Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19826 del 09/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17959/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ei in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P. & O. PROCESSI E ORGANIZZAZIONE s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.D., rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

prof. Valerio Ficari e dall’avv. Stefano Parisi Presicce, presso il

cui studio legale sito in Roma, lungotevere Raffello Sanzio n. 9, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione staccata di Latina, n. 272/40/2011, depositata – in data 7

giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti.

Fatto

RILEVATO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ritenendo correttamente notificata all’Agenzia delle Entrate la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno di imposta 2006, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio perchè tardivamente proposto, oltre il termine breve di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1;

– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha replicato la società contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 38 e 51, artt. 149,324 e 327 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, la difesa erariale censura la sentenza impugnata per avere ritenuto correttamente effettuata la notificazione a mezzo posta della sentenza di primo grado (depositata in data 15/11/2007) nonostante la raccomandata postale non fosse stata recapitata ad una pubblica amministrazione, qua: è la destinataria Agenzia delle Entrate, per “mancanza” del destinatario per “sciopero”, come attestato dall’agente postale nel relativo avviso di ricevimento, ed in ogni caso perchè il notificante non avesse fornito prova che il procedimento notificatorio fosse stato validamente concluso in difetto di prova dell’avvenuto ricevimento o del tentativo di consegna della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2;

– che pare opportuno preliminarmente premettere che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, nel testo vigente ratione temporis (anno 2007) e, quindi, prima dell’introduzione, ad opera del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2010, della possibilità di effettuare la notificazione della sentenza direttamente a mezzo del servizio postale, stabiliva l’onere per le parti di provvedere alla notificazione “a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg.”, quindi necessariamente per il tramite dell’ufficiale giudiziario (a pena di inidoneità della stessa a far decorrere il termine breve per l’impugnazione – Cass. n. 3740 del 2014), salvo che – com’è accaduto nel caso di specie – l’avvocato munito di procura alle liti non vi provveda direttamente “a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890” in quanto a ciò autorizzato dal proprio consiglio dell’ordine ai sensi del D.Lgs. n. 53 del 1994, in questo caso prevedendosi per il perfezionamento della notificazione l’applicazione “per quanto possibile, della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 4 e segg.” (art. 3, comma 3, D.Lgs. da ultimo citato);

– che, ciò precisato, dall’avviso di ricevimento della raccomandata (n. (OMISSIS)) di spedizione, per la notificazione, della sentenza di primo grado, riprodotta per autosufficienza in copia fotostatica nel ricorso (pag. 6), risulta che l’agente postale non potè recapitare l’atto per mancanza di persone abilitate a riceverlo per “sciopero” e, quindi, inviò la raccomandata informativa (n. (OMISSIS)), non ritirata nei successivi dieci giorni e, quindi, restituita al mittente con la prescritta annotazione (L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 3);

– che l’affermazione della ricorrente, secondo cui “è (…) evidente e costituisce fatto notorio che la “temporanea assenza” di un ufficio pubblico che, per definizione, è chiamato ad assicurare l’erogazione di un servizio destinato alla collettività, è difficilmente ipotizzabile”, ancorchè non del tutto illogica, si infrange, nella specie, contro l’accertamento in fatto compiuto dall’agente postale di non aver trovato alla sede dell’Agenzia delle Entrate di Latina, destinataria della raccomandata, alcun soggetto abilitato a ricevere l’atto;

– che anche la tesi sostenuta dalla ricorrente con riferimento alla prova gravante sul soggetto notificante, a pena di invalidità della notifica, dell’avvenuta ricezione, da parte del destinatario assente, della raccomandata informativa è infondata, ponendosi in contrasto con la lettera della legge (L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, che prevede che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”), come costantemente interpretata da questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 6247 del 2017, che ha ribadito il principio secondo cui “la notificazione a mezzo posta snella specie di un accertamento tributaria, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè, ai fini della sua ritualità, è richiesta, della L. n. 890 del 1982, ex art. 8, la sola prova della spedizione della detta raccomandata cd. C.A.D. e non anche della sua avvenuta ricezione”);

– che, conclusivamente, il motivo di ricorso va rigettato e le spese integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

PQM

 

rigetta il motivo di ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA