Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19825 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19825 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

C.C. 12/7/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Sonko Ebrima, elettivamente domiciliato in Roma, piazza
degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell’avv. Gianluca
Caporossi (fax n. 06/3211683; p.e.c.
qianlucacaporossi@ordineavvocatiroma.orq) rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocata
Lucia Paolinelli (p.e.c. lucia.paolinelli@pecordineavvocatiancona.it ; fax n. 071/7989574);
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato 211(
2018

avverso la sentenza n. 683/2017 della Corte di appello di
Ancona emessa il 14 febbraio 2017 e depositata l’8 maggio

Data pubblicazione: 26/07/2018

2017 R.G. n. 1018/2016;
sentita la relazione del cons. Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n.

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 21 aprile 2016 e comunicata il 24 aprile
2016, con la quale è stata respinta la domanda di
protezione internazionale proposta dal cittadino
gambiano Sonko Ebrima.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato il 24
maggio 2016, nel termine di trenta giorni, previsto
dall’art. 702 quater c.p.c. e decorrente dalla
comunicazione dell’ordinanza impugnata, il ricorso è
stato notificato e la causa è stata iscritta a ruolo in
data 1 giugno 2016 e cioè dopo il decorso del predetto
termine perentorio. La Corte di appello ha ritenuto
quest’ultima circostanza decisiva in quanto al
procedimento si

applica

la

disciplina

prevista

dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1 lett.
f) del decreto legislativo n. 142/2015 che prevede la
proposizione con ricorso dell’appello avverso le
2

683/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame

decisioni del Tribunale in materia di protezione
internazionale e conseguentemente, secondo
l’interpretazione della Corte distrettuale, fa decorrere
la pendenza della lite dal momento del deposito del
ricorso in cancelleria. Ne deriva che, qualora l’appello

con ricorso, la verifica della tempestività
dell’impugnazione, ai fini della sanatoria dell’atto
(Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020 del 17 gennaio 2017),
deve essere effettuata con riferimento al momento in
cui la citazione notificata viene depositata in
cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con
riferimento alla data di notifica della citazione in
appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile compensando le spese in relazione alla
natura della controversia e alla incertezza
giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Sonko Ebrima con un
unico motivo di impugnazione con il quale deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma 9
del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011
come modificato dall’art. 27 del decreto legislativo
n.142 del 18 agosto 2015. Secondo il ricorrente la
dizione “ricorso” usata dal legislatore in sede di
3

venga proposto erroneamente con citazione anziché

modifica dell’art. 19 citato ad opera del d.lgs n.
142/2015 non comporta una modifica dell’art. 702
quater c.p.c. quanto alla forma di proposizione
dell’appello, né in generale né per la sola materia della
protezione internazionale, ma ha solo la funzione di

materia di protezione internazionale, dal momento
della sua introduzione, la cui forma resta ancorata alla
disposizione generale, unanimemente interpretata
dalla giurisprudenza nel senso della proposizione con
citazione e non con ricorso.
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.

702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di

4

indicare la durata del procedimento di appello, in

secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di
trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo
alla parte appellata.
5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è

ritenersi tempestivo perché proposto entro trenta
giorni dalla comunicazione in data 24 aprile 2016
dell’ordinanza di rigetto della sua domanda di
protezione internazionale da parte del Tribunale.
6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di Ancona che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in
diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.

Francesco Anto

5

stato notificato il 24 maggio 2016 e quindi deve

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