Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19827 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19827 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 30111-2007 proposto da:
PROSPERINI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell’avvocato
D’AMMANDO FRANCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato D’AMMANDO MAURIZIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

2192

COMUNE

DI

ORVIETO,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA,

VIA SALARIA 292,

presso lo studio

Data pubblicazione: 28/08/2013

dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FINETTI SERGIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 789/2006 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 27/04/2007 R.G.N. 465/2004;

udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato BALDI GIUSEPPE per delega FINETTI
SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI , che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R. Gen. N. 30111/2007
Udienza 19/6/2013
Prosperini Carlo ci Comune di
Orvieto

a

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Perugia, in accoglimento dell’appello
proposto dal Comune di Orvieto ed a parziale modifica della decisione del Tribunale
di Orvieto, rigettava del tutto la domanda proposta da Carlo Prosperini diretta ad

alla giornata del 25 aprile 1999, giornata di festività nazionale caduta di domenica,
sul presupposto della applicabilità della legge 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, come
modificato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 e dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.
Riteneva la Corte territoriale risolutivo ai fini dell’esclusione del diritto lo jus

superveniens costituito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Per la cassazione di tale sentenza Carlo Prosperini propone ricorso affidato a due
motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Orvieto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa ed errata
applicazione degli artt. 5 legge n. 269/1949 (e successive modificazioni) e 2, comma
2, d.lgs. n. 165 del 2001. Omessa e insufficiente motivazione su punti essenziali della
controversia”. Si duole del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto che la

ottenere, tra l’altro, il pagamento della quota giornaliera di retribuzione in relazione

disposizione di cui all’art. 5 della legge n. 260/1959, in quanto norma speciale
rispetto a quelle (“generali”) cui si riferisce l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001,
fosse stata interessata dall’effetto abrogativo in favore della contrattazione collettiva
di cui al medesimo art. 2.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa ed errata
applicazione dell’art. 1, comma 224 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (e

3

i

R. Gen. N. 30111/2007
Udienza 19/6/2013
Prosperini Carlo c/ Comune di
Orvieto

successive modificazioni, e degli artt. 2 e 69 del d.lgs. n. 165/2001 in relazione agli
artt. 10, 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Erronea e carente
motivazione su punti essenziali della controversia”. Si duole della ritenuta natura di
norma di interpretazione autentica attribuita dalla Corte territoriale alla legge

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione,
sono infondati.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art. 1, comma
224 ha previsto che: “tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompresa la legge 27 maggio 1949,
n. 260, art. 5, comma 3, come sostituito dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, art. 1 in
materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta
salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente
legge”.
Sulla base di detta disciplina, che, come da questa Corte già più volte affermato
(cfr. Cass. 23 luglio 2012, n. 12772; id. 5 aprile 2011, n. 7740; 18 novembre 2011, n.
24346; 19 marzo 2010, n. 673; 17 giugno 2009, n. 140486), costituisce vera e propria
norma di interpretazione autentica (come reso palese dalla specifica disposizione di
salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore), deve
escludersi l’applicabilità del detto art. 5, comma 3, al dipendente in causa. Ne
consegue che per la giornata del 25 aprile 1999 (egualmente è da dirsi per quelle del
2 giugno 2002 e 25 aprile 2004), ricadente di domenica, non sussiste il diritto del
dipendente all’attribuzione, oltre alla normale retribuzione, di un’ulteriore aliquota

4

(finanziaria) n. 266/2005.

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Udienza 19/6/2013
Prosperini Carlo c/ Comune di
Orvieto

giornaliera.
È opportuno anche rilevare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del
2008 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della
richiamata norma di interpretazione autentica, prospettata in riferimento all’art. 3

incoerente con la riforma del pubblico impiego e l’applicazione al medesimo, in linea
di massima, della stessa disciplina prevista per il lavoro privato.
La Corte costituzionale, oltre a richiamare i propri orientamenti circa la
possibilità di discipline differenziate del rapporto di lavoro pubblico, per l’operatività
del limite, alla sua assimilazione al lavoro privato, costituito dalla specialità del
rapporto e dalle esigenze di perseguimento degli interessi generali, ha osservato in
particolare che il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, ha inteso riservare alla
contrattazione collettiva l’intera definizione del trattamento economico e che i
contratti collettivi relativi al pubblico impiego hanno previsto una dettagliata
regolamentazione del godimento delle ferie, delle festività e degli eventuali riposi
compensativi, con la conseguenza che l’eventuale concorrente applicazione della
legge n. 260 del 1949, art. 5 comporterebbe una almeno parziale duplicazione degli
stessi benefici.
In conclusione il ricorso va rigettato, per non essere state prospettate
argomentazioni capaci di svalutare le ragioni poste a base delle ricordate statuizioni
dei giudici di legittimità che, pertanto, vanno qui ribadite attesi i compiti di
nomofilachia devoluti a questa Corte.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità considerata la natura della controversia e la circostanza che

5

Cost., per la prevista disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati,

R. Gen. N. 30111/2007
Udienza 19/6/2013
Prosperini Carlo ci Comune di
Orvieto

tanto la pronuncia del giudice delle leggi quanto le decisioni di questa Corte sopra
richiamate sono intervenute successivamente alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013
Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di

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