Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19826 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19826 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 12/7/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Sonko Ebrima, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito
23, presso lo studio dell’avv. Simon Savini (p.e.c.
simonsa vini@ordineavvocatiroma .orq, fax 06/3235518)
rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso,
dall’avv. Berardo Cerulli (fax n. 0861/190190; p.e.c.
berardo.cerulli©pec-avvocatiteramo.it );
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso la sentenza n. 858/2017 della Corte di appello di
2018

L’Aquila emessa il 9 maggio 2017 e depositata il 17 maggio
2017 R.G. n. 938/2016;

Data pubblicazione: 26/07/2018

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n.

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 23 maggio 2016 e comunicata il 31
maggio 2016 con la quale è stata respinta la domanda
di protezione internazionale proposta dal cittadino
della Guinea Bissau Sonko Ebrima.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che, sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato il 16
giugno 2016, nel termine di trenta giorni, previsto
dall’art. 702 quater c.p.c. e decorrente dalla
comunicazione dell’ordinanza impugnata, e sebbene
la causa sia stata iscritta a ruolo nella stessa data,
tuttavia la notificazione deve considerarsi non
ritualmente eseguita e affetta da nullità essendo stata
indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma
invece che alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L’Aquila. Ha ritenuto la Corte di appello che al
procedimento

si

applica

la

disciplina

prevista

dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, come novellato dall’art. 27 comma 1 lett. f)

à73Q

7-1

2

858/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame

del d.lgs. n. n. 142/2015 che prevede la proposizione
con ricorso dell’appello avverso le decisioni del
Tribunale in materia di protezione internazionale e
conseguentemente fa decorrere la pendenza della lite
dal momento del deposito del ricorso in cancelleria. Ne

erroneamente con citazione anziché con ricorso, la
verifica della tempestività dell’impugnazione, ai fini
della sanatoria dell’atto (Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020
del 17 gennaio 2017), deve essere effettuata con
riferimento al momento in cui la citazione notificata
viene depositata in cancelleria per la relativa iscrizione
a ruolo e non con riferimento alla data di notifica della
citazione in appello. Tuttavia è necessario che il
deposito attenga ad una citazione ritualmente
notificata e idonea a determinare la pendenza della
lite ipotesi che non può ritenersi ricorrente nel caso in
esame.
3. Ricorre per cassazione il sig. Sonko Ebrima con due
motivi di impugnazione con i quali deduce: a)
violazione o falsa applicazione dell’art. 19 comma 9
del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011
come sostituito dall’art. 27 comma 1 lett. f) del
decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015 in
riferimento all’art. 702 quater c.p.c. e in relazione

Z37)

3

deriva che, qualora l’appello venga proposto

all’art. 360 n. 3 c.p.c.; b) violazione e falsa
applicazione dell’art. 156 comma 3 c.p.c., dell’art. 159
comma 3 c.p.c. e degli artt. 291, 149 comma 3 e 39
c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
4. Con il primo motivo di ricorso il sig. Sonko Ebrima

sede di modifica dell’art. 19 citato ad opera del d.lgs
n. 142/2015 non comporta una modifica dell’art. 702
quater c.p.c. quanto alla forma di proposizione
dell’appello, né in generale né per la sola materia della
protezione internazionale, ma ha solo la funzione di
indicare la durata del procedimento di appello, in
materia di protezione internazionale, dal momento
della sua introduzione, la cui forma resta ancorata alla
disposizione generale, unanimemente interpretata
dalla giurisprudenza nel senso della proposizione con
citazione e non con ricorso. Il ricorrente rileva poi, con
il secondo motivo, che l’avvenuto deposito dell’atto di
citazione in appello e l’iscrizione a ruolo della causa
nel termine di trenta giorni ha comunque avuto
l’effetto di manifestare la volontà di impugnare il
provvedimento di primo grado impedendo la
decadenza. Peraltro la notifica dell’atto di citazione in
appello all’Avvocatura Generale dello Stato anziché a
quella distrettuale ha prodotto una mera irregolarità o
4

rileva che la dizione “ricorso” usata dal legislatore in

nullità sanabile della notifica e avrebbe dovuto
imporre al giudice dell’appello l’applicazione dell’art.
291 c.p.c.
Ritenuto che

giurisprudenza di questa Corte è ormai costante (cfr.
Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze nn. 17420 del 13 luglio
2017 e 23938 del 12 ottobre 2017) nell’affermare che

l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso
la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta
al riconoscimento della protezione internazionale deve
essere introdotto con citazione, e non con ricorso,
anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del
2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di
cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è
volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione
del giudizio di secondo grado, sicché la tempestività
del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il
termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata.
6. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è
stato notificato il 16 giugno 2016 e la causa è stata
altresì iscritta a ruolo lo stesso giorno. Deve ritenersi
quindi che l’ordinanza del Tribunale sia stata

A-7J

5

5. Il ricorso è fondato in entrambi i motivi. La

tempestivamente impugnata mentre l’avvenuta
notificazione dell’atto di citazione in appello
all’Avvocatura Generale anziché a quella distrettuale
dello Stato avrebbe dovuto consentire la rinnovazione
della notificazione ex art. 291 c.p.c. (cfr.

Cass. civ.

n. 608 del 15 gennaio 2015).

7. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di L’Aquila che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.

Il
Francesco Ant

dente
ovese

sez. II n. 22079 del 17 ottobre 2014 e Cass. civ. S.U.

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