Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19825 del 04/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15204 – 2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope – legis;

– ricorrente –

nonchè contro

D.L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la Cassazione rappresentato e difeso da se medesimo;

– resistente –

avverso la sentenza n. 198/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.L.G., avvocato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare per quanto di ragione l’appello dell’ufficio, ha disposto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni (OMISSIS); la CTR, in particolare, ha ritenuto che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, in quanto il contribuente aveva impiegato beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della sua attività di avvocato e non si era avvalso di prestazioni lavorative di dipendenti.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrare.

Il contribuente non resiste.

Il primo motivo, con il quale si denuncia omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, è inammissibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente, per come interpretato da Cass. sez. unite 8053/2014.

Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è manifestamente infondato.

Con sentenza n. 9451/16 questa Corte a sezioni unite ha statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, seguente principio di diritto il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è immune da censure, avendo accertato secondo i criteri di cui sopra l’insussistenza di autonoma organizzazione.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA