Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19827 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19827 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 29457-2016 proposto da:
PUBLIEDITOR S.R.L. P.I.06846310156, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FLAMINIA n.441, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO MARINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RICCARDO PRETI;
– ricorrente contro
FIPAV FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C. F.05268880589,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n.28,
presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –

\\

Data pubblicazione: 26/07/2018

avverso la sentenza n. 3310/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 24/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere dott. Elisa
Picaroni.

motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
di Roma, depositata in data 24 maggio 2016, che ha rigettato
l’appello proposto dalla stessa Publieditor avverso la sentenza
del Tribunale di Roma n. 20481 del 2008, e nei confronti di
FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo;
che la Corte d’appello ha confermato il rigetto della
domanda risarcitoria di Publieditor, rilevando che, secondo la
prospettazione della società, il danno consisteva nel guadagno
che sarebbe conseguito all’aggiudicazione della gara indetta
dalla FIPAV per la concessione in comodato gratuito della
testata giornalistica “Pallavolo”;
che la gara che era stata annullata dalla sentenza del
TAR del Lazio n. 1566 del 1993, confermata dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 12 del 1999, per irregolarità riguardanti la
partecipazione dell’unica altra concorrente, resasi
aggiudicataria;
che tale ricostruzione implicava che FIPAV fosse
obbligata a procedere comunque all’aggiudicazione
dell’appalto, affidando la pubblicazione della rivista ad uno dei
partecipanti alla gara – quindi a Publieditor, essendo l’altra
società priva dei requisiti;
che, in realtà, l’automatismo configurato da Publieditor
era privo di fondamento e, in assenza di produzione del bando
di gara ovvero di altra documentazione pertinente, non era

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Ric. 2016 n. 29457 sez. M2 – ud. 21-03-2018

Ritenuto che Publieditor s.r.l. ricorre, sulla base di un

predicabile alcun vincolo in capo a FIPAV di procedere
all’aggiudicazione;
che la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto
decisivo, oggetto di discussione tra le parti, nonché
contraddittorietà e insufficienza di motivazione;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta
infondatezza;
che le parti hanno depositato memorie;
che il ricorso è manifestamente infondato;
che la società ricorrente, con l’unico complesso motivo,
lamenta che la Corte d’appello non avrebbe esaminato le
circostanze che costituivano il presupposto dell’azione
risarcitoria – circostanze che emergevano dalle sentenze del
TAR e del Consiglio di Stato, di annullamento della gara;
che, inoltre, sarebbe contraddittoria ed insufficiente la
motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto non provato
il danno da perdita di chance, essendo al contrario evidente
che, se la gara fosse stata svolta regolarmente, la ricorrente
sarebbe risultata aggiudicataria e che, infine, non essendo
stata indetta una nuova gara dopo l’annullamento, la perdita di
chance era risultata irrimediabile;
che il motivo è inammissibile;
che oltre a denunciare il vizio di motivazione al di fuori
del paradigma delineato dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
vigente, applicabile ratione temporis (ex plurimis, Cass. Sez. U.
07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/09/2016, n. 19312), il motivo
non si confronta con la

ratio decidendi

della sentenza

impugnata, che risiede nel rilievo che non è stato prodotto il

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Ric. 2016 n. 29457 sez. M2 – ud. 21-03-2018

che la FIPAV resiste con controricorso;

bando di gara dal quale risultasse che FIPAV era vincolata a
procedere all’aggiudicazione;
che, infatti, mentre nella sentenza impugnata si ragiona
nella prospettiva del danno derivante dalla mancata
aggiudicazione della gara annullata, e si rileva che la

aggiudicazione e pregiudizio lamentato (ex plurimis, Cass. Sez.
U. 23/09/2013, n. 21678), il motivo contesta il mancato
riconoscimento del danno da perdita di chance, sotto il duplice
profilo della illegittimità dell’attività procedimentale di FIPAV e
della mancata indizione di una nuova gara, così tra l’altro
introducendo questioni che non sono state oggetto di
trattazione da parte della Corte d’appello, senza precisare in
quali termini sarebbero state prospettate nei gradi di merito;
che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono
investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già
comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non
essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità
questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella
fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili
d’ufficio

(.» x plurimis,

Cass. 09/07/2013, n. 17041; Cass.

09/01/2002, n. 194);
che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la
società ricorrente condannata alle spese del giudizio di
cassazione;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
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Ric. 2016 n. 29457 sez. M2 – ud. 21-03-2018

Publieditor non ha provato il nesso di causalità tra omessa

complessivi euro 3.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 marzo
2018.
Il Presidente

DrPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ………………….. ……

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

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