Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19826 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24640-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro –

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope – legis;

– ricorrente –

nonchè contro

P.A.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/02/2011 della COMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di AOSTA, depositata il 28/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

P.A.P., esercente la professione di architetto, impugnava dinanzi alla CTP di Aosta la cartella di pagamento con cui l’Agenzia aveva richiesto il versamento dell’IRAP per l’anno d’imposta (OMISSIS). La CTP accoglieva il ricorso. La CTR della Valle d’Aosta respingeva l’impugnazione e negava la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo alla contribuente, ritenendo poco significativi i beni strumentali di cui la stessa si avvaleva.

L’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo. La contribuente non ha depositato difese scritte.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo per la soluzione della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR non ha indicato sulla base di quali elementi fattuali abbia escluso l’applicabilità dell’IRAP all’attività professionale della contribuente.

Il motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), ha avuto modo di chiarire che ricorre il vizio di insufficiente motivazione quando dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass., n. 6787/2012; n. 15693/2004) Si è altresì precisato che detto vizio è ravvisabile qualora il giudice del merito si sia limitato ad affermare genericamente, cioè senza indicarle specificamente, le fonti probatorie da cui origina il suo convincimento (Cass., n. 11058/2004 e, da ultimo, n. 12664/2012).

Orbene, nella specie, la CTR si e limitata a dare atto del fatto che la contribuente si è avvalsa di beni strumentali poco significativi e tali da non comportare la sussistenza del requisito applicativo dell’imposta in questione, senza prendere in considerazione i compensi a terzi corrisposti dal professionista negli armi presi in considerazione. In tal modo non è possibile comprendere l’iter logico seguito dalla decisione impugnata per giungere all’esclusione della pretesa fiscale, nè ancora verificarne la sua correttezza rispetto ai principi fissati da questa Corte a Sezione Unite secondo i quali il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive(vedi, da ultimo, Cass., n. 9451/2016).

Per queste ragioni il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Valle D’Aosta, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Valle d’Aosta anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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