Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19826 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19826 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 29651-2007 proposto da:
FALATO NINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE
VINCENTIS GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2191

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA COOPERATIVA TERRA DI
LAVORO S.C.A.R.L.;
– intimato –

avverso la sentenza n.

6262/2006 della CORTE

Data pubblicazione: 28/08/2013

D’APPELLO di NAPOLI, depositata

il 16/11/2006 R.G.N.

6474/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;

VINCENTIS GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto.

udito l’Avvocato DE FRANCESCO GIOVANNI per delega DE

R. Gen. N. 29651/2007
Udienza 19/6/2013
Palato Nino c/ Istituto di Vigilanza
Privata Cooperativa Terra di Lavoro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Napoli, in accoglimento dell’appello
proposto dall’Istituto di Vigilanza Privata Cooperativa Terra di Lavoro a r. 1. ed a

da Nino Falato diretta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento
nella superiore qualifica di maresciallo maggiore con decorrenza 8/5/1995 e la
conseguente corresponsione delle differenze retributive ovvero in subordine il
risarcimento del danno derivato al dipendente dal mancato ricorso da parte
dell’Istituto di Viglilanza alle selezioni di personale. Riteneva la Corte territoriale
che il diritto al superiore inquadramento rivendicato non potesse essere messo in
relazione esclusivamente alla maturazione di quattro anni di servizio nel grado
(inferiore) di maresciallo capo, essendo lo stesso subordinato all’espletamento di
prove selettive per titoli ed esami cui poteva accedere il personale con quattro anni di
servizio nel grado inferiore. Escludeva, inoltre, la Corte partenopea la violazione da
parte dell’Istituto di Vigilanza di principi di buona fede e correttezza nella scelta del
personale da promuovere,evidenziando che le acquisizioni probatorie non avessero
offerto alcun riscontro agli assunti relativi alla violazione, nelle promozioni, delle
disposizioni regolamentari. Riteneva, altresì, che il comportamento datoriale non
fosse censurabile neppure sotto il profilo dell’inerzia nell’adozione delle procedure
selettive in quanto non aveva il lavoratore provato l’illiceità dell’altrui condotta
(sotto il profilo della vacanza di posti in organico che avrebbe giustificato l’indizione
di procedure selettive).
Per la cassazione di tale sentenza Nino Falato propone ricorso affidato a due
motivi.

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modifica della decisione del Tribunale di Benevento, rigettava la domanda proposta

R. Gen. N. 29651/2007
Udienza 19/6/2013
Palato Nino ci Istituto di Vigilanza
Privata Cooperativa Terra di Lavoro

E’ rimasto solo intimato l’Istituto di Vigilanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Omessa motivazione circa un

esame di un documento decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)”. Si duole
del fatto che la Corte di appello abbia basato la propria decisione sul contenuto
dell’art. 21 del regolamento della Società Coop. di Vigilanza Privata “Terra di
Lavoro”, approvato dall’assemblea dei soci 1’11/3/1995, omettendo, però, di
considerare che in calce al medesimo Regolamento vi era una annotazione
prevedente l’esecutività dello stesso dal quindicesimo giorno dal 29/5/1995 e, quindi,
dal 14 giugno 1995, e cioè in epoca successiva alla maturazione del diritto invocato
dal Falato. In conseguenza la decisione andava adottata sulla base del Regolamento
precedente, approvato dal Prefetto di Caserta il 4 settembre 1967, che prevedeva
l’automaticità dell’inquadramento quale maresciallo maggiore per chi avesse
maturato almeno quattro anni di servizio quale maresciallo capo (condizione che, nel
caso del ricorrente, inquadrato come maresciallo capo sin dal 19 ottobre 1981,
sussisteva).
2. Il motivo non merita accoglimento.
Si rileva innanzitutto che, diversamente da quanto il ricorrente fa con il
regolamento del 1995, di quello del 1967 non riproduce il contenuto né allega tale
documento al ricorso per cassazione ovvero indica quando e dove il medesimo sia
stato prodotto nel giudizio di merito (insufficiente essendo a tal fine la mera integrale
trascrizione del ricorso introduttivo di primo grado).

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fatto controverso e decisivo per il giudizio. Illegittimità della sentenza per omesso

