Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19824 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11229/2012 R.G. proposto da:

MEDITERRANEA SPEDIZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, B.M., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Alessandro Fruscione e

Salvatore Mileto, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio

legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione, in Roma, alla via

Giambattista Vico, n. 22;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 72/25/2011, depositata in data 3 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti.

Fatto

RILEVATO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle dogane, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Mediterranea Spedizioni s.r.l. avverso un avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 16829 del 16/09/2009, emesso nei confronti della predetta società, fornitrice del servizio di spedizioni internazionali per conto di altra società (la Balducci s.p.a.), sulla scorta delle risultanze di una verifica effettuata dall’Ufficio delle dogane di Prato da cui era emersa l’illecita immissione in consumo di merci di provenienza extra UE, relative a 113 operazioni di importazione effettuate senza il pagamento dei dazi all’importazione ed attuate attraverso l’utilizzo di documenti ed uso di timbri materialmente falsi;

– che avverso tale statuizione la Mediterranea Spedizioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, il secondo dei quali articolato in due submotivi, cui ha replicato l’Agenzia delle dogane con controricorso;

– che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sul motivo di appello con cui aveva dedotto la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ed il difetto di motivazione dell’atto impositivo (perchè privo dell’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi per ottenere informazioni e dell’identità del responsabile del procedimento), è infondato, in quanto il rilievo che i giudici di appello abbiano esaminato la causa nel merito rende evidente che hanno ritenuto di non condividere la tesi dell’illegittimità ò dell’avviso di accertamento per le violazioni dedotte dal contribuente, la cui domanda deve ritenersi essere stata implicitamente rigettata (cfr. Cass. n. 9545 del 2001, n. 16788 del 2006, n. 20311 del 2011, n. 3417 del 2015, n. 1360 del 2016);

– che il primo profilo del secondo motivo, con cui è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., perchè priva di “qualsivoglia richiamo” al contenuto delle doglianze proposte dalla società contribuente nel ricorso introduttivo, nonchè del primo motivo di appello e della sentenza di primo grado, è palesemente infondata postulando, erroneamente, la necessità di integrale esposizione nella sentenza di appello, dei motivi di impugnazione dell’atto impositivo, del contenuto della sentenza di primo grado impugnata e dei motivi di appello proposti dalla parte, richiedendo, invece, il citato art. 36 della legge sul processo tributario, un’esposizione “concisa” dello svolgimento del processo (e, quindi, con riferimento al caso in esame, del contenuto della sentenza di primo grado), l’enunciazione delle “richieste delle parti”, che non va intesa come integrale trascrizione dei motivi di impugnazione, ed un’esposizione dei motivi in fatto e in diritto “succinta”, oltre al dispositivo; elementi tutti presenti nella sentenza qui vagliata; a ciò aggiungasi, ad ulteriore ragione di infondatezza del mezzo di cassazione in esame, la circostanza che al punto n. 1 di pag. 2 della sentenza impugnata è riportato esattamente il contenuto di quella che la stessa ricorrente indica a pag. 3 del ricorso come primo motivo di impugnazione dell’atto impositivo proposto alla CTP di Prato;

– che, ad ogni buon fine, pare opportuno ricordare che questa Corte ha reiteratamente affermato che anche la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, non determinano la nullità della sentenza se non quando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. n. 13990 del 2003, n. non 22845 del 2010, n. 920 del 2015); evenienza nella specie non riscontrabile;

– che il secondo profilo di censura del secondo mezzo di cassazione, con cui viene dedotta l’omessa pronuncia sulla questione se la società contribuente fosse o meno gestore del deposito doganale in cui erano state introdotte le merci prima della loro illecita immissione in libera pratica, è inammissibile, sia perchè la ricorrente ha omesso di riprodurre nel ricorso la domanda che assume essere stata proposta al riguardo in primo grado, peraltro neanche ricompresa in quelle elencate a pag. 2 del ricorso, ma soprattutto perchè dalle risultanze processuali si evince chiaramente che la questione dedotta non costituisce autonoma domanda rivolta al giudice di merito, ma mera circostanza di fatto allegata a sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva (proposta con il primo motivo del ricorso introduttivo) e di annullamento dell’atto impositivo per estraneità alle violazioni accertate (proposta con il terzo motivo);

– che con il terzo motivo di censura la ricorrente deduce il vizio motivazionale sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dall’avere la CTR ritenuto, contrariamente al vero, che la società ricorrente era anche gestore del deposito doganale in cui erano state introdotte le merci prima della loro illecita immissione in libera pratica;

