Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19824 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19824 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

C.C. 12/7/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Rahman Abdur, elettivamente domiciliato in Roma, piazza
dei Consoli 62, presso lo studio dell’avvocata Enrica
Inghilleri (p.e.c. enricainghilleri@ordineavvocatiroma.org ;
fax n. 06/64731233), rappresentato e difeso, per procura
speciale in calce al ricorso, dall’avvocata Lucia Paolinelli
(p.e.c. lucia.paolinelli@pec-ordineavvocatiancona.it ; fax n.
071/7989574);
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato 2018

avverso la sentenza n. 1370/2017 della Corte di appello di
Ancona emessa il 9 maggio 2017 e depositata il 1 settembre

Data pubblicazione: 26/07/2018

2017, R.G. n. 1504/16;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1370/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 10 giugno 2016 e comunicata il 16 giugno
2016, con la quale è stata respinta la domanda di
protezione internazionale proposta dal cittadino
bengalese Rahman Abdur.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato il
lunedì 18 luglio 2016, data da considerare ricadente
nel termine di trenta giorni, previsto dall’art. 702
quater c.p.c. e decorrente dalla comunicazione, in
data 16 giugno 2016, dell’ordinanza impugnata,
tuttavia l’atto di citazione in appello è stato depositato
e la causa è stata iscritta a ruolo in data 28 luglio
2016 e cioè dopo il decorso del predetto termine
perentorio.

La Corte di appello ha

ritenuto

quest’ultima circostanza decisiva in quanto al
procedimento si

applica

la

disciplina

prevista

dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n.
2

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n.

150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1 lett.
f) del decreto legislativo n. 142/2015 che prevede la
proposizione con ricorso dell’appello avverso le
decisioni del Tribunale in materia di protezione
internazionale e conseguentemente, secondo

la pendenza della lite dal momento del deposito del
ricorso in cancelleria. Ne deriva che, qualora l’appello
venga proposto erroneamente con citazione anziché
con ricorso, la verifica della tempestività
dell’impugnazione, ai fini della sanatoria dell’atto
(Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020 del 17 gennaio 2017),
deve essere effettuata con riferimento al momento in
cui la citazione notificata viene depositata in
cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con
riferimento alla data di notifica della citazione in
appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile compensando le spese in relazione alla
natura della controversia e alla incertezza
giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Rahman Abdur con un
unico motivo di impugnazione con il quale deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma 9
del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011
3

l’interpretazione della Corte distrettuale, fa decorrere

come modificato dall’art. 27 del decreto legislativo
n.142 del 18 agosto 2015. Secondo il ricorrente la
dizione “ricorso” usata dal legislatore in sede di
modifica dell’art. 19 citato ad opera del d.lgs n.
142/2015 non comporta una modifica dell’art. 702

dell’appello per la sola materia della protezione
internazionale ma ha solo la funzione di indicare la
durata del procedimento di appello in materia di
protezione internazionale dal momento della sua
introduzione, la cui forma resta ancorata alla
disposizione generale, pacificamente interpretata dalla
giurisprudenza nel senso della proposizione con
citazione e non con ricorso.
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.

702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il

4

quater c.p.c. quanto alla forma di proposizione

riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di
secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di

alla parte appellata.
5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è
stato notificato il 18 luglio 2016 e quindi deve ritenersi
tempestivo perché proposto nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione in data 16 giugno 2016
dell’ordinanza di rigetto della domanda di protezione
internazionale da parte del Tribunale in quanto la
notifica è stata effettuata nel primo giorno utile dopo
la scadenza del predetto termine in cui la notifica non
poteva essere eseguita.
6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di Ancona che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in

5

trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo

diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.

Francesco An.1

ente
ovese

Il

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