Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19827 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18179/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

82, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BASSI, rappresentata e

difesi dall’avvocato MASSIMO TUCCI, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 15/12/2014, depositata 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione di norma di legge per violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4 (T.U. IVA) in relazione all’art. 53 Cost.”, in quanto “nel caso in esame, pacificamente, nessun reddito nè come richiesto dal T.U. imposte dirette nè alcuna attività di impresa è stata posta in atto trattandosi di redditi conseguente ad attività truffaldina di terzi (tale S.D.) solo formalmente riconducibile alla ricorrente a causa dell’utilizzo del codice fiscale dell’impresa”.

2. Con il secondo mezzo si deduce altresì la “violazione e falsa applicazione di norma di legge per violazione degli artt. 1703, 1708 e 1711 e 2049 c.c.”, poichè l’affermazione della C.T.R. che “chi si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” sarebbe limitata dalla necessaria “aderenza al mandato delle condotte poste in essere dal soggetto interessato”, mentre “nel caso di specie nessuno ha mai neppure lontanamente affermato che P.D. fosse stato incaricato di emettere fatture per operazioni inesistenti con conseguente estraneità della ricorrente alle conseguenze dell’operazione truffaldina in esame”.

3. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili, poichè muovono dal presupposto in fatto – dato per “pacifico”, ma espressamente negato dal giudice d’appello – del “furto d’identità (codice fiscale e partita Iva dell’impresa) a danno della Contribuente”, che sarebbe stato commesso proprio da P.D..

4. In realtà la C.T.R., con una decisione censurata solo per pretese violazioni di legge, non anche sotto il profilo motivazionale, ha esplicitamente accertato che “la documentazione prodotta non risulta idonea a dimostrare l’esclusiva responsabilità nella vicenda frodatoria in esame del Sig. P.D.”.

5. In particolare, con dovizia di dettagli i giudici d’appello hanno in concreto sottolineato che: a) la contribuente “nè in sede di accesso da parte dei verificatoti a seguito di notifica dell’accertamento nè in sede contenziosa stato in grado di produrre documentazione idonea a provare la propria estraneità alla asserita frode”; b) “non risulta agli atti la denuncia presentata dalla Carretta nei confronti del S., ma unicamente una denuncia contro ignoti presentata dalla summenzionata C. nel lontano (OMISSIS) per un furto subito in data (OMISSIS), nella quale la ricorrente dichiara di non avere sospetti nei confronti di alcuno”; c) “il P. avevano non solo il permesso ma persino l’incarico da parte della contribuente C. di gestire la sua attività. Pertanto tra la signora C. il signor P. vi era un rapporto gestorio e non c’era, per stessa ammissione della ricorrente, alcun accordo simulatorio tra le parti”; d) “infatti, è principio generale previsto dal codice civile che chi si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”; e) “dal verbale della G.d.F. emerge che gestore dell’attività di cui era titolare la ricorrente C. sarebbe stato il succitato P., del quale, come risulta per stessa ammissione della C. nel ricorso introduttivo, quest’ultima si fidava dandogli la delega per operare sul conto della ditta individuale”; f) “conseguentemente, il P. ha agito non in nome proprio ma sempre per conto del dominus C.M.”; g) “comunque, nel rapporto di mandato vi è un onere di vigilanza che incombe sul mandante, il cui mancato esercizio non può certo valere a sollevare la ricorrente dalle responsabilità nei confronti di terzi, tra cui l’Erario”; h) “dal verbale della G.d.F. emerge altresì: – che la ricorrente aveva comunque il controllo del conto corrente della data, di cui ha esibito l’estratto ai vendicatori; – che la chiavetta USB riconducibile al P. è stata rinvenuta presso l’abitazione della ricorrente; – era stata la C. concedere al Sig. S. la delega ad operare sul conto della ditta individuale; – la ricorrente aveva concesso al signor S. l’uso di una carta ricaricabile con addebito sul conto della ditta individuale”.

5. Alla luce di un accertamento in fatto così puntualmente motivato, certamente non censurabile in questa sede, la stessa formulazione dei motivi tradisce, se non altro, la mancata comprensione della ratio decidendi della sentenza gravata; in ogni caso, non sussistono le lamentate violazioni di legge, che nascondono verosimilmente l’aspirazione ad una rivisitazione del merito della decisione, non consentita in questa sede.

6. In conclusione, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata, in ragione della soccombenza, a rifondere alla controparte le spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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