– che con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 64 e 202 codice doganale comunitario di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992, artt. 1128 e 1717 c.c., per avere ritenuto sussistente la “legittimazione passiva della ricorrente”, per avere omesso di vigilare sull’operato dei mandatari cui aveva affidato le operazioni doganali, in contrasto con l’art. 202 codice doganale comunitario, “che non considera in alcun modo l’omessa vigilanza sull’opera dei sub mandatari quale elemento idoneo a far sorgere in capo ad un soggetto la posizione di coobbligato solidale”, e con il principio giurisprudenziale secondo cui lo spedizioniere, che per adempiere l’incarico commessogli, deve compiere operazioni doganali e, non essendo iscritto nello speciale albo degli spedizionieri doganali istituito con L. n. 1612 del 1960, si trova nella necessità di servirsi di uno spedizioniere doganale e versa, pertanto, nell’ipotesi di sostituzione necessaria per la natura dell’incarico prevista dall’art. 1717 c.c., “non risponde in nessun caso del fatto dei sostituti in quanto non eseguono una prestazione dovuta da lui, essendo egli autorizzato o trovandosi nella necessità di farsi sostituire, e risponde solo della scelta quando è in colpa” (Cass. n. 9697 del 2003; n. 4567 del 1997);

– con il quinto motivo, infine, deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata ordine al comportamento negligente attribuito alla società spedizioniere, lamentando la ricorrente che la sentenza impugnata era carente sotto il profilo della “indicazione circa le ragioni fattuali e giuridiche che potessero sostenere la tesi della negligenza della ricorrente”;

– che l’esame dei predetti motivi (che, vertendo sulla questione della responsabilità della società ricorrente negli illeciti doganali commessi da soggetti cui la stessa aveva delegato le operazioni di sdoganamento delle merce di provenienza extra UE trasportata per conto della Balducci s.p.a., possono essere esaminati congiuntamente) impone alcune preliminari considerazioni;

– che, invero, è opportuno ricordare che “il legislatore dell’Unione ha inteso fissare in modo completo, a partire dall’entrata in vigore del codice doganale, le condizioni per determinare le persone debitrici dell’obbligazione doganale (v. sentenze 23 settembre 2004, causa C 414/02, Spedition Ulustrans, Racc. pag. 1 8633, punto 39; 3 marzo 2005, causa C 195/03, Papismedov e a., Racc. pag. I 1667, punto 38, nonchè 15 settembre 2005, causa C 140/04, United Antwerp Maritime Agencies e Seaport Terminals, Racc. pag. 1 8245, punto 30)” (Corte di giustizia, sent. 17 novembre 2011, causa C-454/10, Jestel), definendo in modo ampio, al paragrafo 3, secondo trattino, dell’art. 202 codice doganale comunitario, le persone che possono essere debitrici nel caso di un’obbligazione doganale sorta dall’irregolare introduzione di merci nel territorio dell’Unione (v. citate sentenze Spedition Ulustrans, punto 25, Papismedov e a., punto 38, Jestel, punto 13);

– che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, “sono debitrici dell’obbligazione doganale le persone che hanno partecipato alle operazioni d’introduzione irregolare delle merci nel territorio dell’Unione sapendo o dovendo secondo ragione sapere che tale introduzione era irregolare”, con la conseguenza che “la qualifica di debitore, ai sensi di tale disposizione, è subordinata al ricorrere di due condizioni, delle quali la prima, cioè la partecipazione a tale introduzione, è oggettiva, e la seconda, cioè che le persone abbiano partecipato consapevolmente all’operazione di introduzione irregolare, è soggettiva” (v., in tal senso, sentenza Papismedov e a., cit., punto 40, sent. Jestel, punto 15), precisandosi (sempre nella citata sentenza Jestel, punti 16) che “per quanto concerne, in primo luogo, la condizione oggettiva contemplata da tale disposizione, la Corte ha dichiarato che hanno partecipato all’introduzione irregolare le persone che hanno preso in qualsiasi modo parte a tale introduzione (sentenza Spedition Ulustrans, cit., punto 27)”, mentre, per quanto riguarda la condizione soggettiva, questa sussiste tutte le volte in cui risulta che “le persone che hanno partecipato a detta introduzione sapevano o dovevàno secondo ragione sapere che essa era irregolare, il che implica che esse avessero o dovessero, secondo ragione, avere conoscenza dell’esistenza di una o più irregolarità” (sent. Jestel cit., punto 20), in tale indagine dovendosi far riferimento al comportamento dl un operatore diligente ed accorto (sent. cit., punto 22), spettando al giudice di merito svolgere una valutazione globale delle circostanze emerse nel corso del giudizio (sent. cit., punto 23), accertando se “abbia compiuto tutti i passi che dal medesimo possano essere ragionevolmente attesi per garantire che le merci di cui trattasi non sarebbero state introdotte irregolarmente” (sent. cit., punto 24), tenendo conto delle informazioni a sua disposizione “o delle quali egli doveva secondo ragione avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali” (punto 25), del periodo in cui ha fornito le sue prestazioni in quanto se le ha fornite “per un lungo periodo, può apparire poco probabile che egli non abbia avuto occasione di prendere conoscenza delle pratiche” (punto 26) e rendersi così conto delle irregolarità;

