Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19827 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO

R., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO 2011

ANCORA, PORTALURI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AVENTINO 36,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO PAOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIZZO NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2 53/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/02/2006 R.G.N. 1376/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato SCHIANO ANGELO in proprio e per delega dell’Avvocato

ANCORA LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’1 febbraio 2006 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce dei 31 marzo 2005 con la quale, in accoglimento della domanda di P.B., la s.r.l.

Ferrovie del Sud Est è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di Euro 10,468,78 a titolo di differenza di trattamento di fine rapporto. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. la giurisdizione va determinata con riferimento alla legge vigente all’epoca della proposizione della domanda e non a quello della maturazione dei diritti azionati, per cui, poichè il ricorso introduttivo è stato proposto in data 30 maggio 2003, va applicato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17 che attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, e, nel caso in esame, il fatto che ha determinato la controversia è stato la determinazione del TFR il cui diritto è maturato il 1 settembre 1998 data di cessazione del rapporto.

La Corte territoriale ha inoltre riconosciuto il diritto del lavoratore all’inclusione nella base di calcolo del TFR di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte ai sensi del principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 2121 cod. civ. nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982, con conseguente nullità delle clausole contrattuali che escludono la computabilità di indennità corrisposte in via continuativa dal calcolo del TFR. Inoltre la Corte d’Appello ha riconosciuto il carattere continuativo del compenso per il lavoro straordinario e delle indennità contrattuali di trasferta, diaria e diaria parziale, sulla base delle buste paga in atti.

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolandolo su tre motivi.

Resiste con controricorso il P..

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 328 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione assumendo l’inapplicabilità della norma di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 e successive modifiche, in quanto il diritto azionato sarebbe maturato in epoca antecedente al 1998 dovendosi considerare il TFR quale retribuzione accantonata o obbligatoriamente risparmiata ma comunque maturata in epoca antecedente. Con secondo motivo si deduce violazione dell’art. 11 disp. gen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i criteri di determinazione del TFR anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, mentre la nuova disciplina applicata sarebbe applicabile solo per la parte del medesimo TFR maturata in epoca successiva a tale data.

Con terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle normaf di cui al R.D. n. 148 del 1931, artt. 26 e 27 del CCNL 23 luglio 1976, e dell’art. 2129 c.c., ed erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. In particolare si deduce che il citato R.D. n. 148 del 1931, art. 1 prevede che il trattamento retributivo del personale delle aziende ferrotranviarie è disciplinato da accordi sindacali, e l’art. 24 del CCNL 23 luglio 1976 espressamente esclude che debbano essere considerati ai fini dell’indennità di buonuscita il compenso per il lavoro straordinario, e le varie indennità di trasferta, di diaria e di diaria parziale, e l’art. 4 dell’Accordo Nazionale 21 maggio 1981 esclude l’indennità di presenza dal calcolo della buonuscita.

Inoltre il lavoro straordinario feriale non avrebbe avuto carattere continuativo e le altre indennità in questione avrebbero natura di rimborso spese e non potrebbero conseguentemente essere conglobate nella retribuzione ai fini della buonuscita.

Il primo motivo del ricorso è infondato, dovendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.In quanto “lavoro pubblico”, il rapporto di impiego del personale addetto alle aziende ferroviarie in gestione commissariale partecipa delle note vicende della “privatizzazione” del pubblico impiego avviata in forza della delega contenuta nella L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, e realizzata con i successi decreti legislativi a partire dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Cass. Sez. Un. 3 maggio 2006, n. 10183).

Ciò premesso, deve considerarsi che il diritto del dipendente al trattamento di fine rapporto nasce al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui si siano verificate evenienze quali il trasferimento d’azienda o altra vicenda che abbia visto mutare il datore di lavoro nel corso dell’unitario rapporto che sia proseguito senza soluzione di continuità. Questa Corte (ex plurimis Cass. sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15371) ha infatti affermato che, in caso di trasferimento d’azienda e di prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti col cessionario, quest’ultimo deve considerarsi unico debitore del trattamento di fine rapporto, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, atteso che solo al momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo. A maggior ragione deve ritenersi che il diritto al trattamento di fine rapporto dei dipendenti addetti alle Ferrovie del Sud Est sia sorto solo al momento della cessazione del rapporto stesso.

Va quindi considerato, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, che nella specie il rapporto di lavoro è cessato in data successiva al 30 giugno 1998, ossia successiva al trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell’attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, concernente tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2007, n. 312).

Pertanto la controversia avente ad oggetto la domanda del dipendente pubblico diretta ad ottenere il trattamento di fine rapporto maturato dopo il 30 giugno 1998, quale quella nella specie azionata dal ricorrente, è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 3 maggio 2005, n. 9104). Il secondo motivo è parimenti infondato, giacchè il fatto che l’indennità di anzianità vada calcolata alla data del 31 maggio 1982, quando il rapporto era di natura pubblica, non elimina il fatto che il relativo credito matura, al pari del TFR solo alla data di cessazione del rapporto.

Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte (a partire da Cass. sez. lav., 27 giugno 1996, n. 5935) ha più’ volte affermato che il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c., (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione con conseguente nullità, ai sensi del cit. art. 2121 c.c., e dell’art. 1419 c.c., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo; quest’ultimo compenso è computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo peraltro escludersi che le clausole collettive nulle per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all’art. 2121 (vecchio testo) c.c., possa rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa L. n. 297 del 1982. Anche la pronunzia di cui a Cass. 5 maggio 2000, n. 5624, ha precisato che l’onnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo ai fini dell’indennità di buonuscita in favore degli autoferrotranvieri (con la conseguente inclusione di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte) può essere derogata soltanto da contratti o accordi collettivi successivi all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga (conf. Cass. 1 marzo 1995, n. 2391). Non vale quindi la disposizione indicata in ricorso, di cui al CCNL del 1976, che escluderebbe la onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR, in quanto anteriore alla citata L. del 1982.

6. Il ricorso va quindi rigettato, alla stregua peraltro di altre pronunzie di questa Corte (tra le tante Cass. 26096/2007), con condanna del soccombente al pagamento delle spese, come da dispositivo con distrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell’avv. Nicola Stefanizzo antistatario.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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