Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19825 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13838/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PICCOLA IMMOBILIARE PEGLI s.a.s. di L.M. & C., in persona

del legale rappresentante pro tempore, M.C., rappresentata

e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Roberto Bancheri, presso il cui studio legale sito in Genova, alla

via Merano 3a/4, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della COMMISSIONE Tributaria Regionale della

Liguria, n. 12/11/2012, depositata in data 19 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con la sentenza in epigrafe la CTR della Liguria accoglieva l’appello proposto dalla Piccola Immobiliare Pegli s.a.s. di L.M. & C. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso il provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria, sul presupposto della non operatività della società ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, aveva negato il rimborso dell’IVA relativa all’anno di imposta 2007;

– che la CTR ligure sosteneva che la società contribuente, avendo nel proprio patrimonio soltanto immobilizzazioni in corso, era esonerata dall’onere di presentare alla competente Direzione regionale delle entrate l’interpello disapplicativo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8 e che il c.d. test di operatività nella specie non poteva essere effettuato, come prescritto, sul valore medio degli ultimi tre anni, in quanto la predetta società soltanto dal 2/08/2005, con atto per notar B. di (OMISSIS), aveva acquisito la totalità delle quote sociali della Piccola Immobiliare Pegli s.a.s. di M.G.M. & C. e la cedente aveva presentato regolare dichiarazione riferita ai primi otto mesi di esercizio dell’anno 2005;

– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– che in data 12/04/2017 è stata depositata memoria ex art. 381 bis c.p.c., comma 1, da parte della “Piccola Immobiliare Pegli società in accomandita semplice di C.M. & C. in liquidazione”, società avente ragione sociale diversa dalla controricorrente, ma identico codice fiscale ((OMISSIS)).

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57,sostenendosi che i giudici di appello hanno fondato la decisione su un motivo nuovo, ovvero sul difetto del presupposto dell’esistenza di tre periodi di imposta consecutivi su cui operare il c.d. test di operatività di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, mai dedotto in precedenza dalla società contribuente;

– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la società contribuente omesso di provare la regolare presentazione da parte della società che aveva ceduto la totalità delle quote alla controricorrente della dichiarazione relativa ai primi otto mesi dell’anno 2005, nonchè l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non avere i giudici di appello fornito adeguata giustificazione alla ritenuta coerenza della presentazione di una dichiarazione infrannuale pur in presenza di continuità aziendale, avendo la società contribuente mantenuto il codice fiscale e la sede legale della società cedente;

– che con il terzo motivo viene dedotta la violaziohe e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 1,2,5 e 5 bis, sostenendo che nel caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi in cui le citate disposizioni consentono la presentazione di dichiarazioni infrannuali;

– che con il quarto motivo viene dedotta l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata sia in relazione al presupposto di non operatività della società contribuente, sia in relazione alla “qualificabilità dell’immobile di proprietà della Società come “immobilizzazione in corso”” (ricorso, pag. 17);

– che il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto; in quanto soltanto con la memoria illustrativa depositata dalla società contribuente nel giudizio di secondo grado è stata prospettata la questione dell’impossibilità di effettuare nel caso di specie il test di operatività su base triennale, come previsto dalla citata disposizione legislativa;

– che, invero, la deduzione che la società contribuente (e non persone fisiche, come sembrerebbe logico) aveva acquisito la totalità delle quote di altra società soltanto il 2 agosto 2008 e, quindi, aveva iniziato ad operare soltanto due anni prima di quello (2007) cui si riferiva la richiesta di rimborso IVA, e che, pertanto, nel caso di specie difettava il periodo d’imposta triennale su cui operare il test di operatività della società, costituisce eccezione di merito diretta a paralizzare la pretesa impositiva, che, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati con il ricorso introduttivo, non poteva essere introdotta in secondo grado perchè implicante un nuovo tema d’indagine, che alterava i termini sostanziali della controversia, determinando la violazione del principio del contraddittorio e del doppio grado di giurisdizione;

– che da quanto detto consegue l’accoglimento del motivo in esame che comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese alla competente CTR, in diversa composizione, e che priva la ricorrente di interesse alla pronuncia sulle restanti censure, che restano pertanto assorbite.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnate e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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