– che da ciò consegue, innanzitutto, che quello che rileva nel caso di specie – data per assodata la sussistenza della sopra indicata condizione oggettiva prevista dall’art. 202, paragrafo 3, secondo trattino, del codice doganale comunitario, avendo la ricorrente avuto parte attiva nell’importazione della merce – è la sussistenza o meno della condizione soggettiva contemplata dalla citata disposizione, mentre non è propriamente rilevante nella specie (diversamente da quanto sostiene la ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1) la circostanza che i soggetti delegati alle operazioni di sdoganamento della merce abbiano travalicato il mandato, ovvero “agito al di fuori dell’ambito del mandato loro attribuito” (come sostiene la ricorrente nella citata memoria), che è evenienza neppure verificatasi nella specie, avendo i mandatari doganalisti ( G. e T.) adempiuto, ancorchè irregolarmente, alle attività loro delegate; peraltro, non coglie nel segno la ricorrente laddove richiama l’interpretazione dell’art. 202 codice doganale comunitario fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 25/01/2017, in causa C-679/15, Ultra Brag AG, perchè, anche a voler prescindere dal rilievo che la pronuncia riguarda ipotesi diversa da quella qui in esame (ovvero la responsabilità della persona giuridica per il fatto di un proprio dipendente), la Corte di giustizia con la stessa, interpretando l’art. 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, ha affermato che la persona giuridica risponde del “comportamento del dipendente o dei dipendenti che, pur rispettando l’ambito dei compiti affidati dal loro datore di lavoro in modo da aver agito nel quadro delle proprie rispettive attribuzioni in nome e per conto del medesimo, sono stati all’origine dell’introduzione irregolare di merci”, che è, mutatis mutandis, applicabile ai doganalisti incaricati dalla ricorrente di svolgere le operazioni di sdoganamento della merce trasportata;

– che, alla stregua delle considerazioni svolte e tornando ai motivi di ricorso in esame, deve osservarsi che la circostanza che i giudici di appello abbiano erroneamente ritenuto la società ricorrente “gestore del deposito” doganale non è idonea ad inficiare la conclusione cui quelli sono pervenuti, emergendo la responsabilità della società contribuente dal ruolo di spedizioniere (con esso designandosi, secondo Corte di giustizia, sentenza 21/12/2016, in causa C-547/15, Interservice d.o.o. Koper, “ogni persona, compreso. un sub-spedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato detto trasporto sapendo che le merci erano soggette a tale regime” e che “ha l’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione in ottemperanza all’art. 96, par. 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005”);

– che, pertanto, i giudici di appello non sono incorsi nelle dedotte violazioni di legge in quanto, ancorchè la ricorrente abbia avuto necessità di servirsi di uno spedizioniere doganale, non possedendo i requisiti previsti dalla L. n. 1612 del 1960, la responsabilità della stessa deve ritenersi limitata ai soli casi di colpa nella. scelta del medesimo (come affermato da Cass. n. 9697 del 2003 e n. 4567 del 1997) esclusivamente nell’ambito dei rapporti privatistici, ma non nei confronti dell’amministrazione delle dogane per l’importo dei diritti doganali dovuti per le procedure di sdoganamento, nei quali casi la responsabilità dei soggetti partecipanti all’introduzione delle merci va valutata alla stregua dei principi enunciati nella sopra richiamata sentenza Jestel della Corte di giustizia (sent. del 17 novembre 2011, causa C-454/10);

– che neppure è censurabile la sentenza impugnata per essere carente sotto il profilo della “indicazione circa le ragioni fattuali e giuridiche che potessero sostenere la tesi della negligenza della ricorrente”, avendo i giudici di appello fatto chiaramente riferimento alla necessità che la ricorrente, vigilasse “su tutte le operazioni”, “sussidiarie al trasporto ed alla spedizione”, “affidate a terzi”, “fino alla definitiva regolare consegna al mandante”, anche “prendendo(…) visione” della relativa documentazione, che è comportamento che avrebbe dovuto tenere un operatore diligente ed accorto (sent. Jestel cit., punto 22), al quale peraltro incombeva l’onere di dimostrare che aveva “compiuto tutti i passi” che potevano essere ragionevolmente fatti “per garantire che le merci di cui trattasi non sarebbero state introdotte irregolarmente” (punto 24), tenendo conto delle informazioni a sua disposizione “o delle quali egli doveva secondo ragione avere conoscenza” (punto 25), anche in ordine all’affidabilità dei mandatari ( G. e T.) cui aveva affidato le operazioni di sdoganamento, non potendo lo stesso limitarsi, come invece ha fatto la ricorrente, a reclamare l’assenza di responsabilità per il solo fatto di avere affidato le operazioni di sdoganamento a soggetti all’uopo qualificati;

– che, in estrema sintesi, vanno rigettati il primo motivo di ricorso, il primo profilo del secondo motivo nonchè il terzo, quarto e quinto motivo, va dichiarato inammissibile il secondo profilo del secondo motivo e la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

rigetta il primo motivo di ricorso, il primo profilo del secondo motivo, nonchè il terzo, quarto e quinto motivo, dichiara inammissibile il secondo profilo del secondo motivo e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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