R. Gen. N. 29651/2007
Udienza 19/6/2013
Palato Nino c/ Istituto di Vigilanza
Privata Cooperativa Terra di Lavoro

Si aggiunga che, come si evince dal contenuto della sentenza di primo grado
(riportato in sede di ricorso per cassazione), il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere aveva posto a base della decisione (favorevole al Falato) non il Regolamento

qualifica superiore di maresciallo maggiore trovava fondamento già nel Regolamento
della società convenuta approvato dall’assemblea ordinaria dei soci in data 11/3/95 e
in data 28-29/7/95 e succ. modifiche, espressamente richiamato nella nota di
reinquadramento del l’ 8/5/95″).
Del regolamento del 1967 non è, inoltre, traccia nella sentenza qui impugnata
ed il ricorrente non chiarisce se la relativa questione (pretermessa dal giudice di
primo grado) sia stata comunque riproposta dalla parte interessata dinanzi al giudice
di appello.
Si aggiunga che del tutto nuove sono le argomentazioni che il ricorrente, in
questa sede, pretende di ricavare dall’annotazione apposta in calce al Regolamento
del 1995 (ai fini di una postergazione nel tempo dell’efficacia del Regolamento
stesso, neppure considerata dal giudice di primo grado nella decisione favorevole al
Falato) atteso che alle stesse non è fatto alcun riferimento nel ricorso introduttivo del
giudizio ovvero nella sentenza impugnata.
Di conseguenza, non essendo stati specificati gli argomenti, le deduzioni o le
istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano stati formulati nel giudizio di
merito tanto in relazione al Regolamento del 1967 quanto in relazione
all’annotazione apposta in calce al Regolamento del 1995 (ed anzi non risultando gli
stessi proprio formulati dell’atto introduttivo), non assume rilievo la dedotta mancata
valutazione di tali prove documentali essendo giuridicamente irrilevante la sola

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del 1967 bensì in quello del 1995 (“il diritto del ricorrente al riconoscimento della

R. Gen. N. 29651/2007
Udienza 19/6/2013
Folata Nino t/ Istituto di Vigilanza
Privata Cooperativa Terra di Lavoro

produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice
alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini
della decisione.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione

principio dell’onere della prova (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Si duole
dell’affermazione contenuta in sentenza secondo cui l’appellato Falato avrebbe
dovuto fornire la prova (contraria) in ordine ai fatti allegati dall’Istituto appellante così la (in)sussistenza di posti disponibili nel ruolo di maresciallo maggiore -.
4. Anche tale motivo è infondato.
Le censure risultano prive della necessaria decisività dal momento che la iniziale
prospettazione del ricorrente (si veda, sul punto, sempre il ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado) era stata incentrata sulla pretesa violazione dei principi di
buona fede e correttezza in relazione al “comportamento omissivo della cooperativa
che nulla ha mai compiutamente motivato né mai ha fatto ricorso ad effettive
selezioni secondo i richiamati principi”. Dunque, il prospettato danno era stato posto
dal ricorrente in relazione alle “promozioni generalizzate” effettuate dalla
Cooperativa senza il ricorso a procedure selettive ma non vi era stata una precisa
deduzione in ordine alla sussistenza di un obbligo, derivante da previsione
regolamentare, di fare ricorso a tale tipo di procedura né il preteso risarcimento era
stato specificamente ricollegato alla violazione di tale obbligo. In tema di
responsabilità del datore di lavoro per un inadempimento ricollegabile allo
svolgimento del rapporto di lavoro ) se è vero che la parte che subisce
l’inadempimento non deve dimostrare la colpa dell’altra parte – dato che ai sensi

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di norme di diritto. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del

R. Gen. N. 29651/2007
Udienza 19/6/2013
Palato Nino c/ Istituto di Vigilanza
Privata Cooperativa Terra di Lavoro

dell’art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che
l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il
pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile – la
stessa è comunque soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto

del rituale adempimento di tale onere il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova
liberatoria. Sul punto il ricorrente si limita a dedurre di aver assolto al suddetto onere
“attraverso il deposito abbondante di prova documentale nonché attraverso la
richiesta di ammissione del mezzo istruttorio, regolarmente ammesso ed espletato”.
Tuttavia la genericità delle deduzioni e la mancata specificazione e puntualizzazione
dei forniti elementi probatori ritenuti a tal fine rilevanti non consentono di valutare,
alla luce delle indicate regole processuali, il comportamento datoriale.
Peraltro la Corte territoriale, con decisione incensurabile in questa sede di
legittimità, ha escluso che nello specifico vi fosse stata, da parte dell’Istituto di
Vigilanza, una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esercizio del
potere discrezionale di scelta del personale da promuovere, implicante l’imparzialità
nella stima degli aspiranti e comunque ritenuto che la condotta dello stesso fosse
risultata coerente con le disposizioni regolamentari applicabili (ciò argomentando
anche sulla base del rilievo che incongruo sarebbe stato il preteso automatismo
laddove le stesse promozioni al settimo ruolo ordinario, inferiori a quello rivendicato
dal Falato, postulavano l’emanazione di una delibera del CdA per merito o per
vacanza di posti in organico).
5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

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materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate. Solo a fronte

R. Gen. N. 29651/2007
Udienza 19/6/2013
Falato Nino c/ Istituto di Vigilanza
Privata Cooperativa Terra di lavoro

6. Infine, nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
essendo rimasto l’Istituto di Vigilanza solo intimato.

P.Q.M.

legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di

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