione di prestazione di servizi si riflette nel diritto interno, giacchè secondo l’art. 3 del d.p.r. n. 633/72 “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da…” (sulla necessaria sinallagmaticità delle prestazioni di servizi, per la loro imponibilità ai fini dell’iva, Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5078).

Pertanto, l’assoggettabilità ad iva delle prestazioni di servizi presuppone: a) la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali; b) la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto.

Alla luce di quanto esposto emerge l’erroneità della decisione impugnata, secondo cui “i trasferimenti destinati alla Aegis Media Italia s.p.a. si configurano come parte di un rapporto sinallagmatico autonomo tra la società e il concessionario Apricot s.a.s.”.

Invero, i versamenti di denaro alla Aegis Media Italia non sono avvinti dal vincolo della corrispettività ad un obbligo della Apricot s.a.s., ma costituiscono oggetto di un’obbligazione onerosa gravante su quest’ultima società il cui ammontare è commisurato all’importo complessivo annuo del fatturato afferente all’investimento pubblicitario, cui però non corrisponde un’obbligazione sinallagmatica a carico della stessa Aegis Media Italia s.p.a. Dagli atti di causa non si desume altresì alcun elemento che dimostri la stipula di un accordo contrattuale tra l’Apricot s.a.s. e la Aegis Media Italia s.p.a..

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo motivo, relativo al vizio motivazionale; ne discende che la sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata debba essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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